Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1485
CASS
Sentenza 30 gennaio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art 5 della legge regione Friuli Venezia Giulia 9 agosto 1989 n. 18, attributiva di personalità giuridica di diritto pubblico al Centro Regionale Oncologico di Aviano, ha disposto il trasferimento a quest'ultimo di tutti i rapporti giuridici già facenti capo all'USL n. 11 , stabilendo il subentro del nuovo soggetto nei rapporti giuridici di durata relativi al suo funzionamento a partire dal giorno della sua acquisita autonomia. Non essendo configurabile, al di fuori delle ipotesi di successione a titolo universale, il trasferimento delle posizioni debitorie con liberazione del debitore originario senza il consenso del creditore e non essendo consentito alla legislazione regionale disporre in tal senso, altrimenti risultando violato il principio secondo cui le regioni non hanno competenza in materia di rapporti giuridici privati, va escluso che la legge regionale abbia disposto il trasferimento al C.R.O. di tutte le posizioni debitorie relative ai rapporti intrattenuti dalla USL per attività svolte dalla struttura di Aviano e in particolare di quelli previdenziali, materia quest'ultima sottratta alla competenza legislativa regionale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1485
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1485
    Data del deposito : 30 gennaio 2003

    Testo completo