Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 6561
CASS
Sentenza 27 aprile 1998

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La nuova formulazione dell'art. 323 c.p., introdotta con la l. 17 luglio 1997, n. 234, ha meglio definito la condotta tipica del pubblico ufficiale, sostituendo la generica formula "abusa del suo ufficio" con la descrizione di un comportamento non più a forma libera, ma vincolata, consistente nella violazione di norme di legge o di regolamento, oppure nella violazione del dovere di astensione, e ha anche trasformato il delitto da reato di mera azione in reato di azione e di evento, giacché elemento essenziale della fattispecie materiale non è più soltanto la condotta illegittima del pubblico ufficiale integrante l'abuso, ma altresì l'ingiusto vantaggio patrimoniale che quella condotta procura o l'ingiusto danno che essa arreca.

In tema di abuso di ufficio, mentre secondo la formulazione di cui al precedente testo dell'art. 323 c.p., introdotta dall'art. 13 della l. 26 aprile 1990, n. 86, l'ingiustizia del vantaggio rientrava tra le finalità che l'agente doveva proporsi nel momento della condotta , in tal modo delineando una figura di reato a dolo specifico, in virtù dell'art. 1 della l. 16 luglio 1997, n. 234, lo stesso requisito rappresenta l'evento del reato, contribuendo a configurare l'elemento oggettivo della fattispecie astratta. Ne consegue che la mancanza del requisito in parola, mentre dava luogo in passato all'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, deve condurre, in relazione al testo normativo oggi vigente, all'assoluzione perché il fatto non sussiste. (Nella specie, i giudici di merito avevano assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, in relazione ad un episodio di abuso anteriore all'entrata in vigore della l. 234/1997, senza porsi il problema dell'applicabilità della norma nella nuova formulazione. La Cassazione, in accoglimento del ricorso dell'imputato, applicando la legge più favorevole, ha annullato senza rinvio la sentenza perché il fatto non sussiste).

Affinché il "vantaggio" previsto dall'art. 323 c.p. come necessario per la configurazione del reato possa considerarsi "ingiusto", occorre la doppia condizione che esso sia prodotto "non iure", cioè per mezzo di un atto illegittimo, e inoltre che sia "contra ius", vale a dire che il risultato dell'abuso si presenti come contrario all'ordinamento giuridico, dimodoché l'ingiustizia riguardi non solo il fatto causativo, ma anche il risultato dell'azione.

Non ricorrono gli estremi del reato di abuso di ufficio, secondo la formulazione dell'art. 323 conseguente all'entrata in vigore dell'art. 1 della l. 16 luglio 1997, n. 234, quando dall'emanazione di un atto amministrativo contrario a norme giuridiche da parte del pubblico ufficiale non consegua un vantaggio ingiusto a favore del suo destinatario. (Nella specie, l'assessore all'urbanistica di un comune aveva autorizzato il mutamento di destinazione di un fabbricato da albergo a negozi, uffici e appartamenti, in violazione delle norme urbanistiche, per evitare al destinatario dell'atto di stipulare alcuni contratti di vendita di porzioni dell'immobile, sulla base di valori catastali più elevati che sarebbero entrati in vigore nell'anno successivo, consentendo al beneficiario dell'atto amministrativo un risparmio fiscale, attraverso la stipulazione delle vendite nell'anno in corso. La Corte, ritenendo che il vantaggio conseguito dal privato non potesse ritenersi ingiusto, ha affermato il principio di cui sopra).

Per integrare il reato di abuso di ufficio, non basta che il pubblico ufficiale abusi delle sue funzioni, ma occorre, secondo la precedente formulazione della norma, introdotta dall'art. 13 della l. 26 aprile 1990, n. 86, che l'azione illecita miri a procurare un vantaggio ingiusto, o, secondo la nuova configurazione del reato, prevista dall'art. 1 della l. 16 luglio 1997, n. 234, che effettivamente lo procuri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 6561
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6561
    Data del deposito : 27 aprile 1998

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