CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2023, n. 9071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9071 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IE EL, nata ad [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 10/01/2023 dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Gaetano De Arnicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PE RI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 gennaio 2023 la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di EL IE alle Autorità della Repubblica Federale tedesca, in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo processuale emesso il 16 novembre 2022 dal Tribunale di Braunschweig per i reati di furto e truffa in Penale Sent. Sez. 6 Num. 9071 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 01/03/2023 relazione alla locazione finanziaria di un'autovettura non pagata e non restituita, sanzionato dagli artt. 242, comma 1, 263, comma 1 e 52 del codice penale tedesco. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del IE, censurando con un primo motivo la violazione dell'art. 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per avere la Corte distrel:tuale tardivamente fissato l'udienza per la decisione sulla richiesta di esecuzione il 10 gennaio 2023, dopo ventidue giorni dall'arresto, avvenuto il 19 dicembre 2022. 2.1. Con un secondo motivo si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto sussistente il requisito della doppia incriminabilità del fatto, avuto riguardo alle insufficienti indicazioni fornite dalle Autorità dello Stato di emissione, che non hanno chiarito gli aspetti del fatto utili al fine di individuare la distinzione tra la mera insolvenza di carattere civilistico e la condotta penalmente rilevante. Si assume, sotto tale profilo, che la Corte distrettuale avrebbe dovuto chiedere informazioni integrative alle Autorità dello Stato di emissione in ordine: a) alla sussistenza di elementi di prova idonei a fondare l'ipotesi di una premeditazione dell'insolvenza; b) alle ragioni dell'inadempimento dell'obbligazione, non avendo il m.a.e. fatto riferimento ad alcuna valutazione in merito alla effettiva situazione patrimoniale dell'indagato al momento della stipula del contratto;
c) alla indicazione di elementi prova utili a giustificare il ritenuto carattere mendace delle dichiarazioni del IE riguardo al fatto di essere impiegato presso una società tedesca e percettore di un reddito di duemila euro mensili;
d) al comportamento da lui tenuto nell'utilizzo dell'autovettura dopo la disdetta del contratto di credito;
e) al patrimonio informativo a disposizione delle controparti al momento della stipula del contratto. 2.2. Con un terzo motivo si deducono analoghi vizi per avere la Corte di appello omesso di rilevare la mancata indicazione dei motivi posti alla base della richiesta di arresto, ossia se la consegna sia finalizzata a garantire la presenza dell'indagato per una singola udienza ovvero per un più esteso arco temporale, e in tal caso quale sia il tempo necessario alla ultimazione del processo e quello di privazione della libertà personale nello Stato richiedente. 2.3. Con un quarto motivo si lamenta il fatto che la Corte di appello avrebbe omesso di contestare alle Autorità emittenti il comportamento inerte consistito nella mancata risposta ad un'istanza difensiva presentata il 29 dicembre 2022, con la quale si chiedeva copia dell'ordinanza custodiale emessa a carico del IE e dei relativi atti d'indagine, in quanto non rinvenuti nel fascicolo del m.a.e., e 2 l'indicazione del nominativo e dei contatti del difensore d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento penale pendente innanzi al Giudice tedesco. 2.4. Con un quinto motivo, infine, si prospetta una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge cit., per la sua incompatibilità con i principii stabiliti in tema di giusto processo dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, là dove non si prevedono oneri di allegazione al m.a.e. di copia del provvedimento cautelare sottostante, né obblighi di informazione riguardo all'indicazione del nominativo e dei recapiti del difensore d'ufficio e alla reperibilità del Giudice emittente. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 febbraio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, basato su una doglianza che peraltro non risulta essere stata dedotta dinanzi alla Corte distrettuale, è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che nessuna sanzione processuale di nullità viene ricollegata dall'art. 17, comma 2, legge cit. alla inosservanza dei termini di natura ordinatoria ivi previsti per la emissione della decisione sulla richiesta di esecuzione della consegna. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, limitandosi a prospettare carenze motivazionali non deducibili in questa Sede e prive di rilevanza ai fini della precisa individuazione dei motivi di rifiuto della consegna tassativamente previsti dagli artt. 18, 18-bis e 18-ter legge cit., a seguito della riforma introdotta per effetto della novella legislativa del 2 febbraio 2021, n. 10. 