Sentenza 30 gennaio 2003
Massime • 1
L'art 5 della legge regione Friuli Venezia Giulia 9 agosto 1989 n. 18, attributiva di personalità giuridica di diritto pubblico al Centro Regionale Oncologico di Aviano, ha disposto il trasferimento a quest'ultimo di tutti i rapporti giuridici già facenti capo all'USL n. 11 , stabilendo il subentro del nuovo soggetto nei rapporti giuridici di durata relativi al suo funzionamento a partire dal giorno della sua acquisita autonomia. Non essendo configurabile, al di fuori delle ipotesi di successione a titolo universale, il trasferimento delle posizioni debitorie con liberazione del debitore originario senza il consenso del creditore e non essendo consentito alla legislazione regionale disporre in tal senso, altrimenti risultando violato il principio secondo cui le regioni non hanno competenza in materia di rapporti giuridici privati, va escluso che la legge regionale abbia disposto il trasferimento al C.R.O. di tutte le posizioni debitorie relative ai rapporti intrattenuti dalla USL per attività svolte dalla struttura di Aviano e in particolare di quelli previdenziali, materia quest'ultima sottratta alla competenza legislativa regionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Corrado - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
USL/11 - UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 11 PORDENONESE, ORA AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI PRIMA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentante e difeso dagli avvocati LIRONCURTI LEONARDO, BARTOLI ALDO, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA dell'11/4/96, rep. 27129;
- resistente con procura -
e contro
C.R.O. - CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO AVIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato CARAVITA BENIAMINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARPILLERO MARCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati LIRONCURTI LEONARDO, BARTOLI ALDO, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 13/5/96, rep. 27261;
- resistente con procura -
nonché
contro
USL/11 PORDENONESE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1236/95 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 14/11/95 R.G.N. 2719/93;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato ROMANELLI GUIDO per delega ROMANELLI ENRICO;
udito l'Avvocato MARCO MARPILLERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorsi per cassazione proposti dall'Unità sanitaria locale n. 11 Pordenonese nei confronti dell'INPS e del Centro di riferimento oncologico (C.R.O.) di Aviano, e da parte di quest'ultimo nei confronti dell'INPS e della indicata U.S.L., contro la sentenza 14 novembre 1995 del Tribunale di Pordenone, sono già stati presi in esame dalle Sezioni Unite di questa Corte, che in merito ad essi ha pronunciato la sentenza 14 maggio 2002 n. 9232, con cui, riuniti i ricorsi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal C.R.O. (in quanto qualificabile come ricorso incidentale - essendo posteriore a quello della U.S.L. - e non proposto entro il relativo termine), ed esclusa l'inammissibilità del ricorso proposto da detta U.S.L., ha preso in esame il solo quarto motivo del ricorso di questo ente, relativo alla giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e quindi rigettando detto motivo, e ha rimesso gli atti a questa Sezione lavoro per l'ulteriore corso del giudizio e il regolamento delle spese processuali.
Quanto alle precedenti fasi processuali si richiama quanto già puntualizzato nella parte narrativa della sentenza delle Sezioni unite, che si trascrive per la parte che ancora rileva:
"Presso la U.S.L. n. 11 di Pordenone operava, con sede in Aviano, un presidio denominato Centro di Riferimento Oncologico (C.R.O.), che utilizzava, per i propri fini di ricerca, personale assegnatario di borse di studio o titolare di contratti di consulenza. L'I.N.P.S., sulla base degli esiti di un'indagine ispettiva, assumendo che questo personale, nonostante la diversa volontà espressa negli atti di assunzione, aveva, in realtà, fornito prestazioni di lavoro subordinato, chiedeva ed otteneva, dal Pretore di Pordenone, due decreti ingiuntivi per il pagamento, da parte della U.S.L., della somma di L. 1.165.327.000, e, da parte del Centro, della somma di L. 216.671.000, a titolo di contributi previdenziali omessi e relative sanzioni civili, per il periodo dal marzo 1985 al dicembre 1991.
La diversità dei titoli rispecchiava l'asserita diversità delle legittimazioni passive, poiché il C.R.O. era stato scorporato dall'organizzazione della U.S.L. ed aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, con decorrenza dal 1 luglio 1990, di guisa che l'Istituto assicuratore, in relazione alla mutata titolarità dei rapporti di lavoro rilevanti ai fini delle obbligazioni contributive, aveva svolto le sue pretese, rispettivamente e separatamente, nei confronti del secondo ente per il periodo anteriore a tale data, nonché nei confronti del primo, per il periodo successivo.
