Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 4570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4570 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SV0457 0703 Oggetto responsa bilità NE TERZADGIVILE civil circolazio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: e-stable R.G.N.16725/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 40386 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Consigliere Rep.1288 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere c. c. 31/01/03 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente: S ENT ENZA sul ricorso proposto da: RÀ RI, elettivamente domiciliata in Rom a, via Germanico n. 24, presso l'avv. Ignazio Moroni, che la difende anche disgiuntamente all'avv. Aldo Egidi, giu- sta delega in atti;
ricorrente
contro
MILANO ASSICURAZIONI s.p.a. in persona del dirigente procuraotre Ivano Cantarale, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 27, presso l'avv. Tommaso Spinelli, che lo difende unitamente all'avv. Alfredo Ltizia, giusta delega in atti;
controricorrente 220 2003 1 nonché
contro
EZ GI;
- intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2391/00 del 15 24 novembre 2000 (R.G. 2346/98). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. A. Egidi per la ricorrente e l'avv. T: Spinelli Giordano per la controricorrente;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Se- pe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza e udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Naurizio Ve- lardi, che ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 21 ottobre 1992 RÀ RI conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, EZ Gior- gio, proprietario e conducente l'autovettura Fiat Uno MI ON5834 nonché la AUSONIA Assicurazioni s.p.a., assi- curatrice della responsabilità civile di tale autovet - tura, per sentirli condannare al risarcimento dei danni tutti patiti da essa attrice allorché, 1'8 novembre 2 1991, in Sesto San Giovanni, era stata investita dalla detta vettura mentre attraversava via Fiume. Costituitasi in giudizio esclusivamente la AUSONIA Assicurazioni s.p.a. la quale eccepiva che il sinistro si era verificato per fatto e colpa esclusivi della PU- LERÀ e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda at- trice, l'adito tribunale, con sentenza 6 ottobre 1997 rigettava la domanda attrice. Gravata tale pronunzia dalla soccombente RÀ, la corte di appello di Milano in contraddittorio con la MILANO Assicurazioni s.p.a., incorporante per fusione della Previdente Assicurazioni s.p.a., quest'ultima già incorporante per fusione l'Ausonia Assicurazioni, non- ché del EZ, che rimaneva contumace, con sentenza 15 24 novembre 2000 rigettava il gravame. Per la cassazione di tale pronunzia, non notifica- ha proposto ricorso, affidato a due motivi e illu- ta, strati da memoria, la RÀ. Resiste con controricorso, la MILANO Assicurazioni s.p.a. Non ha svolto attività difensiva in questa sede EZ GI. MOTIVI DELLA DECISIONE ha osservato la sentenza in que- 1. Il tribunale correttamente valutato le risul- sta sede gravata - ha 3 tanze probatorie degli atti di causa ed ha giustamente escluso ogni responsabilità del EZ, in relazione al sinistro per cui è causa, avvenuto solo per l'impruden- te e disattenta condotta del pedone RÀ. L'appellante - hanno evidenziato quei giudici - non solo ha omesso di articolare, in primo grado, mezzi di prova a sostegno della sua tesi circa il dedotto con- corso di colpa, ma si è opposta anche all'espletamento della prova richiesta da controparte in comparsa di ri- sposta, non contestando specificamente la circostanza dell'attraversamento dell'incrocio da parte del EZ con il semaforo verde nella sua direzione di marcia. -Dal rapporto dei vigili in atti il cui contenu- to non può essere validamente messo in discussione dal- la perizia tecnico cinematica prodotta in questa sede dalla PULERA, prosegue la impugnata sentenza, si evince che la vettura del EZ ha attraversato l'incrocio con la luce semaforica verde nella sua direzione di marcia, che le due donne (RÀ e certa MISURACA) han- no attraversato la strada imprudentemente nonostante la luce semaforica rossa nella loro direzione di marcia, che tale attraversamento è stato iniziato dopo avere dato «uno sguardo frettoloso verso sinistra>>> (deposi- zione MISURACA), che l'impatto tra l'auto e il pedone non è stato violento e che il guidatore della vettura, pur procedendo a velocità non eccessiva e comunque ade- guata alle circostanze, non ha potuto evitare l'impatto con la RÀ, sia per la repentinità e la imprevedibi- lità dell'attraversamento che per la presenza dell'al- tro pedone che, tornando improvvisamente indietro, si è poi posto in salvo.
