Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1 REPUBBLICA ITALIANA J IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR IES UPI EM01448/01 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato NI Presidente R.G.N. 14291/99 Cron. 314P ConsigliereDott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Consigliere Dott. Attilio TA Ud. 22/09/00 Dott. Giovanni MAMMONE Rel. Consigliere C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L. J1 beeg. 2001 il GO OS, GO OM SC, IM IL CANCELLIERE GE, EL DO, MB AR OSRIA, ME 3000 BA AR AR, LA GE, TT VED CANCELLERIA VITALE LA, LETTIERI AR OSRIA, LO LA, EO IN, NN AM, NN DOROTEA, C6575341 LI RM, AR IO, AR CE, NO AR CLOTILDE, TE AD, ON CANCELLERIA IE, OC VED LE AR OSRIA, MA AL, RA AN AR, OR CG575342= SI, UR TT, NA BENIAMINO, NIGRELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OC IE, OL IN AR, ONORATO IRIDE,2000 UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale PACELLI FR, $ 3768 RI NI, IO LA, at sho. PESSI per diritti L. -1- 11 15.2.0 IL CANCELLIERE LI AN, IU MA, UN EL, UA BA, EL IN, EC BANI AR OSRIA, EG AN, PE IO, AR ZI, CI LU, OL MI, IEPA GI, NI OL, IEPA OSNNA, LI AR PI, CI EL, CI IO IU, IN IN, RE EL, AV VED AG AR, CO OS, NO NI, SS CO, SS AR OSRIA, SSGNAUD NI, RU NA, US LO, EM IO, SO IO, AR UA, SA GIOVAN, VA NC, AR AR OSRIA, NU MA, AS UG, SPECIALE VED ER LA, DE AR OSRIA, ST VED IG BA, AN RI, ES SI, TO AR ER, TO IN, NE PI, OI RL, SI DE, TU IO, TU VED AN AR, TULLO AR, RE AR, RE AR AN, RB VE, TT AT, TI AM, EL IU, TO NS, MP AR ER, FL UN, US TA, BO RO, NN GI, EM VED FR DA, OR IN, UN GI, OL AR, NI TO, DO RL, SC ALDA, ASTATA VED DE LU -2- AR LA, OR OSNNA, LI SI, AL UR, BA TO, BATI SC, BA AN, BA AT, AS AN AR, ER AL, OR UG, SI AN, BR IO, ON DA, LI AN, AL IO, PA AN, AL IU, TE DO, CAPECE NU AN, AR VED MA AD, LO CA, AS AD, AL UN, AL AR ER, AN OS, VA MARGHETA, CE NI, TA PA, RO MA, CEVA IM AR OSRIA, CH NA, IC IU, CA RL TT, CIELO CLOTILDE, EM RD, ES SC, COMPARONE MI, CONSALES ERCOLE, GL OSNNA, RV AR, OS TO, CO NC, CO PA, CUTOLO DE OS VED AN AR, D'RE LA, D'GN IO, D'GO VED LL AT, DA LA, ES LA, DE FAVIIS AR OSRIA, DE CICCO AR OSRIA, DE CRISTOFORO GI, DE FA ALDO, DE FUSCO ELIO, DE NATALE AROSRIA, DE LA IO, DE SIMONE MA, DEL ON OSLBA, DEL FORNO AQUILINO, DELL'AIRA GE, EM ER, DI TA ENRICO, DI RL OFELIA, DI MA IN, DIPINTO IE TO, TONE GU, NI MA, TO VED LL AR, ETTARI -3- VED RU LL, ST RO, IN AD, ZI MARGHETA, FE LL SC, IN, EO EL, RA OL RT, RR NO, LI OSRIA, FO GI, MI UANA, GI SC, DI SC, UR RI, IO VED AR AN AR, SO IA, D'ND AN, CO CE, ZA FR, SA ON, NE MA AR, RLMAGNO AR AN, DE GE ST, elettivamente domiciliati in ROMA VIA N.PICCINI 31, presso lo studio dell'avvocato RL PENNA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SI FARINA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
ISVEIMER SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRUXELLES 61\63, presso lo studio dell'avvocato ROBE PESSI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELE DE LU TAMAJO, PA BOER, ERNO LIBONATI, giusta delega in atti;
- resistente nonchè
contro
SM TT TO, LA NI, LA ON -4- ES, RE IN, SS AR, EO LA, NI RO, NG AR RT, CE AR, TT DI DI IN, OL CL, AY PA, NO OSRIA, RO AN, IO IA, DI MA UC, AN ES, NE AR, IA TO, ER CO, GIAMIE SC, AN IO, NN NI, IA MA ANTOLL, D'RE IN, VA FU SC, ON IN,! EL SC, CO MA, FR IU, RO TA, US SI, NE TA, ST GA, AN UANA, DE GR AN, RE IR, CQ AN, BE IO, SI PA, TO IA, EY GE, AF SA, LI IU, ST AN, NZ RI, HI AR, IT ANAR, DE LU US, DE OS RO, OL IU, TT MA, AL LO AL, CL, CONSOLE ULDERICO;
