Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4898 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
P U S REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D A AZIONELA CO E UP SERIONE SECONDA _ Oggetto LIQUIDATIONG POTENT POPPOSITIONE GIUDICE QELILE-PENALE Composta dagli Ill. mi sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 11434/00 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere- Cron.10985 Rep. 1339 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere- Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 28/11/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A, presso 10 studio dell'avvocato MONTE ACERO 2 BAZZANI, che lo difende, giusta delega in | ALESSANDRO atti;
- ricorrente -
contro
P M PROC.REP. TRIBUNALE SALERNO;
intimato avverso 1'ordinanza del Tribunale di SALERNO, depositata il 22/03/00 . RG 225/99 T1z6. Vol. Glumist. udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco 1553 -1- SUP Haolo FIORE;
udito 1'Avvocato Alessandro BAZZANI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per senza rinvio del provvedimento chiede la cassazione impugnato. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 21/22 marzo 2000, il Tribunale di Salerno, terza sezione civile, ha rigettato l'opposizione proposta da AN ER avversO il decreto 13 gennaio 1999, con cui il sost. procuratore della Repubblica presso quel Tribunale aveva liquidato ad esso ER il compenso per l'attività svolta in ambito di procedimento penale, quale perito nominato dall'ufficio. Ha ritenuto il Tribunale che ben era stato liquida- to il compenso, commisurandolo al richiesto accer- A tamento di cinque situazioni contabili, e non già, invece, come preteso dal ER, in proporzione cinquantasei conti correnti, esaminatidei allo scopo. Per la cassazione di tale ordinanza, AN ER ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 111 Cost.. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, cui il ricorso è stato notificato il 25 maggio 2000, non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico mezzo, il ricorrente censura il provvedi- mento impugnato sotto duplice profilo, per viola- zione e falsa applicazione dell'art. 5, d.p.r. 27 3 luglio 1988, n. 352, e per motivazione apparente. La censura non può essere esaminata, dovendosi disporre l'annullamento senza rinvio del provvedi- mento impugnato. Tale provvedimento, infatti, è stato reso dalla terza sezione civile del Tribunale di Salerno, in esito ad opposizione a decreto di liquidazione di onorari di consulente tecnico del pubblico ministe- ro in procedimento penale, ossia in esito ad d opposizione proponibile innanzi al Tribunale penale, non già civile, come invece è indiscusso sia stata proposta dal ricorrente. Ed invero, con sentenza n. 434 del 14 giugno 2000, componendo i contrasti insorti in materia, le Sezioni Unite Civili hanno enunciato il seguente principio di diritto: 'avversO il provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico nominato in un procedimento penale ed adottato, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, della legge 8 luglio 1980 n. 319, dal giudice penale che lo ha nominato, è proponibile opposizione, con le forme di cui n. 794, all'art. 29 della legge 13 giugno 1942 innanzi al tribunale o alla corte d'appello penali alla quale appartiene il giudice о presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero che 4 ha emesso il decreto -attesa l'esistenza di un rapporto d'incidentalità tra questo procedimento e il processo penale dal quale deriva- e contro l'ordinanza che lo definisce è proponibile ricorso alla Corte di cassazione penale, ai sensi dell'art. 111, comma 2°, Cost., nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale. Qualora però l'opposizione sia stata proposta innanzi a giudice civile, quest'ultimo deve rilevare di ufficio l'improponibilità della domanda e qualora ciò non abbia fatto, decidendo nel merito, il ricorso per cassazione Va proposto innanzi alla Corte di cassazione civile, la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata 1'improponibilità della domanda deve cassare senza rinvio, ai sensi del- l'art. 382, comma 3, c.p.c., l'ordinanza impugna- ta, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito." Il collegio, quindi, nel riaffermare tale princi- pio, deve cassare senza rinvio il provvedimento impugnato. Sussistono giusti motivi per compensare totalmente tra le parti le spese del giudizio di opposizione e nulla deve invece disporsi per quelle del giudizio di cassazione, non avendo svolto l'intimata alcuna 5 difesa.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, cassa senza La Corte, rinvio il provvedimento impugnato e compensa le spese del giudizio di opposizione. Così deciso il 28 novembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. J11 cons Il presidente Amamisilly Fabhore IL CANC ERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIADEPOS - 1 APR 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 ww