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Articolo 2 della Legge 26 giugno 1959, n. 474
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Articolo 1
Articolo 3
Legge 26 giugno 1959, n. 474
Articolo 2 della Legge 26 giugno 1959, n. 474
Versione
1 agosto 1959
Art. 2.
L'assegnazione di detto contributo resta fissata per la durata di anni dieci, con decorrenza dal 1958.
Entrata in vigore il 1 agosto 1959
Vedi fonte istituzionale