Sentenza 24 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/2003, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI02 78 0 /03 IN NOMH LO ITALIANO S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE [Venditor di coros fufura Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Accettazione tacita Ciorando di risoluzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: معلم vizi, reiesione Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G. N. 336/00 Cron. 63.12 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. 788 - Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud.16/10/02 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CRAVER SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore Sig.ra AR NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la difende unitamente all'avvocato PIER LUIGI AMERIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NUOVA SARI SRL, in persona del Geometra FASANO OSVALDO suo legale rapp.te elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANT'ALBERTO MAGNO 9, presso 10 studio dell'avvocato GAETANO SEVERINI, che lo difende 2002 unitamente agli avvocati PIERO DE DONATO, TOTI P. 1327 -1- MUSUMECI, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
NE RA titolare della DITTA TERSTAMP;
- intimato con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 475/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 16/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI, difensore del chiesto l'accoglimento ricorrente che del controricorso avversario per 1'inammissibilità difetto di procura;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Srl CR c/ Srl Nuova Sari RG 336/00 -1- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 31.1.89, la CR Srl pre- messo che per lettera 15.3.88 aveva ordinato alla Nuova Sari Srl la costruzione d'una serie di stampi per la rea- lizzazione di particolari in lamiera al prezzo complessi- vo concordato di £ 75.000.000, con consegna della campio- natura a 90 gg. e pagamento entro i 120 gg. successivi all'approvazione dei campioni, nonché con consegna dei disegni ed indicazione dei materiali impiegati;
che la Nuova Sari aveva, a sua volta, commissionato alla ditta Terstamp l'esecuzione degli stampi pattuendone il prezzo complessivo in £ 63.000.000; che in data 6.7.88 la Ter- stamp aveva consegnato alla Nuova Sari Srl tre campioni per ogni particolare e tale materiale le era stato tra- smesso in data 7.7.88; che in data 21.7.88 aveva formula- to osservazioni in merito alla campionatura ricevuta, condizionando il proprio benestare alla messa a punto dei campioni ed alla consegna degli stampi, sollecitando, al- tresì, la consegna dei disegni ed autorizzando la Nuova Sari ad emettere regolare fattura per l'importo di £ 85.509.000; che la consegna degli stampi era stata effet- tuata, contestualmente all'emissione della fattura, in data 29.7.88, e che circa un mese dopo, con bolla 30.8.88, aveva provveduto а restituirli "in prestito d'uso" alla fornitrice;
che, in data 19.12.88, la Nuova Srl CR c/ Srl Nuova Sari RG 336/00 -2- Sari aveva ottenuto nei suoi confronti un decreto ingiun- tivo per il pagamento della somma di £ 88.509.000 (impor- to fattura 29.7.88 comprensivo di Iva) a titolo di corri- spettivo per la fornitura degli stampi proponeva oppo- sizione avverso il provvedimento monitorio assumendo di non essere debitrice della somma richiesta, non avendo mai concesso il benestare a causa dei contestati vizi de- gli stampi onde non s'era verificata la condizione pat- tuita per il pagamento. Costituendosi, la Nuova Sari Srl contestava il fon- damento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Successivamente la Srl Nuova Sari otteneva due ul- teriori decreti ingiuntivi ( in data 17.5 e 2.6.89) per gli importi, rispettivamente, di £ 15.960.950 e di £ 16.566.982, quali corrispettivi dovuti per i particolari stampati. Avverso detti provvedimenti la CR Srl proponeva ulteriori opposizioni, alle quali resisteva la Nuova Sari Srl, e le due cause venivano riunite tra loro e poi a quella anteriormente radicata;
a quest'ultima veniva suc- cessivamente riunita anche altra causa di opposizione proposta dalla Nuova Sari Srl avverso il decreto ingiun- tivo ottenuto dalla ditta Terstamp per il pagamento della somma di £ 63.000.000 quale corrispettivo degli stampi costruiti. Srl CR c/ Srl Nuova Sari RG 336/00 -3- In fine, con separato atto di citazione la CR Srl conveniva in giudizio la Nuova Sari Srl al fine di sentir dichiarare risolto il contratto per inadempimento della convenuta consistito nel rifiuto di consegnare gli stampi nonostante i solleciti e le diffide. Costituendosi, la Srl Nuova Sari contestava la fon- datezza dell'avversa domanda ed, in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per colpa della CR con condanna della stessa al risarcimento del danno. Anche quest'ultima causa veniva riunita alle altre. Con sentenza 14.2.95, il tribunale di Torino - ri- tenuto che, in pendenza del giudizio d'opposizione, la proposizione di reciproche domande di risoluzione con- trattuale equivalesse a rinunzia agli effetti sostanziali e processuali del decreto ingiuntivo 19.12.88; che la ri- soluzione fosse addebitabile alla CR, in ragione del- la valutazione comparativa delle condotte tenute dalle parti;
