Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 1
La stipulazione da parte del datore di lavoro della polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (secondo la previsione della contrattazione collettiva) non incide di per se sulla individuazione del titolare (datore di lavoro o compagnia assicuratrice) della posizione debitoria nei confronti del lavoratore, o dei suoi aventi causa, in caso di infortunio, ciò dipendendo dalla configurazione che il contratto di polizza assicurativa può assumere, quale "assicurazione per conto di chi spetta" ai sensi dell'art. 1891 cod. civ. (per il quale l'assicurazione corrisponde direttamente al lavoratore interessato la prestazione in caso di infortunio), ovvero quale "assicurazione della responsabilità civile" ai sensi dell'art 1917 cod. civ. (che obbliga l'assicuratore a tenere indenne il datore di lavoro di quanto questi, in conseguenza dell'infortunio, ha corrisposto o deve corrispondere al lavoratore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10057 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI STEFANO - Presidente -
Dott. LUPI FERNANDO - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI CORRADO - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS ALDO - Consigliere -
Dott. DI LELLA RAFFAELE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
DO GN ved. SA, in proprio e quale esercente la patria potestà sui figli SA VA e SA IA elettivamente domiciliati in Roma, Via Carlo Mirabello n. 18, presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Jaus che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Vittorio Peronaci per procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
S.I.E. SOCIETÀ IMPIANTI ELETTRICI s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Gulina e dal prof. avv. Arturo Maresca, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma Via L. G. Favarelli, 22 giusta procura a margine del controricorso
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 451 del 25/9/1999 - R.G. 488/1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/4/2002 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Maria Luisa Jaus;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 aprile 1997, la S.I.E. s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Pretore di Grosseto, in data 8 marzo 1997, l'aveva condannata al pagamento della somma di L. 250.976.710 nei confronti di ES FI, quale vedova di AO SA, ed esercente la patria potesà sui figli minori, a titolo di indennità risarcitoria dovuta, a seguito dell'infortunio mortale sul lavoro subito da AO SA, in forza di polizza assicurativa contro gli infortuni, stipulata, secondo le previsioni del contratto collettivo del settore, dalla società datrice di lavoro oggi ricorrente incidentale. Il Pretore rigettava la opposizione.
Avverso la tale pronuncia la società datrice di lavoro proponeva appello.
Il Tribunale di Grosseto, in parziale accoglimento del gravame, riduceva l'importo della somma dovuta a titolo di indennità risarcitoria a L. 218.005.000, oltre interessi e rivalutazione, confermando per il resto la sentenza pretorile.
A fondamento della decisione il giudice del gravame ha preliminarmente evidenziato la infondatezza della eccezione con la quale la S.I.E. la dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, per essere legittimata passiva, a suo dire, la società assicuratrice, con la quale, in adempimento dell'obbligo sancito dall'art. 37 della contrattazione collettiva, era stata stipulata una polizza cumulativa per infortuni sul lavoro.
Infatti, ha precisato il giudice del gravame, ne' la suddetta disposizione contrattuale, ne' alcuna altra norma di legge o di contratto invocata dalla parte prevede la dedotta limitazione della legittimazione passiva della società datrice di lavoro, in relazione all'azione sostanzialmente risarcitoria per infortunio sul lavoro, nè legittima il soggetto a cui favore è stata stipulata l'assicurazione ad agire direttamente nei confronti della società assicurativa.
Per quanto riguarda l'ammontare della indennità risarcitoria spettante agli eredi del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro, il giudice del gravame ha osservato che la norma contrattuale di cui all'art. 37 del contratto collettivo fa riferimento ad una somma pari a cinque retribuzioni annue, senza alcuna precisazione circa le componenti da utilizzare per individuare la retribuzione ai fini anzidetti. Ha ritenuto che, in assenza di tali specificazioni, non appariva condividibile la quantificazione operata dagli eredi SA con riferimento alle voci retributive assoggettate a contribuzione fiscale e previdenziale, e computabili ai fini del trattamento di fine rapporto, e cioè con riferimento ad istituti estranei alla natura risarcitoria della indennità richiesta, con la conseguenza che l'importo di quest'ultima andava determinato, come precisato dalla datrice di lavoro, sulla base della retribuzione contrattuale, prevista dall'art. 15 del C.C.N.L., per cui il complessivo credito risultava ammontare a L. 218.005.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Avverso tale pronuncia FI ES, in proprio e nella qualità, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi, ed illustrato con successiva memoria.
La S.I.E. Società Impianti Elettrici s.r.l. resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale affidato a due motivi. Ha depositato successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta la riunione dei ricorsi, trattandosi di impugnazione contro la stessa sentenza.
Deve preliminarmente esaminarsi il ricorso incidentale, per il suo carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente rispetto ai motivi del ricorso principale.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la S.I.E. s.r.l. nel denunciare violazione degli artt. 1891 e 1411 c.c., si duole che il giudice del merito, pur in presenza della disposizione contrattuale che prevede, in relazione alla indennità risarcitoria per infortunio sul lavoro, la esistenza di un contratto di polizza infortuni, richiamato dagli eredi del lavoratore infortunato, non abbia accolto la propria eccezione di carenza di legittimazione passiva, per essere legittimata passiva la società assicuratrice.
Il motivo non è fondato.
