Sentenza 13 giugno 2003
Massime • 1
Il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale del riesame deve pronunciare la decisione è perentorio (art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.) e deve essere calcolato in conformità al principio generale posto dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., per il quale nel termine non si computa il "dies a quo", posto che il legislatore non ha stabilito, con riguardo alla previsione in esame, alcuna deroga alla regola generale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2003, n. 30248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30248 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Pizzuti Giuseppe Presidente
1. Dott. Di Popolo Angelo Consigliere
2. Dott. Marasca Gennaro Consigliere
3. Dott. Panzani Luciano Consigliere
4. Dott. Fumo Maurizio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI US, n. il 14/7/1923;
avverso ordinanza del 27/2/2003 Trib. Libertà di Milano. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Marasca Gennaro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE OSSERVA:
Nei confronti di AI US veniva emessa ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di associazione per delinquere e ricettazione dal GIP presso il Tribunale di Milano in data 3 febbraio 2003. Il Tribunale del riesame della stessa città, con provvedimento del 27 febbraio 2003, disattendeva le eccezioni di rito e di merito del AI, rigettava l'istanza dallo stesso presentata e confermava l'ordinanza impositiva della misura cautelare.
Avverso il provvedimento del TdR proponeva ricorso per Cassazione US AI che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 309 comma 10 c.p.p. ed all'art. 172 c.p.p., essendo stato depositato il provvedimento impugnato oltre i dieci giorni dal ricevimento degli atti, non applicandosi alla materia cautelare i principi previsti dall'art. 172 c.p.p.;
2) Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) in relazione all'art.416 c.p. ed all'art. 648 c.p..
Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.
I motivi di impugnazione non sono fondati.
Secondo la prospettazione del ricorrente gli atti richiesti all'Autorità procedente sarebbero pervenuti al Tribunale del riesame il 20 febbraio 2003 ed il deposito del provvedimento sarebbe avvenuto il 3 marzo 2003, mentre il termine perentorio di dieci giorni stabilito dal comma 10 dell'art. 309 c.p.p. sarebbe scaduto in data 1 marzo 2003 non essendo applicabile alla fattispecie il principio previsto dall'art. 172 c.p.p. secondo il quale il dies a quo - il giorno della ricezione degli atti - non computatur in termino perché implicitamente derogato dall'art. 309 comma 10 c.p.p. La tesi non è fondata.
Secondo il comma 9 dell'art. 309 c.p.p. entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il Tribunale provvede;
il comma 10 sanziona con la inefficacia del provvedimento il mancato rispetto di tale termine perentorio.
Il richiamo alla sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 232 emessa il 2 giugno 1998 è incongruo. Infatti, pur volendo prescindere dal fatto che detta sentenza si riferisce al termine previsto dall'art. 309 comma V - termine per la richiesta degli atti alla Autorità procedente - si deve considerare che la Corte costituzionale ha chiarito che il termine perentorio dei cinque giorni per la trasmissione degli atti decorre dal giorno stesso della presentazione della istanza di riesame. Lo stesso principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione il 16 dicembre del 1998, Alagni in Cass. Pen. 1998, 1405, che ha modificato un precedente indirizzo giurisprudenziale. Le due pronunce, come è evidente, hanno risolto in materia diversa, il problema del momento iniziale del decorso del termine in questione, perché, secondo alcune decisioni precedenti (v. SS.UU. 25 marzo 1998, Savino, in Cass. Pen. 1998, 2883) il termine suddetto iniziava a decorrere dal momento in cui l'avviso del Tribunale perveniva all'Autorità Giudiziaria procedente.
Intervenuto quello della Corte Costituzionale e delle SS.UU. del dicembre 1998 quanto mai opportuno perché in tal modo è stato fissato un termine certo nel suo momento iniziale e, quindi, anche in quello finale al fine di evitare rallentamenti nella valutazione del provvedimento restrittivo della libertà personale. Ma la decisione della Corte Costituzionale erroneamente è stata richiamata dal ricorrente per la soluzione del problema in esame che consiste nello stabilire se il giorno della ricezione degli atti - dies a quo - debba essere o meno considerato nel calcolo del termine previsto dall'art. 309 comma 10 c.p.p.. È evidente, infatti, che, pur volendo considerare le due situazioni analoghe, le due pronunce richiamate stabiliscono un termine certo per la decorrenza del termine, ma non affrontano la questione che interessa e che è del tutto diversa perché concerne la applicabilità o meno del termine de quo del principio generale previsto dall'art. 172 c.p.p., secondo il quale dies a quo non computatur in termino.