che le contestazioni circa i difetti della forni- tura dovessero considerarsi tardive e strumentali, 50- prattutto alla luce dell'ulteriore fornitura di 14.000 particolari ordinata alla Nuova Sari successivamente alla ricezione ed alla disamina dei campioni, onde il benesta- re doveva intendersi manifestato per facta concludentia;
che la mancata consegna degli stampi da parte della Nuova Sari Srl CR c/ Srl Nuova Sari RG 336/00 -4- avrebbe potuto trovare esito positivo mediante la propo- sizione d'autonoma azione di restituzione;
che, quanto al rapporto Nuova Sari / Terstamp, gli stampi fossero stati costruiti a regola d'arte e, comunque, non avendo la Nuo- va Sari mai chiesto l'eliminazione di difetti, il pa- gamento del prezzo pattuito di £ 63.000.000 avrebbe dovu- to essere regolarmente eseguito;
che l'allegazione secon- do cui il suddetto pagamento non era stato effettuato a causa del mancato benestare da parte della CR, non avesse alcuna rilevanza poiché la ditta costruttrice do- veva considerarsi completamente estranea al rapporto con- trattuale CR / Nuova Sari, onde quest'ultima era te- nuta al risarcimento del danno per ritardato pagamento;
- revocava il decreto ingiuntivo 19.12.88 e dichiarava risolto per inadempimento della CR Srl il contratto inter partes, condannandola al pagamento della somma di £ 88.509.000 a titolo di risarcimento del danno subito dal- la controparte e quantificato nella somma esattamente corrispondente al prezzo pattuito per la fornitura degli stampi;
condannava altresì la Nuova Sari Srl al pagamento in favore della Terstamp della somma di £ 63.000.000 qua- le corrispettivo per gli stampi costruiti, nonché della somma di £ 5.870.000 a titolo di risarcimento del danno. Avverso tale decisione la CR Srl proponeva ap- pello dolendosi che il tribunale avesse completamente i- Srl CR c/ Srl Nuova Sari RG 336/00 -5- gnorato le risultanze dell'accertamento tecnico, dalle quali erano stati evidenziati difetti e mancanze degli stampi forniti;
avesse omesso d'attribuire il dovuto ri- lievo alla mancanza del benestare, mentre aveva eccessi- vamente valorizzato il dato della richiesta d'esecuzio-ne dei particolari stampati erroneamente interpretando tale circostanza come accettazione dell'opera; non avesse te- nuto conto dell'inadempimento della Nuova Sari, la quale aveva omesso di consegnare gli stampi ordinati;
in subor- dine, contestava l'entità del danno liquidato in favore della controparte. Resisteva la Nuova Sari Srl contestando le avverse domande e proponendo, а sua volta, appello incidentale per ottenere la conferma dei decreti ingiuntivi 17.5 e 7.6.89, nonché la riforma del disposto relativo al riget- to dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo Ter- stamp. Con sentenza 16.4.99, la corte d'appello di Torino ritenuto che fosse condivisibile il ragionamento se- guito dal giudice di prime cure con riguardo alle conte- stazioni concernenti i difetti degli stampati;
che effet- tivamente dette contestazioni, ancorché fondate alla luce delle risultanze tecniche acquisite, dovessero conside- rarsi tardive e strumentali;
che la dedotta mancanza di una formale accettazione della fornitura dovesse conside- Srl CR c/ Srl Nuova Sari RG 336/00 -6- rarsi superata dal comportamento concludente tenuto dall' appellante, la quale aveva comunque effettuato l'ordine cospicuo di 14.000 pezzi dopo aver ricevuto ed esaminato i relativi campioni;
che tale circostanza dovesse consi- derarsi significativa della scarsa rilevanza attribuita ai difetti lamentati, evidentemente tali da non incidere apprezzabilmente sul valore complessivo della fornitura;
che detti difetti dovessero considerarsi attinenti solo ai particolari stampati e non agli stampi di per se stes- si, in quanto le risultanze dell'accertamento tecnico a- vevano confermato la corretta rispondenza di questi ulti- mi ai disegni di progetto forniti;
che il preteso inadem- pimento della Nuova Sari fosse smentito dai documenti in atti, dai quali risultava chiaramente l'avvenuta consegna degli stampi ordinati e la restituzione dei medesimi da parte della CR con bolla 30.8.88; che il successivo rifiuto della Nuova Sari di riconsegnare detti stampi non costituisse illecito contrattuale rilevante ai fini della risoluzione;