3. In ordine al secondo motivo di doglianza deve rilevarsi come, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità - ribadito anche a seguito della modifica dell'art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per effetto del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 - per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità non si richiede affatto che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, dovendosi ritenere necessario, oltre che sufficiente, che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, non rilevando l'eventuale diversità del titolo, degli elementi richiesti per la configurazione del reato, oltre che del trattamento sanzionatorio (da ultimo v. Sez. 6, n. 21336 del 26/05/2021, Brocai, Rv. 281509). • La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tale consolidato principio, rilevando che le condotte illecite descritte nel mandato di arresto europeo corrispondono alla figura di reato prevista dall'art. 646 cod pen., nessun'altra valutazione di merito essendo richiesta alle Autorità dello Stato di esecuzione in ordine alla consistenza degli elementi investigativi raccolti nello Stato di emissione riguardo all'accertamento dei fatti contestati alla persona richiesta in consegna: devono pertanto ritenersi questioni di merito, non deducibili in questa Sede, bensì dinanzi alle competenti .Autorità dello Stato di emissione, le contestazioni relative alla eventuale insufficienza o all'inidoneità degli elementi descrittivi riportati nel mandato di arresto europeo e quelle attinenti alla mancata allegazione delle evidenze probatorie necessarie, in tesi, per verificare la sussistenza di una base indiziaria che possa giustificare la consegna. Deve sotto tale profilo soggiungersi che, in virtù delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10 del 2021, che ha abrogato i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 e contestualmente soppresso il comma 4 dell'art. 17 della legge 69 del 2005, non è più prevista la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente che il mandato di arresto europeo dia conto, come verificatosi nel caso in esame, del fatto addebitato (Sez. F., n. 31034 dell'11/08/2022, n.m.; Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). 4. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione: a) al terzo motivo di ricorso, trattandosi, come indicato dall'Autorità dello Stato di emissione, di un mandato di arresto europeo emesso con finalità processuali, senza che alcun ulteriore obbligo di specificazione possa ritenersi gravante sulle Autorità richiedenti in ordine alla individuazione dei tempi di durata delle attività investigative e processuali, ovvero in relazione ai limiti di durata massima della detenzione preventiva;
b) al quarto motivo di ricorso, atteso che l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 legge cit., preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione ivi indicata (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253). Nessuna richiesta integrativa, dunque, avrebbe potuto essere legittimamente rivolta dalla Corte d'appello all'Autorità emittente ai fini dell'acquisizione di un atto (la copia dell'ordinanza custodiale emessa a carico del ricorrente) che lo Stato di emissione del m.a.e. non è obbligato a fornire, avendo l'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. cit. abrogato la previgente disposizione di cui all'art. 6, comma 3, legge cit., che, in maniera non conforme alle finalità e al contenuto della pertinente normativa europea della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, prevedeva l'assolvimento di un onere procedurale non richiesto (l'allegazione alla 4 richiesta estera di una copia del provvedimento restrittivo della libertà personale), così ponendo il nostro ordinamento in una situazione di obiettivo contrasto sia con la richiamata normativa di diritto derivato dell'Unione, sia con il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie che governa le forme ed i meccanismi di funzionamento dell'intera disciplina relativa al mandato di arresto europeo. Irrilevanti devono altresì ritenersi, ai fini della delimitazione della sfera di cognizione attribuita alle Autorità competenti nell'ambito della procedura di esecuzione della consegna, le eventuali difficoltà operative incontrate dalla persona richiesta al fine di contattare l'Autorità di emissione ovvero il difensore del quale intenda avvalersi nello Stato richiedente. 5. Genericamente formulata e non rilevante nel caso di specie deve ritenersi, per quanto dianzi esposto, la questione di legittimità costituzionale dal ricorrente evocata nell'ultimo motivo, che, per un verso, non tiene conto delle ragioni e delle finalità delle modifiche normative introdotte nel testo dell'art. 6 legge cit. a seguito della riforma operata per effetto della richiamata novella legislativa, per altro verso omette di considerare: a) che ciascuno Stato membro dell'Unione europea è tenuto a garantire, in attuazione del disposto di cui all'art. 10 della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, che la persona ricercata abbia il diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione al momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo;
b) che a tal fine il nostro ordinamento, per effetto della previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 184 del 2016, ha inserito nell'art. 9 legge cit. un nuovo comma 5-bis, secondo il quale «All'atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria informa altresì la persona della quale è richiesta la consegna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volontà dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello dà immediato avviso all'autorità competente dello stesso»; c) che eventuali carenze informative nell'ambito della procedura di nomina di un difensore nello Stato membro di emissione devono essere, se del caso, oggetto di sindacato dinanzi alle competenti Autorità di tale Stato membro e non possono essere addotte dinanzi alle Autorità di esecuzione;