Le opposizioni degli ingiunti venivano accolte dal Pretore, che rigettava le domande dell'I.N.P.S., il cui successivo gravame al Tribunale di Pordenone trovava, però, parziale accoglimento, con sentenza depositata in cancelleria il 16 novembre 1995. I giudici di appello, in particolare, e per quanto ancora rileva in questa sede, osservavano che:
- effettivamente i suddetti rapporti dovevano ritenersi di lavoro subordinato, essendosi svolti con modalità incompatibili con il nomen iuris ad essi attribuiti dalle parti e sintomatiche, invece, della subordinazione;
- era, in effetti, emerso dall'istruttoria espletata che i così detti "contrattisti" e "borsisti" venivano assunti per lo svolgimento di attività (quali la dattiloscrittura di testi;
l'inserimento in archivi elettronici di dati contenuti in documenti forniti da medici, i quali impartivano disposizioni sui lavori più urgenti in relazione alle esigenze delle ricerche in atto;
il prelievo di materiale bibliografico segnalato dai ricercatori;
l'acquisto di materiali dai medesimi indicato;
il trasferimento su supporto magnetico di relazioni scientifiche curate dal personale medico) non qualificate, di livello meramente esecutivo, in funzione servente della ricerca scientifica affidata al Centro;
che tale svolgimento avveniva nell'osservanza di specifiche istruzioni impartite da personale direttivo, a sua volta dipendente dall'ente, nonché di precisi obblighi attinenti alle modalità, anche temporali, della prestazione;
- in relazione a siffatti rapporti, doveva, dunque, ritenersi sussistente l'obbligazione contributiva del datore di lavoro, ancorché non nella misura pretesa dall'I.N.P.S., perché la natura dei rapporti medesimi implicava il versamento dei contributi previdenziali alla CEPDEL, per quanto riguardava la U.S.L., ed alle speciali Casse Pensioni presso il Ministero del tesoro, per quanto riguardava il C.R.O.; residuava un credito dell'Istituto appellante per i soli contributi assistenziali, pari al 34 per cento circa degli importi originariamente rivendicati;
- l'onere della contribuzione doveva essere suddiviso tra i due enti appellati, poiché l'evento della sottrazione del C.R.O. alla struttura della U.S.L. - concretatosi nell'attribuzione al primo della personalità giuridica di diritto pubblico, in forza della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 9 agosto 1989 n. 18 e del relativo decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 aprile 1990 n. 168 - non integrava un fenomeno di successione universale, bensì di novazione soggettiva dei rapporti di lavoro iniziati con l'uno dei nominati soggetti e proseguiti con l'altro, successivamente alla sua formazione;
ciascuno di questi, pertanto, era e rimaneva titolare delle obbligazioni contributive riferibili ai rapporti di lavoro svoltisi alla rispettive dipendenze, sicché la data di codesta novazione costituiva anche il discrimine da osservarsi ai fini della ripartizione dei correlati adempimenti contributivi, i quali, pertanto, andavano posti, per il periodo dal marzo 1985 al giugno 1990, a carico della U.S.L., in un ammontare di L. 400.000.000, e, per il periodo successivo, a carico del C.R.O., in un ammontare di L. 73.800.000".
È opportuno anche ricordare che i due giudizi di opposizione sono stati riuniti in appello per l'identità delle questioni di fondo, che ciascuno dei due soggetti in questa sede ricorrenti non si è difeso con controricorso relativamente al ricorso proposto dall'altro e che l'Inps, depositata procura, già nella fase davanti alle Sezioni unite ha partecipato alla discussione orale, unitamente ai difensori delle due parti ricorrenti.
Le Sezioni unite, riguardo alla giurisdizione, e con riferimento al criterio del "petitum" sostanziale, hanno osservato che oggetto della presente controversia è l'accertamento non già di rapporti di pubblico impiego, ma di rapporti previdenziali inerenti ai primi, la cui configurabilità, in quanto costituente soltanto un presupposto dell'obbligazione contributiva in contestazione, è tema di cognizione meramente incidentale. D'altra parte, è inconferente il richiamo al divieto di costituzione di rapporti di impiego pubblico senza lo strumento del pubblico concorso, in quanto un consimile effetto costitutivo non può ritenersi connesso alla sentenza impugnata, concernente - alla stregua delle precedenti considerazioni - la sola questione dell'esistenza di obbligazioni contributive dell'ente ricorrente, impregiudicata restando, invece, quella dell'effettiva esistenza dei rapporti di lavoro, solo incidentalmente scrutinata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono ancora essere presi in considerazione i primi tre motivi del ricorso della l'U.S.L. n. 11 Pordenonese.