2. Con il primo motivo parte ricorrente censura la riassunta pronunzia denunciando, sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione>>. Si assume, infatti, che la corte di appello di Mi- lano ha reso la propria decisione in violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. incorrendo in un vizio di mo- tivazione in particolare per insufficienza della moti- vazione, quando fonda la propria decisione sull'assunto che l'appellante in primo grado non avrebbe contestato specificamente la circostanza dell'attraversamento da parte del EZ con il semaforo verde nella sua dire- zione di marcia e facendo а tal fine riferimento al verbale di udienza del 23 febbraio 1994». Si precisa, al riguardo, che nel suddetto verbale si evidenzia la configurazione di un concorso di colpa e si reclama un risarcimento dei danni per lo meno nel- la misura della metà dei danni subiti e si afferma, an- cora, che l'attrice ha attraversato con luce verde>>. 5 La deduzione è, per più versi, inammissibile. 2. 1. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. le sentenze pronunziate in grado di appello possono essere impugnate per revocazione qualo- ra la sentenza stessa sia «l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa». Vi è questo errore - in particolare quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa». Pacifico quanto sopra e non controverso che la de- nuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass. 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità CO- me anticipato della censura in esame. Nella specie, infatti, la ricorrente denunziando che i giudici del merito hanno affermato, contro il ve- ro, che essa concludente non avrebbe contestato speci- ficamente di avere attraversato la strada mentre il se- maforo segnava, rispetto alla sua direzione di marcia, colore rosso, imputa ai detti giudici un travisamento 6 dei fatti che - in quanto tale non può costituire mo- tivo di ricorso per cassazione. Il denunciato travisamento, in particolare, risol- vendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ra- gionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (tra le tantissime, Cass. 28 novembre 1998, n. 12089, nonché Cass. 23 giugno 1998, n. 6235, e Cass. 2 marzo 2001, n. 3023, specie in motivazione). 2. 2. Anche a prescindere da quanto precede la de- duzione, peraltro, è inammissibile anche sotto, altro concorrente, profilo. Giusta un insegnamento giurisprudenziale assoluta- mente pacifico che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (0 un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sor- reggerla, è necessario per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realiz- zi lo scopo stesso dell'impugnazione. 7 Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, о in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sor- reggano. E ' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola del- le dette ragioni, perché il motivo di impugnazione deb- ba essere respinto nella sua interezza, divenendo inam- missibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (in tale senso, ad esempio, Cass. 12 settembre 2000, n. 12040, specie in motivazione). Pacifico quanto precede si Osserva che i giudici del merito hanno posto, a fondamento della raggiunta conclusione, quanto alla circostanza che al momento del sinistro il conducente la vettura aveva, nella propria direzione di marcia, il semaforo verde, tre autonome, rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se, a sorreg- gere il loro dictum. Hanno evidenziato, infatti, quei giudici (oltre al- la circostanza espressamente censura dalla attuale ri- corrente) sia che l'appellante aveva omesso di artico- lare, in primo grado, mezzi di prova a sostegno del de- dotto concorso di colpa dell'automobilista, sia, anco- ra, che la stessa appellante si era opposta all'esple- 8 tamento della prova dedotta dalla controparte e diret- ta, appunto, a dimostrare che il semaforo era verde per l'automobilista. Pacifico quanto precede e non controverso che la ricorrente denunzia una sola delle ricordate rationes decidendi è palese, come anticipato, la inammissibilità della censura in esame. Anche nell'eventualità, infatti, si ritenesse che il motivo in esame è fondato, giammai potrebbe perve- nirsi а un risultato utile per la ricorrente, atteso che la sentenza gravata rimarrebbe pur sempre ferma in forza delle considerazioni non censurate, ex se suffi- cienti a sorreggere la sentenza gravata.
3. Sempre con il primo motivo, ultima parte, la ri- corrente denunzia che il giudice del merito non avrebbe sufficientemente motivato circa la mancata assunzione in appello dei mezzi istruttori richiesti e circa la necessità di una consulente tecnica d'ufficio tecnico cinematica e che, pertanto, «per questi motivo il fon- damento della motivazione su questi punto decisivi e rilevanti della controversia è da ritenere viziato e pertanto la impugnata sentenza dovrà essere cassata».
4. La deduzione non può trovare accoglimento, atte- SO che i giudici di appello hanno più che esauriente- mente indicato le ragioni per non dare ingresso alle 9 prove testimoniali dedotte dalla attuale ricorrente e tali affermazioni non risultano in alcun modo censurate in ricorso, ove la ricorrente si limita, del tutto apo- ditticamente, a insistere per l'ammissione delle dette prove, senza in alcun modo denunziare vizi logici o giuridici compiuti dai giudici del merito allorché non hanno dato ingresso alle stesse. Quanto, ancora, alla richiesta consulenza tecnica di ufficio, si osserva che non è sindacabile in questa sede il rifiuto, ancorché implicito, opposto dai giudi- ci del merito, di dare ingresso alla richiesta consu- lenza tecnica. Non solo, infatti, rientra dei poteri discrezionali del giudice del merito fare o meno ricorso a tale mezzo istruttorio (cfr. Cass. 23 novembre 2000, n. 15136; Cass. 21 luglio 1995, n. 7964) ma si osserva, altresì, che legittimamente lo stesso non è ammesso sia allorché i richiesti accertamenti hanno come nella specie natura tendenzialmente esplorativa, in quanto diretti a verificare se, per ipotesi, l'assunto difensivo di una delle parti possa trovare giustificazione in termini scientifici (cfr. Cass. 7 marzo 2001, n. 3343; Cass. 16 marzo 1996, n. 3205), sia qualora detto mezzo appaia al giudice superfluo per avere già raggiunto la prova 10 [eventualmente anche contraria] delle circostanze che la parte intende dimostrare.
