Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2002, n. 11090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11090 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
4 7 1 REPUBBLICA ITALIANA 1 1 0 00/02 LA CORTE SUPREMA DI Oggetto 1 000,499 SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22939/01 MARULLI Presidente Dott. Nicola FINOCCHIARO- Presidente di sezione- Dott. Alfio Cron. 28656 Dott. Angelo Presidente di sezione GRIECO RAVAGNANI Consigliere Rep. Dott. Erminio Ud. 07/06/02 CRISCUOLO Consigliere Dott. Alessandro Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio dell'avvocato CHIARA RICCI, (Delegazione Romana della Regione Puglia). rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, MARIA LIBERTI, giusta delega a margine del 2002 ricorso;
907 ricorrente
contro
CI FI;
intimato - avverso la sentenza n. 1990/00 del Giudice di Pace di BARI, depositata il 26/06/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Chiara RICCI,per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, rimessione atti alla Sezione semplice per l'ulteriore corso. Svolgimento del processo Con atto notificato il 19 maggio 1999 IL NC conveniva davanti al Giudice di Pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del contributo cui sosteneva avere diritto in relazione ai danni subiti a causa delle avversità atmosferiche del 1987, а seguito dell'esaurimento del relativo procedimento amministrativo ad opera degli enti all'uopo delegati. La Regione Puglia, costituitasi, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo configurabile solo un interesse alla legittimo e non un diritto soggettivo corresponsione della indennità in questione. Con sentenza in data 26 giugno 2000 il Giudice di pace di Bari accoglieva la domanda, disattendendo giurisdizione con la l'eccezione di difetto di seguente motivazione: Con la L.R. n. 38/82, art. 4, le funzioni relative all'istruttoria concessione liquidazione e pagamento di contribuiti in favore di aziende agricole colpite da eventi naturali avversi, sono state delegate ai Comuni e alle Province, i cui atti, assunti nell'esercizio di tali funzioni delegate, hanno carattere definitivo (art. 4 ultimo comma L. R. n. 38/823), facendo sorgere in capo al 3 beneficiario un diritto soggettivo perfetto, potendo solo in caso di inerzia o violazione di leggi direttive regionali l'Amministrazione Regionale revocare una о più funzioni delegate, esercitando così il potere sostitutivo. La Regione infatti, conserva la potestà di inserirsi in ogni fase del procedimento sia per il controllo sostituirsi, nei casidell'istruttoria, sia per previsti, al delegato, ma fuori di tali ipotesi, deve recepire automaticamente come propri gli atti legittimamente posti in essere dal Comune e dalla Provincia nell'esercizio delle funzioni delegate. Ne consegue, pertanto, che la pretesa di pagamento dee essere rivolta all'Ente delegante, - dotato, come si è visto di limitati poteri discrezionali quale effettivo ed unico titolare della funzione della concessione del contributo. Nessuna discrezionalità, poi, è attribuita all'ente regionale nell'attribuzione e determinazione del contributo di che trattasi graduato in relazione all'entità del danno, secondo rigidi parametri prefissati dalla legge. Anche la previsione di cui all'art. 6 comma 11 della L. R. n. 19/79, nella parte in cui recita: " non può attribuire "/ possono essere concesse alcun potere discrezionale della P.A. nella concessione del beneficio, in quanto una 4 interpretazione contraria priverebbe l'intero quadro normativo, predisposto dal legislatore in favore di aziende agricole colpite da calamità naturali, di qualsiasi significato, relegandolo alla mera previsione di una facoltà concessa all'ente delegante senza limiti di sorta, con un "potere", quindi, assoluto e incondizionato e per ciò stesso senza alcuna possibilità di ingresso nel nostro ordinamento. Contro tale decisione la Regione Puglia ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi illustrati da memoria, ribadendo con il primo motivo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia sostiene che nella specie l'iter amministrativo cui la normativa in materia subordina la nascita del diritto soggettivo alle provvidenze per cui è causa non si era completato, in quanto la delibera n. 1357 del 7 giugno 1989 della Provincia di Bari, la quale sarebbe stata posta a base della sentenza impugnata, non era conclusiva del procedimento. Il motivo è infondato. Con riferimento ad identica controversia, infatti, questa S.C. ha avuto occasione di affermare, con sentenza 24 gennaio 2002 n. 802: 5 "In tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche ai sensi della legge della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 11 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge regionale 10 dicembre 1982, n. 38), il procedimento amministrativo per l'attribuzione dell'indennità in favore del privato richiedente, con la conseguente nascita del diritto soggettivo, si esaurisce con l'adozione del provvedimento da parte della Provincia, atteso che la citata legge regionale delega alle Province formali provvedimenti di la emissione dei liquidazione dei contributi, da attingere dai fondi che la Regione è tenuta а fornire alle Province stesse, senza che, in capo alla Regione medesima, residui alcun potere discrezionale di meno dell'operato della Provincia;
ratifica о pertanto, una volta che l'ente locale delegato ex lege abbia individuato il singolo beneficiario con un formale provvedimento, la controversia promossa dal privato per ottenere la condanna al pagamento del contributo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario." Nella specie la delibera di cui discute, nell'approvare l'istruttoria compiuta, facendo sorgere in capo ai richiedenti il diritto soggettivo ai contributi, si è limitata a chiedere 6 alla Giunta regionale il finanziamento per poter procedere alla materiale erogazione degli stessi. Il primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti vanno trasmessi alla prima sezione la decisione degli altri motivi, checivile, per non pongono questioni di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
giurisdizione del giudice ordinario;
dichiara la rimette gli atti alla prima sezione civile per l'ulteriore corso. Roma, 7 giugno 2002 s The R ) 4 7 E 3 . C e N A , l P 1 I 9 9 D l 1 - E 1 1 C A ANCELLIER! wount Giambatt en 2 6 LUG. 2002 7