Con il primo motivo essa, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, osserva che, per effetto dell'art. 5 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 9 agosto 1989 n. 18 e del d.P.G.R. 17 aprile 1990 n.168, è stata attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico al C.R.O. di Aviano e disposto il trasferimento a quest'ultimo di tutti i rapporti giuridici già facenti capo alla U.S.L. n. 11 e inerenti alle attività di gestione del Centro stesso;
che quindi si è dato luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare, analogo a quello caratterizzante, a norma dell'art. 5, quarto comma, l. 12 febbraio 1968 n. 132, la costituzione in enti ospedalieri delle strutture ospedaliere facenti parti di soggetti giuridici mantenuti in vita riguardo alle ulteriori loro attività, con la conseguenza che al momento dell'instaurazione del giudizio la istante non era più titolare di alcuna legittimazione passiva rispetto alla domanda di adempimento inerente ai rapporti previdenziali dei dipendenti addetti alle attività del Centro. Osserva anche che l'art. 3 del d.P.G.R. 17 aprile 1990 ha disposto il trasferimento al C.R.O. dei rapporti giuridici ed economici, relativi all'attività del C.R.O. quale presidio dell'U.S.L. n. 11, derivanti sia da contratti tipici che atipici.
Il motivo non è fondato.
L'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 18 prevede che con il decreto del Presidente della Giunta Regionale di conferimento della personalità giuridica al C.R.O. sarebbero stati adottati "i provvedimenti necessari per l'ordinato avvio dell'attività dell'ente" e, in particolare: a) la prima dotazione patrimoniale, comprendente l'edificio in cui svolgeva la sua attività, con le relative pertinenze, e i beni mobili assegnati allo stabilimento ospedaliero di Aviano;
b) la dotazione di personale comprendente i dipendenti della U.S.L. in servizio presso la struttura del C.R.O.;
c) "l'attribuzione al nuovo ente dei rapporti giuridici ed economici già svolti dall'Unità sanitaria locale n. 11 'Pordenonese' afferenti all'istituto".
Con quest'ultimo inciso si è inteso evidentemente disporre affinché il nuovo soggetto subentrasse nei rapporti giuridici di durata relativi al suo funzionamento a partire dal giorno della sua acquisita autonomia, fermo restando che, in ogni caso, tale giorno avrebbe dovuto assumere rilevanza sul piano della precisa definizione dei rapporti economici tra i due soggetti. Questo significato è reso palese proprio dalla menzione dei rapporti economici, per i quali non era certo immaginabile un subentro del C.R.O. con effetti retroattivi, perché ciò avrebbe implicato l'obbligo del nuovo ente di rimborsare alla U.S.L. anche tutte le spese da essa fatte in passato per la gestione del Centro di Aviano. Risulta, quindi, non pertinente il riferimento alla vicenda dello scorporo, con attribuzione di autonoma soggettività, delle istituzioni ospedaliere facente parte di enti svolgenti anche altre attività, operato in sede di riforma ospedaliera dalla legge 12 febbraio 1968 n. 132, il cui art. 5 prevedeva, con formula non coincidente con quella della legge regionale, l'attribuzione al nuovo soggetto ospedaliero, insieme con gli immobili e le attrezzature destinate al funzionamento dell'ospedale, dei "rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera". La giurisprudenza rilevò che si era dato luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare in una serie di rapporti giuridici e che la disposizione citata aveva comportato il subentrare del nuovo ente in tutti i rapporti giuridici sorti anteriormente e ancora pendenti, inerenti all'organizzazione e allo svolgimento del servizio ospedaliero;
"pendenza", da intendere, riguardo ai rapporti obbligatori, nel senso che la successione del nuovo ente si verificava per tutti i crediti e i debiti che non fossero ancora estinti, per pagamento o altra causa, anche se già liquidi ed esigibili e relativi a forniture eseguite e consumate prima del distacco (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4337/1978, 4516/1978, 1477/1979, 6422/1980, 345/1993). Questa interpretazione appare connessa alla particolarità della relativa vicenda allora in esame, caratterizzata dalla disciplina diretta e schematica da parte di una legge statale - certamente abilitata, nel rispetto dei principi costituzionali, a derogare ai principi generali in materia di successioni nei rapporti giuridici - di un imponente fenomeno di scorporo delle istituzioni ospedaliere da enti che dopo lo smembramento non svolgevano più attività ospedaliera e potevano essere ridotti ai minimi termini dal punto di vista della loro consistenza organizzativa, oltre che economica. Ben diversa è la vicenda in esame, disciplinata da una legge regionale ad hoc, da attuarsi con apposito provvedimento amministrativo, con il quale, in particolare, potevano essere affrontate anche nella loro concretezza esecutiva le problematiche relative alla definizione dei rapporti economici tra i due enti pubblici.
