Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3967 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
039 6 7 /0 1 Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.7424/98 + 16664/98 Dott. Paolino Dell'Anno Presidente -Cron. 8432 Bruno Battimiello Rel.- Consigliere -Rep. "" Florindo Minichiello -Ud. 23.1 2001 " Stefano M. Evangelista " -Oggetto: "" Gabriella Coletti Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n° 7424/98 proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappre- sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con do- micilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 ricorrente
contro
LA ROCCA IL, elett.te dom.ta in Roma alla via Oslavia n. 14 presso l'avv. Francesco Mancuso che unitamente all'avv. Giuseppe Caudo la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso controricorrente 15 1 nonché sul ricorso n° 16664/98 proposto da LA ROCCA IL, rappresentata, difesa e domiciliata come so- pra ricorrente incidentale
contro
MINISTERO DELL'INTERNO intimato per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina n 8/97 in data 21 novembre/18 dicembre 1997 (R.G.L. 1188/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per l'inammissibilità del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messi- na, accogliendo l'appello di La OC IL, ha dichiarato il diritto di costei all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'1 giugno 1996, e agli accessori di legge, sui ratei maturati, fino al saldo. Avverso questa decisione il Ministero dell'Interno ricorre per cassazione con atto notificato il 27 marzo 1998, formu- lando due motivi. 2 La OC IL resiste con controricorso e propone ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. Motivi della decisione Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, trattan- dosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando vio- lazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., il Ministero dell'Interno sostiene che il Tribunale ha riconosciuto il diritto della La OC all'indennità di accompagnamento sebbene questa provvidenza non fosse mai stata richiesta, né in sede amministrativa, né nel ricorso introduttivo, né, tanto meno, nell'atto di appel- lo. Peraltro, il Tribunale ha assunto tale decisione sulla mera constatazione della sussistenza di uno stato di invali- dità totale, in violazione di quanto dispone l'art. 1 della legge n. 18 del 1980. Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, degli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, del Decreto del Mi- nistero della Sanità 5 febbraio 1992, nonché vizio di motiva- zione (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.). Il ricorrente Mi- nistero sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere sus- sistenti i presupposti invalidanti dell'accordato beneficio, A 3 e che in ogni caso, qualora si fosse voluto attribuire l'assegno di invalidità, andava considerato che non era stata offerta alcuna prova del possesso dei requisiti socio econo- mici. Il primo motivo è fondato. Come risulta dal ricorso introdut- tivo depositato in data 20 dicembre 1994, la La OC chiese al Pretore di Messina accertarsi il diritto "alla pensione o all'assegno mensile di invalidità" e conseguentemente condan- nare il Ministero dell'Interno "alla liquidazione e al paga- mento della pensione di invalidità". Analoga richiesta venne formulata con il ricorso in appello depositato il 23 dicembre 1996 (avverso la sentenza di rigetto del Pretore). Poiché l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabi- lità (o l'assegno di invalidità) sono provvidenze diverse, soggette a condizioni diverse (Cass. 28 agosto 2000 n. 11295), sussiste il denunciato vizio di violazione di legge, dal quale consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Messina, la quale, nel procedere a nuovo esame, provvederà anche in ordi- ne alle spese di questo giudizio di legittimità. Il secondo motivo del ricorso principale resta assorbito. Il ricorso incidentale, con il quale viene denunziato lo stesso vizio di ultrapetizione di cui al primo motivo del ri- corso principale, è inammissibile, essendo stato (tardivamen- 4 te) notificato il 30 settembre 1998, oltre il termine di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ri- corso principale e dichiara assorbito il secondo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impu- gnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Messina. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2001. Il Presidente Ali . ill . Il Consigliere estensore Battim ellمسال Shall IL CANCELLIERE ositato in Cancelleria 3 0 I A 3 1 oggi, 20 MAR 2001 S D 5 . S , T A . O R T L N , L A IL CANCELLIERE ' A O L 3 S B L E 7 I E - P S 8 D D - I I 1 A N S 1 T G N S E O O E S P A G I D M G A I E E , O A L O T D T R I A E T R L T S I I L N D G E E E S D O R E 5