Occorre al riguardo premettere che nel caso di specie non viene in rilievo una questione di legittimazione passiva (che è istituto processuale che riguarda il soggetto nei cui confronti l'azione può essere esercitata, e quindi la regolare instaurazione del contraddittorio, verificabile d'ufficio dal giudice), bensì una questione di merito relativa all'accertamento della titolarità della posizione debitoria del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Al riguardo va osservato che la disposizione di cui all'art. 37 del contratto collettivo, come si deduce dalla interpretazione che ne ha fornito il giudice del merito, non prevede il mero obbligo del datore di lavoro di pagare un premio assicurativo (come sembra ritenere la ricorrente incidentale), ma dispone che lo stesso debba provvedere alla stipula di una polizza assicurativa. Tale previsione presuppone cioè a carico del datore di lavoro l'obbligo (in relazione al quale, ed a garanzia dei lavoratori, è appunto prevista la polizza assicurativa) del datore di lavoro di tenere indenni i dipendenti dalle conseguenze degli infortuni sul lavoro.
Ciò posto, premesso che il contratto di polizza assicurativa infortuni può assumere sia la configurazione contrattuale della "assicurazione per conto di chi spetta", ex art. 1891 c.c., per il quale l'assicurazione corrisponde direttamente al lavoratore infortunato la prestazione per la quale il datore di lavoro ha pagato il premio, sia quella del contratto di assicurazione della responsabilità civile ex art. 1917 c.c., il quale obbliga l'assicuratore a tenere indenne il datore di lavoro assicurato di quanto questi, in conseguenza dell'infortunio, deve corrispondere al lavoratore, ne consegue che la mera previsione da parte della contrattazione collettiva del suddetto obbligo di assicurazione non incide di per sè sulla posizione debitoria del datore di lavoro, non comporta cioè un mutamento della titolarità di detta posizione, a meno che le previsioni contrattuali o la configurazione contrattuale della polizza assicurativa non dispongano in tal senso. Nel caso di specie il giudice del merito, premesso che l'azione era stata proposta nei confronti del datore di lavoro, quale soggetto obbligato a tenere indenne il lavoratore dalle conseguenze dell'infortunio sul lavoro, ha rilevato l'assenza di qualsiasi elemento o previsione contrattuale o normativa idonea ad escludere la titolarità passiva del rapporto in capo al datore di lavoro, o a legittimare il soggetto infortunato ad agire direttamente nei confronti della sociatà assicuratrice.
Tale accertamento non appare efficacemente contestato, essendosi la S.I.E. s.r.l. limitata ad invocare genericamente la riferibilità della polizza assicurativa alla fattispecie del contratto di assicurazione per conto di chi spetta, senza alcun riferimento ad elementi idonei a consentire, nei limiti imposti dal giudizio di legittimità e delle eventuali preclusioni intervenute, la valutazione della fondatezza del rilievo.
Egualmente infondato è il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale la S.I.E. s.r.l., nel denunciare violazione dell'art. 1224 c.c., sostiene che il Tribunale ha erroneamente riconosciuto il diritto della ricorrente principale anche alla rivalutazione monetaria, oltre che agli interessi legali, sul credito spettante, riguardando quest'ultimo una obbligazione di valuta. Va al riguardo osservato che oggetto del giudizio è l'obbligo di indennizzo per effetto di infortunio sul lavoro. Si fa cioè valere nei confronti del datore di lavoro un credito che trova la sua fonte nel rapporto di lavoro, e che, per tale sua natura, va maggiorato di interessi e rivalutazione.
Con il primo motivo del ricorso principale, la FI denuncia violazione degli artt. 1362 e ss c.c. La ricorrente sostiene che il giudice del gravame, nell'escludere che la determinazione della indennità in questione (di cui all'art. 37) dovesse essere effettuata con riferimento alle voci retributive utili ai fini della quantificazione del trattamento di fine rapporto (art. 36), non avrebbe considerato (violando il criterio interpretativo per il quale le clausole di contratto si interpretano le une per mezzo delle altre) ne' la collocazione sistematica delle due menzionate norme contrattuali, una successiva all'altra, ne' la circostanza che entrambe hanno, nel caso di infortunio mortale, il medesimo presupposto, costituito dalla cessazione del rapporto di lavoro. Premessa la erroneità dell'ultima affermazione, non sussistendo la dedotta unicità del presupposto, (che nell'un caso - trattamento di fine rapporto - è la cessazione del rapporto, e nell'altro caso - indennità risarcitoria - è l'accadimento infortunistico), nonché di quella che la precede, poiché la vicinanza fisica fra norme contrattuali non è di per se sola indice di comunanza delle stesse, (e i rilievi ora esposti sono sufficienti ad evidenziare la infondatezza della censura), va comunque osservato che nel caso di specie il giudice del merito ha correttamente applicato il criterio ermeneutico invocato, avendo valutato la disposizione in esame, nella parte in cui richiama la retribuzione annuale ai fini della quantificazione della indennità risarcitoria, con riferimento alla complessiva articolazione concettuale delle varie fattispecie di retribuzione richiamate dalle norme collettive, pervenendo, per esclusione, alla motivata opzione interpretativa. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 2099 e 2120 cc, nonché vizio di motivazione su punti decisivi della controversa.
La ricorrente si duole che il giudice del merito ha illegittimamente escluso la utilizzabilità della retribuzione utile a fini fiscali o previdenziali (ivi compresa quella posta a base del trattamento di fine rapporto) per la quantificazione della indennità di cui all'art. 37 del contratto collettivo, avendo implicitamente ed erroneamente escluso, o comunque non considerato, che anche il concetto di retribuzione utile ai suddetti fini definisce ciò che è effettiva retribuzione, individua cioè le prestazioni economiche erogate dal datore di lavoro quale corrispettivo della prestazione lavorativa. Anche tale censura non merita accoglimento. Il giudice del merito non ha posto in discussione la riconducibilità a pieno diritto nel concetto di retribuzione anche di quella utile a fini fiscali o previdenziali, ma si è limitato a ritenerla tuttavia non utilizzabile, sulla base della richiamata interpretazione dell'art. 37, ai fini della determinazione della indennità in questione. Vanno pertanto rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. Stimasi equo compensare fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale;
Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2002