che il giudice di prime cure avesse esatta- mente quantificato l'entità del danno da risarcire alla Nuova Sari;
che l'appello incidentale spiegato da quest'ultima nei confronti della ditta Terstamp fosse in- fondato, dovendosi condividere anche su questo punto la statuizione del tribunale rigettava sia l'appello prin- cipale sia quello incidentale proposto dalla Nuova Sari Srl CR c/ Srl Nuova Sari RG 336/00 -7- Srl nei confronti della ditta Terstamp;
accoglieva par- zialmente l'appello incidentale proposto dalla Nuova Sari nei confronti della CR Srl e, per l'effetto, rigetta- va le opposizioni da questa proposte avverso i decreti ingiuntivi 17.5. e 7.6.89 condannandola a rifondere alla Nuova Sari le spese del grado;
condannava la Nuova Sari al rimborso delle spese d'appello in favore della ditta Terstamp. Avverso tale sentenza la CR Srl proponeva ri- corso per cassazione con quattro motivi. Resisteva la Nuova Sari Srl con controricorso. Con ordinanza 15.11.01 veniva disposta l'integra- zione del contraddittorio nei confronti RA Termi- ne, titolare della ditta Terstamp, ciò cui la ricorrente provvedeva senza che l'intimato svolgesse, poi, attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Devesi, preliminarmente, rilevare l'inammissibilità del controricorso per invalidità della procura, rilascia- ta non sull'atto stesso ma in calce alla copia notificata dell'avverso ricorso. Come ripetutamente evidenziato da questa Corte, in- fatti, per il combinato disposto degli artt. 370 CPC e 365 e 366 CPC il controricorso dev'esser sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore munito di procura Sri CR c/ Srl Nuova Sari RG 336/00 -8- speciale, onde, per la sua rituale proposizione, è neces- sario che l'intimato dimostri l'avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notifica dell'atto, dimostrazione che manca ove la procura specia- le risulti redatta in calce od a margine della copia no- tificata del ricorso, dacché il richiamo a procura sif- fatta contenuto nell'atto notificato non è sufficiente a dimostrare il conferimento del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione;
detta modalità di conferimen- to del mandato non è, dunque, valida né per la proposi- zione del controricorso né per la formulazione di memorie ma solo per la costituzione del resistente in giudizio e per la partecipazione del difensore alla discussione ora- lei non potendovi essere in tal caso incertezza circa l'anteriorità del conferimento del mandato (e pluribus, Cass 12.4.00 n. 4679, 5.6.00 n. 405 SS.UU, 17.12.99 n. 14220, 1.12.98 n. 12187, 19.8.98 n. 8200). Tanto premesso, si deve procedere all'esame del ri- corso senza tener conto delle ragioni dell'intimata che, stante l'inammissibilità del controricorso e delle memo- rie e non avendo partecipato all'udienza di discussione, non ha svolto utili difese. Con il primo motivo, la ricorrente - denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non- ché errori di diritto circa un punto decisivo della con- Srl CR c/ Srl Nuova Sari RG 336/00 -9-A troversia- si duole che la corte territoriale, pur aven- do riconosciuto la fondatezza delle contestazioni ch'ella aveva sollevate circa i difetti e le anomalie della for- nitura, le abbia, poi, contraddittoriamente considerate tardive e strumentali;
abbia erroneamente ritenuto tali difetti attinenti ai soli particolari stampati e non an- che agli "stampi di per se stessi", nonostante questi ul- timi costituissero la matrice dei primi;
non abbia cor- rettamente valutato la necessità d'una perfetta rispon- denza dei particolari ai disegni di progetto trattandosi, nella specie, di prodotti per i quali assume rilievo an- che una minima differenza;
abbia superficialmente esami- nato i motivi formulati nell'atto di appello, limitandosi a ribadire, negli stessi termini, quanto ritenuto dal giudice di primo grado;
non abbia tenuto conto della let- tera 25.11.88 laddove, oltre a concrete contestazioni, era stato ribadito il mantenimento della riserva sull'ac- cettazione del prodotto;
non abbia correttamente valutato ed interpretato la condotta negativa tenuta dalla
contro
