Sentenza 27 aprile 1998
Massime • 5
La nuova formulazione dell'art. 323 c.p., introdotta con la l. 17 luglio 1997, n. 234, ha meglio definito la condotta tipica del pubblico ufficiale, sostituendo la generica formula "abusa del suo ufficio" con la descrizione di un comportamento non più a forma libera, ma vincolata, consistente nella violazione di norme di legge o di regolamento, oppure nella violazione del dovere di astensione, e ha anche trasformato il delitto da reato di mera azione in reato di azione e di evento, giacché elemento essenziale della fattispecie materiale non è più soltanto la condotta illegittima del pubblico ufficiale integrante l'abuso, ma altresì l'ingiusto vantaggio patrimoniale che quella condotta procura o l'ingiusto danno che essa arreca.
In tema di abuso di ufficio, mentre secondo la formulazione di cui al precedente testo dell'art. 323 c.p., introdotta dall'art. 13 della l. 26 aprile 1990, n. 86, l'ingiustizia del vantaggio rientrava tra le finalità che l'agente doveva proporsi nel momento della condotta , in tal modo delineando una figura di reato a dolo specifico, in virtù dell'art. 1 della l. 16 luglio 1997, n. 234, lo stesso requisito rappresenta l'evento del reato, contribuendo a configurare l'elemento oggettivo della fattispecie astratta. Ne consegue che la mancanza del requisito in parola, mentre dava luogo in passato all'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, deve condurre, in relazione al testo normativo oggi vigente, all'assoluzione perché il fatto non sussiste. (Nella specie, i giudici di merito avevano assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, in relazione ad un episodio di abuso anteriore all'entrata in vigore della l. 234/1997, senza porsi il problema dell'applicabilità della norma nella nuova formulazione. La Cassazione, in accoglimento del ricorso dell'imputato, applicando la legge più favorevole, ha annullato senza rinvio la sentenza perché il fatto non sussiste).
Affinché il "vantaggio" previsto dall'art. 323 c.p. come necessario per la configurazione del reato possa considerarsi "ingiusto", occorre la doppia condizione che esso sia prodotto "non iure", cioè per mezzo di un atto illegittimo, e inoltre che sia "contra ius", vale a dire che il risultato dell'abuso si presenti come contrario all'ordinamento giuridico, dimodoché l'ingiustizia riguardi non solo il fatto causativo, ma anche il risultato dell'azione.
Non ricorrono gli estremi del reato di abuso di ufficio, secondo la formulazione dell'art. 323 conseguente all'entrata in vigore dell'art. 1 della l. 16 luglio 1997, n. 234, quando dall'emanazione di un atto amministrativo contrario a norme giuridiche da parte del pubblico ufficiale non consegua un vantaggio ingiusto a favore del suo destinatario. (Nella specie, l'assessore all'urbanistica di un comune aveva autorizzato il mutamento di destinazione di un fabbricato da albergo a negozi, uffici e appartamenti, in violazione delle norme urbanistiche, per evitare al destinatario dell'atto di stipulare alcuni contratti di vendita di porzioni dell'immobile, sulla base di valori catastali più elevati che sarebbero entrati in vigore nell'anno successivo, consentendo al beneficiario dell'atto amministrativo un risparmio fiscale, attraverso la stipulazione delle vendite nell'anno in corso. La Corte, ritenendo che il vantaggio conseguito dal privato non potesse ritenersi ingiusto, ha affermato il principio di cui sopra).
Per integrare il reato di abuso di ufficio, non basta che il pubblico ufficiale abusi delle sue funzioni, ma occorre, secondo la precedente formulazione della norma, introdotta dall'art. 13 della l. 26 aprile 1990, n. 86, che l'azione illecita miri a procurare un vantaggio ingiusto, o, secondo la nuova configurazione del reato, prevista dall'art. 1 della l. 16 luglio 1997, n. 234, che effettivamente lo procuri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 6561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6561 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 27.4.1998
Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 634
Dott. Giuseppe La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Eugenio AMARI Consigliere N. 8165/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro e dall'imputato EL NN
AVVERSO
la sentenza del 27 novembre 1997 della Corte d'appello di Catanzaro;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale NN Palombarini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del pubblico ministero;
rigetto del ricorso del Celino.
Udito il difensore avv. Agostino Fortunato, che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso, con rigetto di quello del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con sentenza del 14 maggio 1997 il Tribunale di Paola assolveva EL NN, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", dall'accusa di avere, al fine di procurargli un ingiusto vantaggio patrimoniale, abusato delle funzioni di assessore all'urbanistica del comune di Praia a Mare, autorizzando, con atto del 18.12.1990, La CA MA a cambiare la destinazione d'uso di un fabbricato adibito ad albergo, in negozi, uffici e appartamenti, senza prima acquisire il parere del tecnico comunale e della commissione edilizia.
Il tribunale, ritenuto che la cennata autorizzazione era illegittima perché rilasciata in violazione delle norme che regolano il relativo procedimento amministrativo, rilevava che l'imputato l'aveva firmata senza attendere l'istruzione della pratica, per soddisfare l'espressa sollecitazione del richiedente, che segnalava il suo interesse di stipulare i rogiti di vendita prima dell'ormai imminente fine dell'anno, così da evitare l'applicazione degli estimi catastali maggiorati che sarebbero entrati in vigore con il nuovo anno. Ciò chiarito, il tribunale, pur opinando che il risparmio fiscale che La CA MA avrebbe realizzato non costituiva un vantaggio ingiusto, proseguiva affermando che non v'era prova che l'imputato fosse consapevole dell'ingiustizia del cennato vantaggio patrimoniale, per cui lo assolveva per mancanza di dolo. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 27 novembre 1997, respinte le impugnazioni dell'imputato e del pubblico ministero, confermava la decisione.