Si tratta, invero, di un principio generale in materia di termini processuali penali che però è certamente derogabile, dal momento che il comma quattro dell'art. 172 c.p.p. citato precisa che salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa ... il giorno in cui è iniziata la decorrenza.
La questione allora è verificare se nel caso di specie il legislatore abbia previsto una deroga al termine in discussione. Non vi è alcuna deroga esplicita ne' è ravvisabile una deroga implicita, coma ha al contrario sostenuto il ricorrente. È necessario ricordare che il legislatore talvolta ha previsto deroghe alla regola generale stabilita dall'art. 172 c.p.p., ma ciò ha fatto in modo esplicito, come ad esempio proprio in materia di libertà con l'art. 297 comma 1 c.p.p. (v. in proposito Cass. 1 febbraio 2000, Hoxha, CED, Cass. n. 215979). Potrebbe certo esserci stata una deroga implicita, ma la interpretazione letterale, oltre che logica e sistematica della norma, non consente tale conclusione.
Con l'art. 309 comma 10 c.p.p., infatti, il legislatore impone al Tribunale di pronunciarsi entro dieci giorni dalla ricezione degli atti.
Si tratta di un termine chiaramente perentorio e dalla sua mancata osservanza, come si è già rilevato, deriva la inefficacia della misura cautelare;
ciò impone una interpretazione rigorosa della norma.
Dalla formulazione letterale della stessa, invero, non può desumersi alcuna deroga alla regola generale prevista in materia di termini processuali.
D'altro canto la regola generale è del tutto logica perché gli atti potrebbero pervenire al Tribunale anche pochi minuti prima della chiusura degli uffici ed in tal caso, secondo la tesi sostenuta dai ricorrenti, i termini risulterebbero di fatto ridotti di un giorno.
Come vi deve essere certezza del momento iniziale del termine allo stesso modo vi deve essere certezza del tempo utile effettivo per adottare la decisione.
Da quanto osservato si desume che anche per il termine previsto dall'art. 309 comma 10 c.p.p. vale la regola generale secondo la quale il dies a quo non computatur in termino (v. tra le altre Cass.9 dicembre 1990, Bencivelli, in ANPP 91, 462 e Cass. 3 maggio 1991,
Mandara GP 92, III, 163); ne consegue che nel caso di specie il termine per il deposito del provvedimento è stato pienamente rispettato.
Naturalmente alla fattispecie in esame si applica anche l'altro principio sancito dall'art. 172 c.p.p. secondo il quale il termine che scada in giorno festivo, come nel caso di specie, è prorogato di diritto al primo giorno utile non festivo. Il ragionamento è sostanzialmente identico a quello già sviluppato, perché anche tale disposizione non è stata derogata ne' esplicitamente ne' implicitamente.
Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato ed anzi si risolve in inammissibili censure di merito.
Il Tribunale del riesame, invero, ha spiegato con precisione quali erano i rapporti di affari continuativi di oggetti di valore dell'indagato con la Volpi con il Di LA e con altri soggetti del gruppo, rapporti desumibili, tra l'altro, anche dal contenuto di intercettazioni telefoniche.
Tra l'altro al momento della esecuzione della misura furono rinvenuti in casa del AI due quadri di valore e gioielli di presumibile provenienza furtiva.
Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari il Tribunale ha considerato le precarie condizioni di salute del AI, ma ha ritenuto, tenuto conto dei precedenti penali, anche specifici, dell'indagato che la misura degli arresti domiciliari fosse quella idonea a tutelare le predette esigenze.
Le valutazioni di merito, siccome sostenute da una motivazione congrua e logica, non appaiono censurabili in sede di legittimità. Le ragioni indicate impongono il rigetto del ricorso, a cui segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 LUGLIO 2003.