intimati parziale avversO la sentenza n. 7438/99) del Pretore di NAPOLI, depositata il 13/04/99 R.G.N. 14397/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/09/00 dal Consigliere Dott. Giovanni MAMMONE;
-5- lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha concluso di Cassazione, in camera di chiedendo che la Corte competenza del Tribunale di consiglio, dichiari la unico), con le ulteriori AP (quale giudice statuizioni di legge. -6- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di AP Edda Salemme ed altri 186 ricorrenti, in qualità di ex dipendenti dell'ISVEIMER о di congiunti di ex dipendenti deceduti, tutti iscritti al Fondo di previdenza aziendale del personale, chiedevano che 1'ISVEIMER s.p.a. in liquidazione fosse condannata a provvedere all'accantonamento della somma di £ 180 miliardi destinata al Fondo ed a risarcire, in solido con i liquidatori pro tempore, i danni loro derivati per l'incapienza del Fondo;
chiedevano, altresì, che fosse dichiarato il loro diritto all'adeguamento dei trattamenti pensionistici loro corrisposti dall'1.7.92 al 30.6.96, con condanna dell'ISVEIMER al pagamento delle differenze economiche. Intervenivano altri 54 dipendenti con richiesta di accoglimento delle stesse domande e si costituivano i convenuti. Questi ultimi chiedevano il rigetto della domanda ed eccepivano l'incompetenza del pretore del lavoro per la domanda di responsabilità dei liquidatori. Riservata la decisione, con la sentenza indicata in epigrafe il Pretore dichiarava l'incompetenza del giudice del lavoro in ordine alla domanda di accertamento della responsabilità qu dei liquidatori dell'ISVEIMER s.p.a. e di condanna degli stessi al risarcimento del danno, assegnado alle parti termine per la proposizione della domanda dinanzi al Tribunale di AP, giudice competente. Avverso questa sentenza propongono ricorso per regolamento di competenza gli originari ricorrenti, i quali chiedono che, in ragione dell'intervento n. 51, sia dichiarata la del d.lgs. 19.2.98 competenza funzionale del Tribunale di AP- giudice del lavoro. Il Procuratore Generale ha proposto le conclusioni indicate in epigrafe. Motivi della decisione Ritiene la Corte che i motivi dedotti dai ricorrenti non possano essere presi in esame essendo il ricorso inammissibile. Pregiudiziale all'esame del merito del regolamento è l'accertamento della sua ammissibilità in base alla normativa sopravvenuta alla sentenza di incompetenza. Il d.lgs. 19.2.98 n. 51, come modificato dalla 1. 16.6.98 n. 188, ha soppresso con effetto dal 2.6.99, l'ufficio del pretore, ed ha devoluto, nella materia civile, le cause precedentemente di competenza del pretore al tribunale (artt. 49 e 50), cui è attribuita anche la trattazione e la definizione di quelle in corso (art. 132), salvo che siano già state precisate le conclusioni, o che comunque siano già state ritenute in decisione In tale ultima ipotesi, a norma dell'art. 133 del citato decreto, le controversie sono definite, dal pretore (mantenuto, a tale scopo, transitoriamente in funzione) sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, a meno che la causa non venga restituita alla fase istruttoria, nel qual caso riprende vigore il principio generale della definizione ad opera del tribunale.sua La disposizione transitoria nulla prevede per casi in cui sia la Corte di cassazione a i determinare la competenza, limitandosi a prevedere il mantenimento dell'ufficio di pretura per l'esaurimento dei soli affari pendenti (e quindi nella disponibilità procedimentale dell'ufficio), alla data del 2.6.99, dinanzi al pretore. La