Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2003, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
⠀ Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTI SUIREMA"0 2 2 7 AZIONE Oggetto SELIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 28969/01 Consigliere Cron.5184 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere- Ud. 19/11/02 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. già FERROVIE DELLO SATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, FRANCO CARINCI, ENZO MORRICO, SALVATORE TRIFIRO', GERARDO VESCI, giusta delega in at.ti; ricorrente 2002
contro
NI ES, elettivamente domiciliato in ROMA 4690 -1- VIA EZIO 19, presso lo studio dell'avvocato MICHELE ALLIEGRO, rappresentato e difeso dagli avvocati FEDERICO FREDIANI, MASSIMO ARAGIUSTO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 475/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 08/09/01 R.G.N. 653/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
udito l'Avvocato SALERNI per delega NI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze, in controversia relativa a licenziamenti intimati dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, rigettava l'appello della società e confermava la decisione del giudice di primo grado d che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato, tra gli altri, a RD AL, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno;
rilevato altresì che avverso détta sentenza, e nei confronti del solo RD, ha TE FE NA SP (fià І Пере зра proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, la società Ferrovie dello 2.p.a.)/ Statore che l'intimato ha resistito con controricorso;
considerato che
con i primi tre motivi di ricorso -ampiamente argomentati e denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449 e degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n.223- la società deduce (in estrema sintesi): a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/n.449, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato- una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge e, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
3 b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sincacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali;
considerato inoltre che, con il quarto motivo di ricorso, la Società, denunciando violazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, si duole che il giudice di appello abbia riter uto infondata anche la deduzione (subordinata) della detraibilità dal danno risarcibile di quanto dal lavoratore percepito a titolo di pensione;
ritenuto che
le tesi esposte sub a) e b) sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della Corte (v. sentenza 15 ottobre 2002 n.14616), le quali -investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza)- hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione traSPrente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non 4 escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva - nelle suddette previsioni normative una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)"; considerato che anche la questione oggetto del quarto motivo di ricorso è stata esaminata dalle Sezioni Unite, le quali, con sentenza n.12194 del 18 agosto 2002, oltre a risolvere (nel senso già esposto) le due questioni sopra indicate, hanno osservato che può considerarsi compensativo del danno arrecato al lavoratore con il licenziamento illegittimo -quale aliunde perceptum- non qualsiasi reddito ma solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa, con la conseguenza che, poiché il diritto a pensione discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell'assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro (v. Cass. 28 aprile 1995 n.4747), le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo casualmente ricollegabili al licenziamento subìto e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno;
considerato che
tale indirizzo merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di 5 nomc filachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso,alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede;
ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere rigettato;
considerato, infine, che le peculiarità della controversia e l'anteriorità del ricorso rispetto alla giurisprudenza richiamata consigliano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTROS DA OGNI SPESA, TASSA la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. O DIRITTO AL END. DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Così deciso, in Roma, il 19 novembre 2002 Il Cons.-est. Il Presidente Линний Полодный IL CANCE Depositate in C 04 FEB 2008 1) CANCELLIERE Quake plans 6