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Sentenza 21 luglio 2023
Sentenza 21 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2023, n. 31777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31777 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) SU AR nato a [...] il [...] 2) DA NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/12/2021 della Corte di appello di Cagliari, distaccata di Sassari Sezione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AR SU e NT DA, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 dicembre 2021 con la quale la Corte di appello di Cagliari -sezione distaccata di Sassari-, ha confermato la sentenza emessa, in data 27 gennaio 2017, dal Tribunale di Sassari che li ha condannati alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. 2. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo di impugnazione, il vizio di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla costituzione di parte civile. La sentenza avrebbe, inoltre, erroneamente rigettato il motivo di appello con il quale i ricorrenti avevano eccepito la violazione dell'art. 78 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 31777 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 28/04/2023 conseguente alla mancata esposizione analitica delle ragioni per il quale il danneggiato EL avrebbe diritto al risarcimento. La difesa ha sottolineato che la persona offesa RT MONTI è il soggetto che ha firmato il contratto di locazione con la SU, ha quindi consegnato le chiavi alla conduttrice, intimato lo sfratto per poi farsi restituire le chiavi, mentre il EL sarebbe rimasto del tutto estraneo alla vicenda, rivestendo esclusivamente il ruolo di comproprietario dell'immobile I giudici di merito avrebbero, inoltre, ignorato che la costituzione depositata fuori udienza era priva di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. in quanto si riferiva ad un procedimento differente (345/2015 RGNR invece di 06699/14) e ad un imputato diverso (EL NT) con conseguente inefficacia rispetto al processo in corso. Il primo giudice non avrebbe dovuto concedere termine per emendare la procura in quanto la normativa vigente non prevede tale possibilità e perché non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale. La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui afferma che la nuova procura speciale è stata tempestivamente depositata, senza tenere conto che tale deposito sarebbe avvenuto all'udienza successiva rispetto a quella in cui si era proceduto alla costituzione delle parti ex 'art. 484 cod. proc. pen. 3. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di impugnazione, vizio di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati. La motivazione sarebbe illogica e congetturale nella parte in cui fonda la condanna degli imputati sulle dichiarazioni del EL, senza tenere conto del fatto che lo stesso ha riferito circostanze diverse da quelle indicate dai testimoni oculari PI RU e NA IA. L'istruttoria non avrebbe, inoltre, permesso di accertare l'effettiva esistenza dei mobili di cui il querelante ha denunciato la sottrazione né se gli stessi fossero mai stati nella effettiva disponibilità degli imputati. I giudici di appello non avrebbero tenuto adeguatamente conto dell'esito negativo delle perquisizioni svolte nei confronti degli imputati conclusesi con il mancato rinvenimento dei mobili di cui al capo di imputazione La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui afferma in modo apodittico che il DA conviveva con la SU e che lo stesso sarebbe stato coinvolto nell'asportazione dei mobili in questione, i giudici di merito non avrebbero inoltre accertato se le persone offese abbiano mai chiesto la restituzione dei mobili e se gli imputati abbiano eluso tale richiesta di restituzione con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato rubricato. 2 4. I ricorrenti lamentano, con il terzo motivo di impugnazione, il vizio di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale si sarebbe limitata a dichiarare inammissibile il motivo di appello con il quale il ricorrente invocava l'applicazione di tale causa di non punibilità perché privo «di idonee argomentazioni a sostegno della richiesta», venendo meno all'onere di rilevare ex officio la particolare tenuità del fatto che grava il giudice in ogni stato e grado del giudizio. 5. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 6. Il primo motivo di impugnazione è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla costituzione di parte civile già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale con motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in errori di diritto o illogicità manifeste. In particolare, i giudici di appello hanno correttamente applicato l'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui il richiamo al fatto descritto nel capo di imputazione è sufficiente a soddisfare i requisiti di cui all'art. 78, lett. D), cod. proc. pen. laddove, come nel caso di specie, «il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza» (Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rosati, Rv. 279490 - 01). La Corte di merito, con motivazione corretta in punto di diritto, coerente con le risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, ha ritenuto tempestiva la costituzione di parte civile in quanto depositata prima dell'esaurimento delle formalità relative alla regolare costituzione delle parti ex art. 484 cod. proc. pen. e del tutto irrilevanti le inesattezze indicate nell'atto di appello trattandosi di meri errori materiali inidonei a rendere inefficace la costituzione di parte civile e l'allegata procura speciale (vedi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). Infine, la Corte di appello, in considerazione di quanto emerso dall'esame della persona offesa Mario EL, ha affermato la piena legittimazione del predetto ad esercitare querela ed a costituirsi parte civile in quanto proprietario dell'immobile concesso in locazione alla ricorrente e dei beni mobili oggetti di appropriazione indebita (vedi pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). Il ricorrente insiste nelle medesime doglianze dedotte in sede di appello, senza confrontarsi adeguatamente con le corrette argomentazioni sulle quali si fonda la sentenza impugnata con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. 7. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando 3 estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. La Corte di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, ha confutato tutte le doglianze fattuali prospettate dalla difesa con l'atto di appello ed indicato la pluralità di elementi probatori idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti in concorso morale e materiale tra loro (vedi pag. 11 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato, con percorso argomentativo privo di illogicità, l'irrilevanza del mancato rinvenimento dei beni oggetto di appropriazione in considerazione del fatto che la perquisizione è stata effettuata dopo ben sei mesi dai fatti con conseguente «possibilità di liberarsi» di tali beni. Parimenti priva di illogicità è la motivazione con la quale la Corte territoriale ha confutato la doglianza secondo cui a luglio 2014 i ricorrenti non erano più in possesso delle chiavi dell'immobile in considerazione del mancato accertamento della data esatta di restituzione delle chiavi a seguito dell'udienza di convalida dello sfratto del 4 giugno 2014 (vedi pag. 11 della sentenza impugnata). Il ricorso, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza di appello, è improntato ad una valutazione delle prove raccolte nella fase di merito del tutto parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nelle sentenze di merito. 8. Il terzo motivo è generico e dedotto in carenza di interesse. 8.1. La Corte di merito, investita della richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. (vedi pag. 8 dell'atto di appello: «in ulteriore subordine si chiede sia esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.p.»), ha correttamente rimarcato l'inammissibilità del motivo di appello in quanto assolutamente generico e privo di qualsiasi argomentazione a sostegno della richiesta (vedi pag. 12 della sentenza impugnata). Deve, in proposito, ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito 4 favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 - 01). 8.2. Il Collegio, peraltro, intende dare seguito al principio di diritto secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707). Ciò non toglie che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160). Nello specifico il motivo di ricorso (così come l'identico motivo di appello) è caratterizzato dalla mancata indicazione di qualsivoglia elemento logico-fattuale idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 131 -bis, cod. pen. ed è, quindi, del tutto generico (vedi pag. 9 del ricorso). 9. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 Sentenza con motivazione semplificata
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AR SU e NT DA, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 dicembre 2021 con la quale la Corte di appello di Cagliari -sezione distaccata di Sassari-, ha confermato la sentenza emessa, in data 27 gennaio 2017, dal Tribunale di Sassari che li ha condannati alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. 2. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo di impugnazione, il vizio di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla costituzione di parte civile. La sentenza avrebbe, inoltre, erroneamente rigettato il motivo di appello con il quale i ricorrenti avevano eccepito la violazione dell'art. 78 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 31777 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 28/04/2023 conseguente alla mancata esposizione analitica delle ragioni per il quale il danneggiato EL avrebbe diritto al risarcimento. La difesa ha sottolineato che la persona offesa RT MONTI è il soggetto che ha firmato il contratto di locazione con la SU, ha quindi consegnato le chiavi alla conduttrice, intimato lo sfratto per poi farsi restituire le chiavi, mentre il EL sarebbe rimasto del tutto estraneo alla vicenda, rivestendo esclusivamente il ruolo di comproprietario dell'immobile I giudici di merito avrebbero, inoltre, ignorato che la costituzione depositata fuori udienza era priva di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. in quanto si riferiva ad un procedimento differente (345/2015 RGNR invece di 06699/14) e ad un imputato diverso (EL NT) con conseguente inefficacia rispetto al processo in corso. Il primo giudice non avrebbe dovuto concedere termine per emendare la procura in quanto la normativa vigente non prevede tale possibilità e perché non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale. La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui afferma che la nuova procura speciale è stata tempestivamente depositata, senza tenere conto che tale deposito sarebbe avvenuto all'udienza successiva rispetto a quella in cui si era proceduto alla costituzione delle parti ex 'art. 484 cod. proc. pen. 3. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di impugnazione, vizio di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati. La motivazione sarebbe illogica e congetturale nella parte in cui fonda la condanna degli imputati sulle dichiarazioni del EL, senza tenere conto del fatto che lo stesso ha riferito circostanze diverse da quelle indicate dai testimoni oculari PI RU e NA IA. L'istruttoria non avrebbe, inoltre, permesso di accertare l'effettiva esistenza dei mobili di cui il querelante ha denunciato la sottrazione né se gli stessi fossero mai stati nella effettiva disponibilità degli imputati. I giudici di appello non avrebbero tenuto adeguatamente conto dell'esito negativo delle perquisizioni svolte nei confronti degli imputati conclusesi con il mancato rinvenimento dei mobili di cui al capo di imputazione La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui afferma in modo apodittico che il DA conviveva con la SU e che lo stesso sarebbe stato coinvolto nell'asportazione dei mobili in questione, i giudici di merito non avrebbero inoltre accertato se le persone offese abbiano mai chiesto la restituzione dei mobili e se gli imputati abbiano eluso tale richiesta di restituzione con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato rubricato. 2 4. I ricorrenti lamentano, con il terzo motivo di impugnazione, il vizio di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale si sarebbe limitata a dichiarare inammissibile il motivo di appello con il quale il ricorrente invocava l'applicazione di tale causa di non punibilità perché privo «di idonee argomentazioni a sostegno della richiesta», venendo meno all'onere di rilevare ex officio la particolare tenuità del fatto che grava il giudice in ogni stato e grado del giudizio. 5. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 6. Il primo motivo di impugnazione è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla costituzione di parte civile già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale con motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in errori di diritto o illogicità manifeste. In particolare, i giudici di appello hanno correttamente applicato l'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui il richiamo al fatto descritto nel capo di imputazione è sufficiente a soddisfare i requisiti di cui all'art. 78, lett. D), cod. proc. pen. laddove, come nel caso di specie, «il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza» (Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rosati, Rv. 279490 - 01). La Corte di merito, con motivazione corretta in punto di diritto, coerente con le risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, ha ritenuto tempestiva la costituzione di parte civile in quanto depositata prima dell'esaurimento delle formalità relative alla regolare costituzione delle parti ex art. 484 cod. proc. pen. e del tutto irrilevanti le inesattezze indicate nell'atto di appello trattandosi di meri errori materiali inidonei a rendere inefficace la costituzione di parte civile e l'allegata procura speciale (vedi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). Infine, la Corte di appello, in considerazione di quanto emerso dall'esame della persona offesa Mario EL, ha affermato la piena legittimazione del predetto ad esercitare querela ed a costituirsi parte civile in quanto proprietario dell'immobile concesso in locazione alla ricorrente e dei beni mobili oggetti di appropriazione indebita (vedi pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). Il ricorrente insiste nelle medesime doglianze dedotte in sede di appello, senza confrontarsi adeguatamente con le corrette argomentazioni sulle quali si fonda la sentenza impugnata con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. 7. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando 3 estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. La Corte di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, ha confutato tutte le doglianze fattuali prospettate dalla difesa con l'atto di appello ed indicato la pluralità di elementi probatori idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti in concorso morale e materiale tra loro (vedi pag. 11 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato, con percorso argomentativo privo di illogicità, l'irrilevanza del mancato rinvenimento dei beni oggetto di appropriazione in considerazione del fatto che la perquisizione è stata effettuata dopo ben sei mesi dai fatti con conseguente «possibilità di liberarsi» di tali beni. Parimenti priva di illogicità è la motivazione con la quale la Corte territoriale ha confutato la doglianza secondo cui a luglio 2014 i ricorrenti non erano più in possesso delle chiavi dell'immobile in considerazione del mancato accertamento della data esatta di restituzione delle chiavi a seguito dell'udienza di convalida dello sfratto del 4 giugno 2014 (vedi pag. 11 della sentenza impugnata). Il ricorso, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza di appello, è improntato ad una valutazione delle prove raccolte nella fase di merito del tutto parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nelle sentenze di merito. 8. Il terzo motivo è generico e dedotto in carenza di interesse. 8.1. La Corte di merito, investita della richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. (vedi pag. 8 dell'atto di appello: «in ulteriore subordine si chiede sia esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.p.»), ha correttamente rimarcato l'inammissibilità del motivo di appello in quanto assolutamente generico e privo di qualsiasi argomentazione a sostegno della richiesta (vedi pag. 12 della sentenza impugnata). Deve, in proposito, ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito 4 favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 - 01). 8.2. Il Collegio, peraltro, intende dare seguito al principio di diritto secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707). Ciò non toglie che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160). Nello specifico il motivo di ricorso (così come l'identico motivo di appello) è caratterizzato dalla mancata indicazione di qualsivoglia elemento logico-fattuale idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 131 -bis, cod. pen. ed è, quindi, del tutto generico (vedi pag. 9 del ricorso). 9. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 Sentenza con motivazione semplificata