Deve poi rilevarsi che, al di fuori delle ipotesi di successione a titolo universale, il trasferimento delle posizioni debitorie, con liberazione del debitore originario senza il consenso del creditore, non è un fenomeno normalmente previsto dalla legge e, specificamente, dal codice civile. Certamente tale liberazione non si verifica in caso di trasferimento di azienda (cfr. gli art. 2560 e 2112 c.c.), tipo di vicenda alla quale, in relazione ai rapporti obbligatori con i terzi, è assimilabile lo scorporo dalla U.S.L. di Pordenone e l'attribuzione al nuovo soggetto giuridico dei beni e delle strutture e delle attività del Centro di riferimento oncologico di Aviano.
Se ne può dedurre che, se effettivamente la legge regionale avesse disposto il trasferimento al C.R.O. di tutte le posizioni debitorie relative ai rapporti intrattenuti dalla U.S.L. in riferimento alle attività svolte dalla struttura di Aviano, sarebbe rilevabile un contrasto con i principi di carattere generale che regolano la materia delle obbligazioni e quindi, in definitiva, anche un contrasto con il principio secondo cui le regioni non hanno competenza in materia di rapporti giuridici privati (cfr. Corte cost. n. 691/1988 e n. 35/1992), oltre che (riguardo agli specifici rapporti oggetto del giudizio) un contrasto con le norme in materia di previdenza pubblica (materia nella quale ugualmente non sussiste alcuna competenza legislativa regionale: cfr. Corte Cost. 13 giugno 1989 n. 336 e Cass. S.U. 7 novembre 1997 n. 10933) sull'identificazione nel datore di lavoro del soggetto obbligato al pagamento dei contributi obbligatori. Ne risulta quindi confermata la non attendibilità della tesi interpretativa sostenuta dalla U.S.L. ricorrente.
Quanto al richiamo, da parte della U.S.L., del provvedimento diretto all'attuazione della l. reg. n. 18/1989, ha carattere assorbente il rilievo che detto atto non può costituire la base di una censura di violazione di norme di diritto, essendo privo di efficacia normativa (cfr. la sua qualificazione come mero decreto del presidente della Giunta regionale, e non quale regolamento, da parte della l. reg. n. 18/1989, e la mancanza della approvazione della Giunta regionale, richiesta per i regolamenti dall'art. 46 dello statuto regionale). Può peraltro rilevarsi che dallo stesso provvedimento il giudice di merito ha tratto ragioni di conferma della soluzione da lui adottata e che, d'altronde, lo stesso non avrebbe potuto derogare, in violazione dei diritti dei terzi, ai principi desumibili dalla legge regionale e dal quadro normativo, di rilievo anche costituzionale, in cui questa si inserisce.
Con il secondo motivo, denunciando vizi di motivazione su punti decisivi della controversia, lamenta che i giudici di appello, nel ritenere la natura subordinata dei rapporti di lavoro, non abbiano attribuito il rilievo dovuto alla contraria volontà manifestata dalle parti con gli atti costitutivi dei medesimi rapporti;
abbiano trascurato l'art. 36 d.P.R. 31 luglio 1980 n. 617, che abilita gli istituti di diritto pubblico, ai fini dell'attuazione di programmi di ricerca "finalizzata" a conferire a personale di ricerca altamente specializzato incarichi con contratto a termine di durata non superiore a quella del programma, senza costituzione di un rapporto di impiego;
hanno erroneamente dato rilievo alla circostanza che compiti analoghi a quelli dei borsisti e dei contrattisti erano svolti anche da personale dipendente, nonché alla presenza di direttive ed istruzioni, sulle modalità anche temporali della prestazione, che in realtà erano impartite dai sanitari preposti a vari programmi di ricerca ed era espressione dello stretto collegamento tra la collaborazione prestata dai suddetti lavoratori e l'attività di ricerca, piuttosto che di un vincolo di dipendenza.