pendenza del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione esclude, pertanto, la competenza transitoria del pretore e, in particolare, della competenza c.d. di ritorno, con la conseguente impossibilità di designare il pretore in sede di Eu regolamento di competenza e di rinviare ad esso. Pertanto, nelle controversie ove sia sollevato conflitto per l'individuazione della competenza di pretore о tribunale, non può che prendersi atto della soppressione della figura del primo e procedersi all'individuazione nel secondo del giudice competente, quale soggetto giurisdizionale che ha assorbito la competenza del giudice soppresso. La situazione ordinamentale, per le ragioni sopra dette, induce tale conclusione sia per le controversie per le quali è proposto regolamento in data antecedente al 2.6.99, sia per quelle successive. La stessa situazione ordinamentale fa venir meno la condizione di ammissibilità del regolamento, costituita dalla possibilità di scelta tra due giudici diversi, e comporta l'inammissibilità del regolamento di competenza. Ove, come nel caso di specie, il contrasto verta non sull'individuazione del giudice -competente, ma sulla natura della controversia e cioè se la stessa sia soggetta o meno al rito del lavoro - si pone un problema non di competenza, dato che l'ufficio deve essere ormai individuato esclusivamente (e pacificamente) nel tribunale, ma Qe di rito applicabile e di ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio, in relazione al quale non è ammissibile il regolamento di competenza (cfr. Cass., S. u., 7.2.94 n. 1238 e numerose altre sentenze conformi). Tale inammissibilità investe il regolamento eproposto sia di ufficio, che necessario facoltativo, atteso che la modifica legislativa più volte richiamata, pur non negando l'interesse della parte a che la controversia sia decisa dal giudice competente, impedisce che tale interesse possa essere fatto valere in assoluto con lo strumento del regolamento di competenza. può affermarsi che il In conclusione, investito di controversia nelle forme tribunale ordinarie, ove ritenga che la stessa riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., O viceversa nel caso che la controversia sia promossa con il rito speciale e ritenga di doverla trattare con il rito ordinario, emetterà un provvedimento di cambiamento di rito non impugnabile con regolamento di competenza. Analoga conclusione deve essere adottata nel caso che il giudice abbia adottato il provvedimento anteriormente al 2.6.99, atteso che in quel caso, Eey per l'unificazione dell'ufficio del pretore e del tribunale, non esiste un problema di competenza, ma solo di individuazione del rito applicabile. Nel caso di specie, pertanto, essendo impugnata una sentenza del pretore del lavoro, emanata prima del 2.6.99, che fissa la competenza del tribunale ordinario, il regolamento di competenza è inammissibile. Le spese di questa fase del giudizio debbono essere compensate tra le parti costituite.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso. La Corte Questo Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 22 settembre 2000. Il PresidenteMorius four fours вытрешь Il Consigliere estensore Riovanin mammam I 3 0 A 1 3 D S S , 5 . T A O IL COLLABORATORE DI CANCELLIERNA . R L T , L N A ' Depositata in Cancelleria A O L S 3 B L E 7 I E P - 2 FEB. 2001 D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N IL COLLABORATORE E O O DI CANCELLA ملا E S P A I G M D I A G E E , A O L O D T R T E I A T T R S L I I N L D G E E E S D O R E