Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10057
CASS
Sentenza 10 luglio 2002

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La stipulazione da parte del datore di lavoro della polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (secondo la previsione della contrattazione collettiva) non incide di per se sulla individuazione del titolare (datore di lavoro o compagnia assicuratrice) della posizione debitoria nei confronti del lavoratore, o dei suoi aventi causa, in caso di infortunio, ciò dipendendo dalla configurazione che il contratto di polizza assicurativa può assumere, quale "assicurazione per conto di chi spetta" ai sensi dell'art. 1891 cod. civ. (per il quale l'assicurazione corrisponde direttamente al lavoratore interessato la prestazione in caso di infortunio), ovvero quale "assicurazione della responsabilità civile" ai sensi dell'art 1917 cod. civ. (che obbliga l'assicuratore a tenere indenne il datore di lavoro di quanto questi, in conseguenza dell'infortunio, ha corrisposto o deve corrispondere al lavoratore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10057
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10057
    Data del deposito : 10 luglio 2002

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