Avverso quest'ultima sentenza ricorrono per cassazione tanto il pubblico ministero che l'imputato.
Il pubblico ministero, denunciando l'illogicità della motivazione, sostiene che la prova del dolo emergerebbe dalla palese antidoverosità della condotta tenuta.
L'imputato sostiene invece che nella fattispecie difetterebbe l'elemento materiale del reato per la duplice ragione:
1. che, non avendo la Regione Calabria emanato le norme dirette a disciplinare la variazione della destinazione d'uso ex art. 25, ultimo comma, della legge 1985 n. 47, non era necessaria alcuna autorizzazione, ma bastava la comunicazione dell'interessato all'autorità comunale;
2. che la nuova destinazione d'uso era compatibile con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico;
per cui chiede che, previo annullamento senza rinvio, la formula assolutoria sia rettificata in quella "perché il fatto non sussiste".
p.
2. La sentenza di primo grado, come sopra si è visto, dopo avere correttamente rilevato che l'autorizzazione incriminata era stata concessa con violazione delle norme che ne regolano il rilascio (per l'esattezza dell'art. 9 delle "norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico"), ha individuato lo specifico vantaggio patrimoniale che l'imputato intese procurare al destinatario dell'illegittima autorizzazione, nel risparmio fiscale che questi avrebbe realizzato indicando nei contratti di compravendita, che si accingeva a stipulare entro la fine dell'anno, prezzi allineati sui vecchi, più favorevoli estimi catastali. Tale individuazione è stata ribadita dalla sentenza d'appello, la quale ha tenuto a precisare che l'autorizzato cambiamento di destinazione d'uso era conforme all'assetto territoriale previsto, per quella specifica zona, dallo strumento urbanistico vigente.
I giudici del merito hanno altresì ritenuto che il vantaggio così individuato non poteva essere qualificato come ingiusto, e questa affermazione - la cui correttezza e logicità non è stata contestata dal pubblico ministero ricorrente - assume valore decisivo per l'accoglimento del ricorso dell'imputato.
A questo proposito giova ricordare che, per integrare il reato previsto dall'art. 323 cod. pen., non basta che il pubblico ufficiale abbia abusato delle sue funzioni, ma occorre, secondo la vecchia formulazione del citato art. 323, che l'azione illecita miri a procurare un "vantaggio ingiusto", o, secondo la nuova configurazione, che effettivamente lo procuri. La giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Sez. VI, 7.3.1995, Bussolati, rv 201.262;
idem, 6.6.1996, n. 7071, Ferretti), ha chiarito che il legislatore, ancora vigente la vecchia disciplina, con la previsione dell'ingiustizia del vantaggio (o del danno), aveva inteso dire che ricadono nell'area dell'illecito penale solo i comportamenti abusivi finalizzati a procurare un vantaggio (o un danno) contrario al diritto. Occorre cioè, perché il vantaggio possa essere qualificato come ingiusto, la doppia condizione che esso sia prodotto non iure, ossia per mezzo di un atto illegittimo, e, inoltre, che sia contra ius, ossia che il risultato dell'abuso si presenti come contrario all'ordinamento giuridico. In altri termini l'ingiustizia di cui si parla deve riguardare non solo il fatto causativo, ma anche il risultato dell'azione.
Tanto premesso, si rileva che la sentenza d'appello, pur pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge 16.7.1997 n. 234, non ha tenuto conto della nuova configurazione assunta dal reato per cui si procede.
Volendo sintetizzare gli effetti della novella, si può dire che la nuova norma di cui all'art. 323 cod. pen., da un lato, ha meglio definito la condotta tipica del pubblico agente e, dall'altro, ha trasformato il delitto de quo da reato di mera azione in reato di azione e di evento. Infatti, sotto il primo profilo, il legislatore ha sostituito la generica formula "abusa del suo ufficio" con la descrizione di un comportamento non più a forma libera, ma vincolata: la violazione di norme di legge o regolamento, oppure la violazione del dovere di astensione. Sotto il secondo profilo, elemento essenziale della fattispecie materiale non è più soltanto la condotta illegittima del pubblico ufficiale integrante l'abuso, ma altresì l'ingiusto vantaggio patrimoniale che quella condotta procura o l'ingiusto danno che essa arreca.
Orbene, dall'applicazione al caso concreto dell'art. 323 cod. pen., come introdotto dalla novella del 16.7.1997 n. 234, deriva la constatazione che, non avendo l'autorizzazione di cui si discute procurato al destinatario un "vantaggio ingiusto", non si è realizzato il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice. Pertanto la formula assolutoria adottata dal tribunale ("perché il fatto non costituisce reato" pur essendo corretta alla luce della vecchia formulazione del reato di abuso d'ufficio secondo cui il "vantaggio ingiusto" incideva soltanto sulla specificità del dolo, deve ora adeguarsi alla nuova realtà normativa, ed essere quindi modificata, per la mancata verificazione dell'elemento materiale del reato, in assoluzione perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso dell'imputato, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste;
rigetta il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, il 27 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1998