5. Sempre con il primo motivo la ricorrente denun- zia, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. la sentenza gravata nella parte in cui, interpretando tutte le risultanze di causa e, tra l'altro, anche il rapporto redatto dai vigili urbani, ha affermato che la collisione tra la vettura e essa concludente si è veri- ficato per fatto e colpa esclusiva di quest'ultima.
6. La deduzione à manifestamente infondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di incidenti stradali, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coin- volti, 1'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza ° la esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia carat - terizzato da completezza, correttezza e coerenza al - giuridico (Specie in motivazio- punto di vista logico ne, tra le tantissime, cfr. Cass. 7 agosto 2000, Π. 10352, nonché Cass. 19 novembre 1999, n. 12820). 11 In caso di scontro di veicoli, infatti, il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica e all'eziologia dell'incidente e alla condotta dei con- ducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell'accerta- mento e della graduazione delle rispettive colpe e del- la conseguente responsabilità, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legit- timità sempre che sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritto (In que- sto senso, ad esempio, cfr. Cass. 21 febbraio 1980, n. 1257, nonché Cass. 19 gennaio 1980, n. 453). La ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, con la valutazione delle condotte dei singoli conducenti, l'accertamento delle relative responsabilità, la valutazione delle ri- sultanze e la determinazione della velocità di un vei- - sono rimesse al giudice di colo - in altri termini integrando apprezzamenti di fatto, sono sot- merito e, tratte, pertanto, se sorrette da corretta ed adeguata motivazione a sindacato in sede di legittimità (Cass. 27 novembre 1979, n. 6232).
7. Pacifico quanto precede, si Osserva, ancora, in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ricorrente e alla luce di quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolida- - 12 ta di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - che il vizio di omes- insufficiente o contraddittoria motivazione denun- sa, ciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragiona- mento del giudice di merito sia riscontrabile il manca- to o insufficiente esame di punti decisivi della con- troversia, prospettati dalle parti o rilevabili di uf- ficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomenta- zioni adottate, tale da non consentire la identifica- zione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno о all'altro mezzo di prova (In tale senso, ad esempio, Cass. 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in mo- tivazione, nonché Cass. sez. un., 11 giugno 1998, Il. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). 13 L'art. 360, n. 5 infatti contrariamente a quan- ricorrente, non conferisce alla to suppone l'attuale Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l' ap- prezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10414, spe- cie in motivazione). Certo quanto sopra si Osserva che la ricorrente lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rile- vanti sotto i ricordati profili, si limita a sollecita- re una diversa lettura, delle risultanze di causa.
8. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la sentenza gravata sotto il profilo di cui all'art. 360 14 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione del- l'art. 2054, comma 1, c.c.>>. Si osserva, infatti, che «la sentenza della Corte di appello di Milano risulta emessa in violazione e falsa specificazione dell'art. 2054, comma 1, C.C., at- tesa la mancata e doverosa applicazione da parte del giudice di appello dell'art. 2054, comma 1, c.c.>>.
9. La censura è inammissibile. Quando nel ricorso per cassazione, pur denunziando- si violazione e falsa applicazione della legge, con ri- chiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate ° con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità о dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adem- piere il compito istituzionale di verificare il fonda- mento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998, n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- са 15 corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997, n. 7851). Pacifico quanto precede si Osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, della richiamata disposizione (artt. 2054 c. c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la corretta» interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare 1'interpretazione che il giudice del merito ha dato della ricordata disposizione [esattamente e corretta- mente applicata dai giudici del merito, avendo accerta- to che nessuna responsabilità era ascrivibile al condu- cente la vettura, essendosi il sinistro verificato per fatto esclusivo della attuale ricorrente], si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultan- ze di causa valutate in modo difforme alla sua, sogget- tiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente pertanto che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 16 8. Risultato manifestamente infondato il proposto ricorso in conclusione deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del controricorrente liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, T rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della
contro
- ricorrente MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., liquidate in € 100,00 per spese e in € 1000,00 per onorari. 1 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 28 gennaio 2003. il Consigliere relatore ed estensore len il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 、 CE ST Oggi NO ST CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la reg presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 9-12-2003 serie 4 al n. 40750 versate € 180 76 apposts copia autentica (art. 278 1.U. n°115 del 30/5/2002) 4 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci 17