Anche questo motivo è infondato.
Il Tribunale di Pordenone è pervenutocela base di un circostanziato esame delle risultanze istruttorie alla conclusione che, nella specie, è stata posta in essere una attività esecutiva non particolarmente qualificata, svolta, con utilizzazione di mezzi dell'ente, in stretta subordinazione a personale direttivo a sua volta dipendente dall'ente, con l'osservanza di direttive e di specifiche istruzioni relative anche alle modalità temporali della prestazione. Si è in presenza quindi di un'ampia e logica motivazione circa la qualificabilità nell'ambito del lavoro subordinato dei rapporti in relazione ai quali il giudice di merito ha accertato la sussistenza degli obblighi contributivi della U.S.L. ricorrente. Quest'ultima, d'altra parte, si limita, da un lato, ad una diversa (e peraltro sostanzialmente apodittica) ricostruzione e qualificazione della vicenda, senza evidenziare alcun vizio della motivazione della sentenza impugnata denunciabile in cassazione, e, dall'altro, a ingiustificatamente lamentare la mancata considerazione della volontà delle parti in ordine alla qualificazione del rapporto, là dove il giudice di merito ha espressamente tenuto presente tale elemento di fatto, e, in applicazione di un corretto principio di diritto (cfr., di recente, Cass. 21 novembre 2000 n. 15001, 6 febbraio 2001 n. 1666 e 4 febbraio 2002 n. 1420), lo ha motivatamente disatteso sulla base della constatazione della obiettiva discrepanza tra tale qualificazione e il concreto svolgersi dei rapporti. Deve anche osservarsi che il richiamato art. 36 del d.P.R. n. 617/1980, che autorizza gli istituti di diritto pubblico, per l'attuazione dei programmi di ricerca finalizzata, a conferire "incarichi con contratto a termine di durata non superiore a quella del programma, a personale di ricerca e a personale tecnico altamente specializzato", è nella specie inconferente, stante la effettiva natura delle prestazioni svolte dal personale in questione, come accertata dal giudice di merito. Esso non osterebbe comunque alla qualificabilità del rapporto nell'ambito del lavoro subordinato, sia perché tale qualificazione non è affatto esclusa dalla norma (che si limita a prevedere che "non si da luogo a rapporto di impiego", cioè a un rapporto di pubblico impiego), sia perché norme del genere di quella in esame devono essere interpretate in conformità ai principi costituzionali, che non consentono che sia precluso l'accertamento della reale natura di un rapporto svoltosi con le modalità caratteristiche del lavoro subordinato (cfr. Corte Cost. n. 115/1994 e Cass. 25.5.1998 n. 5214). Con il terzo motivo, denunciandosi ulteriori vizi di motivazione, la ricorrente lamenta che sia stata trascurata la circostanza - che pur trovava riscontro nei verbali ispettivi e nella deposizione di ST PA - che molti dei collaboratori, particolarmente nel periodo 1985/1988, avevano intrattenuto con il Centro un rapporto di volontariato, rendendo prestazioni a titolo gratuito. Tale richiamo a risultanze istruttorie, che può ritenersi adeguatamente specifico in relazione a un giudizio di legittimità solo con riferimento alla deposizione della ST, non dimostra alcun vizio di motivazione, poiché il giudice di appello in realtà ha preso in considerazione i rapporti intrattenuti dai "borsisti" e dai "contrattisti": cfr., oltre che il complesso della motivazione, lo specifico riferimento a pag. 12 ai "rapporti di borsisti e contrattisti elencati in allegato ai verbali ispettivi dell'appellante". Se, in ipotesi, ai fini della quantificazione delle pretese dell'Inps, fossero stati erroneamente presi in considerazione, in linea di fatto, anche rapporti di volontariato, avrebbe dovuto essere prospettata questa specifica questione, innanzitutto nel giudizio di merito.
In conclusione devono essere rigettati anche i tre motivi di ricorso rimessi alla cognizione di questa Sezione.
Deve provvedersi alla regolazione delle spese dell'intero giudizio di cassazione, anche in riferimento al ricorso proposto dal C.R.O. Data la particolarità della controversia, si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso principale e compensa per intero le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2003