- parte la quale, anziché provvedere in merito alla richie- sta di messa a punto degli stampi, s'era affrettata a ri- chiedere il decreto ingiuntivo per il pagamento degli stessi. Il motivo non merita accoglimento. Devesi, in primo luogo, rilevare l'inconferenza Srl CR c/ Srl Nuova Sari RG 336/00 -10- delle doglianze www prospettate in questo come in altri mo- tivi del ricorso, ond'è che il rilievo vale per qiello in esame e per i successivi - relative al dedotto mancato esame, da parte della Corte di merito, delle censure mos- se, con l'atto d'appello, alla sentenza di primo grado. Ciò non solo perché a tali censure si fà riferimen- to senza tuttavia riportarle né indicarne i termini di deduzione, onde non è possibile valutarne la ritualità ed il fondamento, ma soprattutto perché finalità del giudi- zio d'appello è, nei limiti del devoluto, una nuova valu- tazione degli elementi da porre a base della decisione ed una nuova definizione della res litigiosa, non un riesame del- le argomentazioni e della decisione del giudice di primo grado, che può anche aver luogo, in vista della nuova pronunzia, ma che non ne costituisce il presupposto né ne condiziona l'autonomia; per il che nel giudizio di legit- timità il vaglio della decisione di secondo grado non può avere ad oggetto che gli eventuali vizi ad essa propri, del tutto irrilevante essendone il rapporto con quella di primo grado. Ciò posto, devesi ulteriormente sottolineare che il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito demandato alla Corte Suprema di cassazione non configurato, nell'ordinamento processuale vigente, come un terzo grado del giudizio nel quale possano essere ul- Srl CR c/ Srl Nuova Sari RG 336/00-11- teriormente valutate le istanze e le argomentazioni svi- luppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie ac- quisite nella precedente fase, bensì è preordinato all' annullamento di quelle, tra le dette pronunzie, nelle quali siano ravvisabili specifici vizi di violazione delle norme sulla giurisdizione o la competenza, e/o di violazione delle leggi sostanziali о processuali, e/o d'omessa od insufficiente o contraddittoria motivazione che le parti espressamente denunzino, con puntuale rife- rimento ad una o più delle ipotesi previste dall'art. 360/1 nn.
1-5 CPC, nelle forme e con i contenuti pre- scritti dall'art. 366/1 n. 4 CPC, forme e contenuti che non consentono, a pena d'inammissibilità espressamente comminata, la prospettazione d'una sequela di censure qualora ciascuna di esse non sia precisamente rapportata ad uno dei vizi denunziati e non sia specificamente argo- mentata in relazione ad esso. Va, quindi, rilevato come il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC debba essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 n. 4 CPC, mediante la specifica indicazio- ne delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpreta- zione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legit- Srl CR c/ Srl Nuova Sari RG 336/00 -12- timità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la deduzione di "errori di diritto" né individuati per mezzo della preliminare pun- tuale indicazione delle singole norme che si presumano violate, né dimostrati per mezzo d'una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla
contro
- versia, operata mediante specifiche contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparati- va con le diverse soluzioni prospettate nel motivo. Va, dunque, escluso che nel motivo in esame, nel quale al riguardo non risultano svolte specifiche argo- mentazioni, possano ravvisarsi ammissibili censure per violazione di legge ex art. 360 n. 3 CPC, pur ove per ta- li possano intendersi i genericamente enunziati "errori di diritto", e ciò, peraltro, non stupisce, quando si va- da a considerare come l'intera trattazione non riguardi affatto un'erronea applicazione al caso in esame d'una qualche disciplina normativa, risultando, piuttosto, es- senzialmente incentrata su d'un'assunta erronea interpre- Srl CR c/ Sri Nuova Sari RG 336/00 -13- tazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice a quo. Anche sotto tale profilo, tuttavia, il motivo ri- sulta inammissibile in quanto inidoneamente formulato e, comunque, in quanto sostanzialmente inteso ad un ulterio- re giudizio sul fatto evidentemente estraneo al giudizio di legittimità. Per costante insegnamento di questa Corte, in vero, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di moti- vazione ex art. 360 n. 5 CPC dev'essere inteso a far va- lere, a pena d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ra- gioni esposte per assoluta incompatibilità razionale de- gli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi;
non può, invece, essere inteso a far valere la non risponden- za della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso mi- gliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli e- Srl CR c/ Srl Nuova Sari RG 336/00 -14- lementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengo- no al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