d) che, infatti, ai sensi dell'art. 10, par. 6, della richiamata direttiva, il «...diritto della persona ricercata di nominare un difensore nello Stato membro di emissione fa salvi i termini fissati nella decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio o l'obbligo per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di decidere se consegnare la persona entro tali termini e alle condizioni stabilite da tale decisione quadro». 5 6. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di ali all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 1 marzo 2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Gaetano De Arnicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PE RI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 gennaio 2023 la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di EL IE alle Autorità della Repubblica Federale tedesca, in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo processuale emesso il 16 novembre 2022 dal Tribunale di Braunschweig per i reati di furto e truffa in Penale Sent. Sez. 6 Num. 9071 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 01/03/2023 relazione alla locazione finanziaria di un'autovettura non pagata e non restituita, sanzionato dagli artt. 242, comma 1, 263, comma 1 e 52 del codice penale tedesco. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del IE, censurando con un primo motivo la violazione dell'art. 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per avere la Corte distrel:tuale tardivamente fissato l'udienza per la decisione sulla richiesta di esecuzione il 10 gennaio 2023, dopo ventidue giorni dall'arresto, avvenuto il 19 dicembre 2022. 2.1. Con un secondo motivo si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto sussistente il requisito della doppia incriminabilità del fatto, avuto riguardo alle insufficienti indicazioni fornite dalle Autorità dello Stato di emissione, che non hanno chiarito gli aspetti del fatto utili al fine di individuare la distinzione tra la mera insolvenza di carattere civilistico e la condotta penalmente rilevante. Si assume, sotto tale profilo, che la Corte distrettuale avrebbe dovuto chiedere informazioni integrative alle Autorità dello Stato di emissione in ordine: a) alla sussistenza di elementi di prova idonei a fondare l'ipotesi di una premeditazione dell'insolvenza; b) alle ragioni dell'inadempimento dell'obbligazione, non avendo il m.a.e. fatto riferimento ad alcuna valutazione in merito alla effettiva situazione patrimoniale dell'indagato al momento della stipula del contratto;
c) alla indicazione di elementi prova utili a giustificare il ritenuto carattere mendace delle dichiarazioni del IE riguardo al fatto di essere impiegato presso una società tedesca e percettore di un reddito di duemila euro mensili;
d) al comportamento da lui tenuto nell'utilizzo dell'autovettura dopo la disdetta del contratto di credito;
e) al patrimonio informativo a disposizione delle controparti al momento della stipula del contratto. 2.2. Con un terzo motivo si deducono analoghi vizi per avere la Corte di appello omesso di rilevare la mancata indicazione dei motivi posti alla base della richiesta di arresto, ossia se la consegna sia finalizzata a garantire la presenza dell'indagato per una singola udienza ovvero per un più esteso arco temporale, e in tal caso quale sia il tempo necessario alla ultimazione del processo e quello di privazione della libertà personale nello Stato richiedente. 2.3. Con un quarto motivo si lamenta il fatto che la Corte di appello avrebbe omesso di contestare alle Autorità emittenti il comportamento inerte consistito nella mancata risposta ad un'istanza difensiva presentata il 29 dicembre 2022, con la quale si chiedeva copia dell'ordinanza custodiale emessa a carico del IE e dei relativi atti d'indagine, in quanto non rinvenuti nel fascicolo del m.a.e., e 2 l'indicazione del nominativo e dei contatti del difensore d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento penale pendente innanzi al Giudice tedesco. 2.4. Con un quinto motivo, infine, si prospetta una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge cit., per la sua incompatibilità con i principii stabiliti in tema di giusto processo dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, là dove non si prevedono oneri di allegazione al m.a.e. di copia del provvedimento cautelare sottostante, né obblighi di informazione riguardo all'indicazione del nominativo e dei recapiti del difensore d'ufficio e alla reperibilità del Giudice emittente. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 febbraio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, basato su una doglianza che peraltro non risulta essere stata dedotta dinanzi alla Corte distrettuale, è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che nessuna sanzione processuale di nullità viene ricollegata dall'art. 17, comma 2, legge cit. alla inosservanza dei termini di natura ordinatoria ivi previsti per la emissione della decisione sulla richiesta di esecuzione della consegna. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, limitandosi a prospettare carenze motivazionali non deducibili in questa Sede e prive di rilevanza ai fini della precisa individuazione dei motivi di rifiuto della consegna tassativamente previsti dagli artt. 18, 18-bis e 18-ter legge cit., a seguito della riforma introdotta per effetto della novella legislativa del 2 febbraio 2021, n. 10. 