Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5619 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 01 REPUBBLICA ITALIAN ROP O IT ANG1 56 19 LA CORTÊ S REMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 6531/98 Cron.12169 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 10/01/01 Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL-SOLE 24 ORE INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 3000per diritti L. 1117 APR 2001 persona del legale rappresentante pro tempore, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO DI OLBIA;
- intimata 2001 avverso la sentenza n. 395/97 del Tribunale di + 86 SASSARI, depositata il 24/06/97 R.G.N. 120/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato CORETTI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Sassari, con sentenza 16 aprile/24 giugno 1997, ha rigettato l'appello dell'Inps avverso la decisione 1°/10 ottobre 1996, con la quale il Pretore della stessa sede aveva accolto l'opposizione proposta dall'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Olbia al decreto ingiuntivox emesso, su ricorso del istituto,predetto per il pagamento dei contributi dell'assicurazione contro la disoccupazione e la tubercolosi e per l'Enaoli, dovuti per i dipendenti occasionali assunti nel periodo dal 1° novembre 1991 al 31 agosto 1992. Il giudice del gravame ha ritenuto che l'esenzione dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione doveva essere estesa anche nei confronti dell'Azienda suddetta, trattandosi di ente con finalità pubbliche, e che del tutto immotivata era la contestazione sulla equiparazione fra dipendenti pubblici non di ruolo e personale occasionale, svolta dall'ente previdenziale in base ad una affermata maggiore garanzia dei primi rispetto ai dipendenti occasionalmente reclutati. Per la cassazione della sentenza l'Inps ha proposto ricorso, formulando un solo mezzo di annullamento. L'Azienda di soggiorno intimata non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 40 RD.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, 32 3 legge 29 aprile 1949 n. 264, 1, secondo comma, decreto legge 29 marzo 1991 n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991 n. 169, relativi all'assicurazione contro la nonchédisoccupazione involontaria, violazione della legge 1° luglio 1955 n. 552 e del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 art. 2, relativi, rispettivamente, all'assicurazione contro la tubercolosi e all'Enaoli, nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Sostiene che l'obbligo di assicurazione in questione sussiste anche per i dipendenti degli enti pubblici per i quali non sia garantita la stabilità d'impiego e che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non costituisce valido a e y motivo di esonero da detto obbligo la natura di ente pubblico del datore di lavoro. Il ricorso è fondato. L'art. 40 del regio decreto legge n. 1827 del 1935, nell'elencare i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, indica al n. 2 gli impiegati, agenti ed operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti o operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità di impiego. Detta condizione della stabilità d'impiego che esclude l'obbligo dell'assicurazione in esame non sussiste, secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze 29 novembre 1988 n. 6432, 24 gennaio 1990 n. 414, 17 marzo 1990 n. 2250 e Sezioni Unite 27 gennaio 1995 n. 999), per il personale non di ruolo delle Amministrazioni pubbliche, per i dipendenti cioè che, variamente assunti, non coprono un posto in organico. A tale distinzione non si è attenuto il giudice del merito, il quale, invece, ai fini dell'esenzione dall'obbligo assicurativo in questione si è limitato ad evidenziare la qualità di ente pubblico dell'Azienda di soggiorno. La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altro giudice di pari grado, che, designato dispositivo, ai fini dell'esenzione dall'obbligo come in dell'assicurazione in questione si atterrà al principio innanzi esposto, accertando se i dipendenti dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Olbia, cui si riferisce il decreto ingiuntivo opposto, occupavano (o meno) posti in organico. Al giudice del rinvio va rimessa la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Sassari. I D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T L T Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2001. , R O . A A B ' S N I L E L D P 3 Il Consigliere est. E S Il Presidente 7 A I D - T N 8 I Анто новаморен S Vincenzo Millo - S G 1 O N O 1 P E A S M I E D I SalleIL CANCELLIERE G A E A , G D O O E E T R L T T T I N S Depositato in Cancelleria I R E A I G S L 17 APR. 2001 D E E L R E O D oggi, IL CANCELLIERE 毡 B O T N O G