diversamente, il motivo di - com'è, appunto, ricorso per cassazione si risolverebbe per quello di cui trattasi in un'inammissibile istanza - di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di le- gittimità. Né, com'è del pari da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omes- se l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un esa- - me logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustifi- carlo;
in altri termini, perché sia rispettata la pre- scrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giu- dice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto e- Srl CR c/ Srl Nuova Sari RG 336/00 -15- same di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motiva- zione logica ed adeguata dell'adottata decisione eviden- ziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffra- garla ovvero la carenza di esse. Devesi, inoltre, considerare come, allorchè sia de- nunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruità e/o l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, sia necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività de- gli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente indichi puntual- mente ciascuna delle risultanze istruttorie alle quali fà riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all'uopo il semplice richiamo ai documenti prodotti od alle consulenze espletate nella fase di merito e la pro- spettazione del valore probatorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle va- lutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisi- Srl CR c/ Srl Nuova Sari RG 336/00 -16- zioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione e, tanto meno, inammissi- bili richiami per relationem agli atti della precedente fase del giudizio. Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpreta- zione degli accertamenti in fatto, estranea alle valuta- zioni rimesse al giudice della legittimità e per ciò solo inammissibile, neppure risulta adeguatamente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia l'erronea od insufficiente valutazione, e tale inottempe- ranza al principio d'autosufficienza del ricorso per cas- sazione ne è ulteriore motivo d'inammissibilità. Dall'esame di quanto dedotto non è dato, infatti, desumere non solo l'effettiva rilevanza delle prove do- cumentali e delle argomentazioni del consulente alle qua- li parte ricorrente ha fatto riferimento giacché il ma-- teriale probatorio acquisito in fase di merito è indicato genericamente e/o solo parte di esso appare preso in con- siderazione ma neppure l'esatto significato delle stes- se - giacché non ne è riportato l'integrale contenuto bensì una frammentaria ricostruzione, basata sull'estra- polazione di talune componenti o sulla prospettazione per riassunto del loro significato quale da parte ricorrente soggettivamente inteso cosicché, avulse dal loro conte- Srl CR c/ Srl Nuova Sari RG 336/00 -17- sto e dal complesso delle emergenze istruttorie e colle- gate con altri singoli elementi del pari riassunti od e- strapolati, vengono utilizzate al fine d'estrarne signi- ficati verosimilmente favorevoli alle tesi sostenute dal- la parte stessa, ma non risultano, all'evidenza, suscet- tibili d'adeguato riscontro e, quindi, costituiscono ele- menti di giudizio inidonei a fornire qualsivoglia suppor- to al controllo di questa Corte sulla decisività d'un e- ventuale loro riesame ai fini d'una soluzione dei punti salienti in controversia difforme da quella adottata dal giudice a quo. Non senza considerare, sia pure solo per completez- za argomentativa, che la motivazione fornita dal detto giudice all'assunta decisione risulta logica e sufficien- te, basata com'è su considerazioni adeguate in ordine al- la valenza oggettiva dei vari elementi di giudizio risul- tanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi;
un giudizio operato, pertanto, nell'ambito dei poteri di- screzionali del giudice del merito a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opinione sog- gettiva di parte ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa. Con il secondo motivo, la ricorrente denunziando omessa motivazione si duole che la corte territoriale Sri CR c/ Sri Nuova Sari RG 336/00 -18- non abbia deciso in ordine alla pur evidenziata tempesti- vità delle contestazioni circa i particolari oggetto dei decreti ingiuntivi 17.5 e 7.6.89. Il motivo non merita accoglimento. La ricorrente non vi riporta in quali esatti termi- ni la decisione del primo giudice sul punto abbia formato oggetto d'impugnazione né dimostra che questa fosse fon- data, limitandosi ad un rinvio per relationem all'atto d'ap- pello ed a documenti indicati per data, ciò che rende il motivo inammissibile per difetto di specificità ed inot- temperanza al principio d'autosufficienza del ricorso, giusta le considerazioni già svolte nell'esame del prece- dente motivo. Con il terzo motivo, la ricorrente - denunziando omessa ed insufficiente motivazione nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto - si duole che la ritenuto provata corte territoriale abbia erroneamente l'avvenuta consegna degli stampi da parte della Nuova Sa- ri sulla base della sola bolla in atti;