3. In ordine al secondo motivo di doglianza deve rilevarsi come, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità - ribadito anche a seguito della modifica dell'art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per effetto del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 - per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità non si richiede affatto che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, dovendosi ritenere necessario, oltre che sufficiente, che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, non rilevando l'eventuale diversità del titolo, degli elementi richiesti per la configurazione del reato, oltre che del trattamento sanzionatorio (da ultimo v. Sez. 6, n. 21336 del 26/05/2021, Brocai, Rv. 281509). • La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tale consolidato principio, rilevando che le condotte illecite descritte nel mandato di arresto europeo corrispondono alla figura di reato prevista dall'art. 646 cod pen., nessun'altra valutazione di merito essendo richiesta alle Autorità dello Stato di esecuzione in ordine alla consistenza degli elementi investigativi raccolti nello Stato di emissione riguardo all'accertamento dei fatti contestati alla persona richiesta in consegna: devono pertanto ritenersi questioni di merito, non deducibili in questa Sede, bensì dinanzi alle competenti .Autorità dello Stato di emissione, le contestazioni relative alla eventuale insufficienza o all'inidoneità degli elementi descrittivi riportati nel mandato di arresto europeo e quelle attinenti alla mancata allegazione delle evidenze probatorie necessarie, in tesi, per verificare la sussistenza di una base indiziaria che possa giustificare la consegna. Deve sotto tale profilo soggiungersi che, in virtù delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10 del 2021, che ha abrogato i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 e contestualmente soppresso il comma 4 dell'art. 17 della legge 69 del 2005, non è più prevista la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente che il mandato di arresto europeo dia conto, come verificatosi nel caso in esame, del fatto addebitato (Sez. F., n. 31034 dell'11/08/2022, n.m.; Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). 4. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione: a) al terzo motivo di ricorso, trattandosi, come indicato dall'Autorità dello Stato di emissione, di un mandato di arresto europeo emesso con finalità processuali, senza che alcun ulteriore obbligo di specificazione possa ritenersi gravante sulle Autorità richiedenti in ordine alla individuazione dei tempi di durata delle attività investigative e processuali, ovvero in relazione ai limiti di durata massima della detenzione preventiva;
b) al quarto motivo di ricorso, atteso che l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 legge cit., preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione ivi indicata (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253). Nessuna richiesta integrativa, dunque, avrebbe potuto essere legittimamente rivolta dalla Corte d'appello all'Autorità emittente ai fini dell'acquisizione di un atto (la copia dell'ordinanza custodiale emessa a carico del ricorrente) che lo Stato di emissione del m.a.e. non è obbligato a fornire, avendo l'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. cit. abrogato la previgente disposizione di cui all'art. 6, comma 3, legge cit., che, in maniera non conforme alle finalità e al contenuto della pertinente normativa europea della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, prevedeva l'assolvimento di un onere procedurale non richiesto (l'allegazione alla 4 richiesta estera di una copia del provvedimento restrittivo della libertà personale), così ponendo il nostro ordinamento in una situazione di obiettivo contrasto sia con la richiamata normativa di diritto derivato dell'Unione, sia con il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie che governa le forme ed i meccanismi di funzionamento dell'intera disciplina relativa al mandato di arresto europeo. Irrilevanti devono altresì ritenersi, ai fini della delimitazione della sfera di cognizione attribuita alle Autorità competenti nell'ambito della procedura di esecuzione della consegna, le eventuali difficoltà operative incontrate dalla persona richiesta al fine di contattare l'Autorità di emissione ovvero il difensore del quale intenda avvalersi nello Stato richiedente. 5. Genericamente formulata e non rilevante nel caso di specie deve ritenersi, per quanto dianzi esposto, la questione di legittimità costituzionale dal ricorrente evocata nell'ultimo motivo, che, per un verso, non tiene conto delle ragioni e delle finalità delle modifiche normative introdotte nel testo dell'art. 6 legge cit. a seguito della riforma operata per effetto della richiamata novella legislativa, per altro verso omette di considerare: a) che ciascuno Stato membro dell'Unione europea è tenuto a garantire, in attuazione del disposto di cui all'art. 10 della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, che la persona ricercata abbia il diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione al momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo;
b) che a tal fine il nostro ordinamento, per effetto della previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 184 del 2016, ha inserito nell'art. 9 legge cit. un nuovo comma 5-bis, secondo il quale «All'atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria informa altresì la persona della quale è richiesta la consegna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volontà dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello dà immediato avviso all'autorità competente dello stesso»; c) che eventuali carenze informative nell'ambito della procedura di nomina di un difensore nello Stato membro di emissione devono essere, se del caso, oggetto di sindacato dinanzi alle competenti Autorità di tale Stato membro e non possono essere addotte dinanzi alle Autorità di esecuzione;
d) che, infatti, ai sensi dell'art. 10, par. 6, della richiamata direttiva, il «...diritto della persona ricercata di nominare un difensore nello Stato membro di emissione fa salvi i termini fissati nella decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio o l'obbligo per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di decidere se consegnare la persona entro tali termini e alle condizioni stabilite da tale decisione quadro». 5 6. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di ali all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 1 marzo 2023