non abbia rileva- to come di fatto detta consegna non fosse mai stata ef- fettuata proprio perché, dovendo la fornitrice procedere agli adempimenti di modifica ° correzione degli stampi per consentirne l'ottimale utilizzo, la riserva circa il benestare non era stata ancora sciolta;
abbia disatteso il principio per cui, a norma dell'art. 1665 u.c. CC, nei Srl CR c/ Sri Nuova Sari RG 336/00 -19- contratti d'appalto l'obbligazione del committente di pa- gare il corrispettivo sorge solo quando l'opera è stata accettata, ciò non essendo avvenuto nel caso in esame per essere la ritenuta accettazione per facta concludentia una e- vidente forzatura;
non abbia considerato come una volta dichiarata inammissibile la domanda della Nuova Sari di conferma del decreto ingiuntivo 19.12.88, l'indagine do- vesse spostarsi sulla sussistenza o meno dell'obbligo di quest'ultima di consegnare l'opera (non completata) suc- cessivamente all'intimata diffida ad adempiere;
abbia o- messo di rilevare come nello stesso ricorso per ATP con- troparte avesse rappresentato la necessità di tale mezzo processuale, da un lato, affermando la sua disponibilità alla consegna e, dall'altro, denunciando la necessità di collaudo e benestare definitivo" il quale, dunque,"un non era mai avvenuto prima;
abbia omesso di pronunciarsi su tale punto decisivo della controversia, limitandosi a ricalcare la motivazione del tribunale. Il motivo non merita accoglimento. Anzi tutto, le uniche questioni in diritto desumi- bili dallo svolgimento del motivo, non essendo state nep- pure specificamente indicate nell'intestazione, id est quelle connesse alla qualificazione del rapporto inter par- tes come appalto piuttosto che come vendita (di cosa futu- ra) operata dai giudici del merito applicandone la rela- Sri CR c/ Sri Nuova Sari RG 336/00 -20- tiva disciplina, non sono state sollevate nel giudizio d'appello, secondo quanto risulta dall'esame delle varie parti della sentenza impugnata (conclusioni riportate nell'epigrafe, esposizione del fatto, motivazione); poi- ché, dunque, contro la sentenza non è stata formulata censura per omesso esame di specifiche prospettazioni di parte sui punti in questione, le asserzioni sulle quali si basano le relative tesi restano, di conseguenza, in- controllate ed incontrollabili, attesa la natura del giu- dizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisio- ne della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso già espressamente proposte. Al riguardo, questa Corte ha, infatti, avuto ripe- tutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ri- corso per cassazione debbano investire statuizioni e que- stioni che abbiano già formato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudi- zio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, diversamente i motivi doven- do essere considerati, come nella specie sul punto, inam- missibili. Quanto, poi, ai dedotti vizi di motivazione, le ar- gomentazioni della ricorrente si risolvono tutte nella prospettazione d'una diversa valutazione del merito della Srl CR c/ Srl Nuova Sari RG 336/00 -21- causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito cui soltanto è ri- messo, come già evidenziato nell'esame del primo motivo, individuare la fonte del proprio convincimento ed apprez- zare le prove, controllarne l'attendibilità e la conclu- denza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ri- tenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova ond'è che - argomentazioni siffatte risultano inidonee a supportare la dedotta censura. In vero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione appa- rente, soltanto quando il giudice di merito ometta d'indicare nella sentenza gli elementi dai quali ha trat- to il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza, tuttavia, un'approfondita disamina logica e giuri- dica, ma non anche nel caso di valutazione delle circo- stanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte;
mentre si ha motivazione insufficiente nel- l'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri ido- nei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio de- Srl CR c/ Sri Nuova Sari RG 336/00 -22- cidendi, non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul si- gnificato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato nell'esercizio della funzione pro- pria d'esso giudice di merito. D'altra parte, e come pure in precedenza evidenzia- to, nella specie non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione e la sentenza impugnata è del tutto cor- retta e si sottrae alle critiche che le sono state mosse, avendo la corte territoriale, con argomentato apprezza- mento di merito in relazione a risultanze istruttorie puntualmente indicate, coerentemente confermato la deci- sione di primo grado sui punti essenziali della
contro
- l'adempimento della Nuova Sari all'obbligazione versia - d'effettuare la fornitura mediante consegna degli stampi e la sostanziale accettazione della fornitura stessa da parte della CR per facta concludentia con la consequenziale affermazione della marginale rilevanza dei vizi in rela- zione all'esattezza del detto adempimento sulla base di retti criteri logici e giuridici adeguatamente esposti, circostanze di fatto, giova ribadire, il cui accertamento è esclusivamente rimesso al giudice del merito. Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma, per i già richiamati principi, della maggio- Srl CR c/ Srl Nuova Sari RG 336/00 -23-2 re ○ minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è consentito discute- re in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo auto- nomo esame del materiale delibato che non può avere in- gresso nel giudizio di cassazione. Non senza sottolineare il difetto di specificità del motivo sotto il profilo dell'autosufficienza, stanti i ripetuti richiami per relationem ad atti del giudizio di merito ed a documenti nello stesso prodotti il cui testo non è riportato e la cui rilevanza non può, pertanto, es- sere valutata. Con il quarto motivo, la ricorrente denunziando insufficiente motivazione nonché violazione e falsa ap- plicazione di norme di diritto si duole che la corte territoriale abbia confermato la liquidazione in via e- quitativa del danno operata dal tribunale nonostante l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dell' art. 1126 CC, abbia omesso di confutare le argomentazioni ch'ella aveva al riguardo sviluppate con la comparsa con- clusionale. Il motivo non merita accoglimento. L'unico motivo d'impugnazione sviluppato sul punto con l'atto d'appello cui potesse riconoscersi il requisi- to della specificità era, infatti, quello con il quale al primo giudice s'era imputato d'aver liquidato equitativa- Srl CR c/ Sri Nuova Sari RG 336/00 -24- mente il danno e la corte territoriale tale censura ha disattesa rilevando come il danno fosse stato quantifica- to non in via presuntiva ex art. 1126 CC, bensì con pun- tuale riferimento al valore pattiziamente predeterminato della prestazione già resa dalla Nuova Sari in esecuzione del contratto successivamente dichiarato risolto per ina- dempimento della CR. Tale argomentazione, peraltro del tutto corretta sotto il profilo giuridico, non ha formato oggetto di censure specifiche, ex art. 360 nn. 3 e/o 5 CPC in rela- zione all'art. 366 n. 4 CPC, da parte della ricorrente, onde le diverse censure svolte neppure possono essere prese in considerazione, dal momento che l'impugnato capo di decisione rimane giustificato dalla motivazione non censurata o non idoneamente censurata. Per completezza argomentativa si può, altresì, ri- levare come la stessa ricorrente dichiari d'aver sottopo- sto solo con la comparsa conclusionale all'esame della corte territoriale le ulteriori argomentazioni della cui mancata disamina si duole, con ciò dando atto della tar- dività di tale prospettazione e della consequenziale i- nammissibilità delle censure in essa contenute che, per- tanto, correttamente non sono state prese in considera- zione;
in vero, i motivi d'appello, a norma dell'art. 342 CPC, devono essere specifici id est rivolgere puntualmente Srl CR c/ Sri Nuova Sari RG 336/00 -25-A alla sentenza impugnata tutte le censure cui la s'intenda assoggettare, ad esse soltanto restando, poi, delimitato l'ambito della cognizione in sede di gravame, senza pos- sibilità alcuna d'ampliamenti successivi, la cui inammis- sibilità può e deve essere rilevata d'ufficio, anche per implicito (e pluribus Cass. 30.7.01 n. 10401, 11.6.01 n. 7849, 5.4.01 n. 5068, 7.4.00 n. 439224.3.00 m. 3539). Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Non avendo parte intimata svolto ammissibile atti- vità difensiva, non v'ha luogo a pronunzia sulle spese.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso. Così deciso in Camera di Consiglio il 16.10.2002. Il Presidente клут Il Dofons. est. Nestiny 11. CANCELLIERE C1 Paulo Talaric DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 FEB. 2003 Roma TLCANCELLIERE C1 22 GoCANCELL