CASS
Sentenza 9 maggio 2026
Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2026, n. 16641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16641 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI ON nato a [...] il [...] FR FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2025 del Giudice dell’Udienza preliminare di VA udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Cassazione, Sezione terza penale, con sentenza n. 36198 del 28 marzo 2023, ha annullato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di VA di applicazione della pena per violazioni tributarie e in materia di accise, limitatamente alla omessa pronuncia sulla confisca obbligatoria prevista dall’art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per i reati tributari. 2. Il Tribunale di VA, quale giudice del rinvio, ha disposto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la confisca per equivalente di beni e somme di denaro di cui NI ON e FR FA, anche per interposta persona, abbiano la disponibilità, per il valore corrispondente al profitto dei reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, pari a complessivi euro 420.822,17. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16641 Anno 2026 Presidente: DI SA EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 10/04/2026 2 3. ON NI e FA FR propongono ricorsi sostanzialmente sovrapponibili deducendo, con unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.); inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.); l’illegalità della pena (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), in relazione all’art. 12 bis d.lgs. n. 74/2000. Premesso che il giudice del rinvio si è attenuto alla nota, prodotta dal Pubblico ministero, redatta dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Cento, relativa alla quantificazione dell’imposta evasa con le condotte di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 indicate in imputazione, la difesa si duole del fatto che non si sia limitata la confisca all’importo indicato nella consulenza di parte, calcolato in relazione alla transazione intercorsa tra le società Trazzi s.r.l. e IT ST s.r.l. in data 08/05/2015. Il profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta è stato, infatti, quantificato in misura corrispondente alla somma dell’ammontare complessivo dell’IVA esposta nelle fatture passive per operazioni oggettivamente inesistenti indebitamente confluite nell’ammontare dell’IVA indicata nelle dichiarazioni presentate dalla IT ST s.r.l. negli anni 2013 e 2014 e, quanto all’IRES, nella quota di imposta non versata sul maggior imponibile derivante dalla sottrazione degli elementi passivi fittizi esposti nelle dichiarazioni. I difensori avevano, però, depositato consulenza tecnica di parte in cui la quantificazione del profitto si calcolava facendo riferimento all’ammontare dell’IVA e dell’IRES calcolate sulla sola quota di credito oggetto di transazione tra la IT ST e l’emittente Trazzi s.r.l. Secondo la difesa, il presunto “profitto fiscale” derivante dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) è, in astratto, riconducibile a due voci: (i) detrazione dell’IVA esposta in fattura e (ii) deduzione, ai fini IRES e IRAP, di costi inesistenti. Un simile vantaggio presuppone però, sul piano economico, che le forniture fittizie non vengano pagate, o lo siano solo in minima parte, altrimenti il beneficio fiscale sarebbe sostanzialmente neutralizzato. Tale schema teorico non risulterebbe, però, coerente con i rapporti Trazzi – IT ST in quanto le forniture di carburante sono state saldate in larga parte, senza evidenza di retrocessioni, e già all’inizio del 2014 sono insorti contrasti proprio per i ritardi di pagamento della IT ST. Da qui è seguito un recupero del credito prima stragiudiziale (fine 2014) e poi giudiziale nel 2015, definito con transazione dell’08/05/2015. 3 Sotto il profilo contabile, tra il 2013 e il 2014 l’importo complessivo delle forniture (IVA inclusa), comprendendo anche operazioni accessorie di noleggio automezzi, è pari a circa € 1.400.000, di cui circa € 60.000 riferiti al noleggio. Alla data di avvio del contenzioso giudiziale (01/04/2015, ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di VA), risultavano insoluti € 478.032,19, cioè circa il 34% del totale: ne discende che la IT ST aveva già pagato circa il 66% (circa due terzi) del debito. Una quota di pagamenti di tale entità è indicata come ampiamente superiore al presunto vantaggio fiscale massimo, stimato in astratto nel 41–42% del debito complessivo (IVA + IRES + IRAP, in base a imponibili e aliquote). La transazione dell’08/05/2015 prevedeva inoltre: (i) stralcio di € 248.032,19 del credito e (ii) dilazione per il residuo di € 230.000,00; è stato previsto anche che una rata di € 70.000,00, da versare entro 15 giorni, sia pagata personalmente dalla legale rappresentante della IT ST tramite provvista da mutuo fondiario con ipoteca su beni immobili propri. L’insieme di tali elementi (pagamenti significativi, contenzioso monitorio e successiva transazione con garanzie personali) non è compatibile, si assume, con un rapporto “fittizio” preordinato a risparmi fiscali, anche perché, in frodi integralmente simulate (forniture/documenti/pagamenti), normalmente si evita l’emersione davanti a legali e giudici. Quanto alla posizione di NI e FR, si evidenzia che non risultano atti specifici di amministrazione della IT ST: la loro qualifica di “amministratori di fatto” deriverebbe solo dalla loro posizione nella Trazzi s.r.l. (FR socio di maggioranza e NI amministratore), che controllava la IT ST con il 60% delle quote. Da qui la conclusione del consulente, secondo la quale IT ST (e indirettamente NI e FR) non avrebbe beneficiato di indebita detrazione IVA né di indebite deduzioni IRES/IRAP. La difesa ha, in via subordinata, indicato come confiscabile il solo vantaggio fiscale concretamente riferibile alla sola quota stralciata in transazione, ipotizzando che essa afferisca al 2014 e applicando le aliquote allora vigenti: IVA 22%, IRES 27,50%, IRAP 3,90% (Regione Emilia-Romagna). Sulla quota stralciata di € 248.032,19, l’imponibile è indicato in € 203.305,07, con IVA € 44.727,12 (22% su 203.305,07) e IRES € 55.980,90 (27,50% su 203.305,07), per un “profitto” complessivo calcolato in € 108.564,91. In senso critico rispetto alla sentenza impugnata, si osserva che la quantificazione del consulente, limitata alle imposte calcolate sulla sola quota transatta, si fonda sulla considerazione che la scrittura privata e la stabilità del provvedimento monitorio (D.I. n. 699/2015 del 17/04/2015) consentirebbero di ritenere effettive le operazioni e, quindi, di escludere dal calcolo del “profitto” gli importi non pertinenti. Inoltre, se è vero che nelle dichiarazioni 2013 e 2014 4 sarebbero stati esposti elementi passivi fittizi con conseguente risparmio (detrazione IVA e deduzione costi), la sentenza avrebbe omesso di considerare che decreto ingiuntivo e transazione sono del secondo semestre 2015 e sarebbero stati correttamente rappresentati nella dichiarazione del relativo periodo. Perciò, la decisione che esclude “a priori” la rilevanza della transazione sulla quantificazione del profitto è giudicata illogica e in contrasto con l’art. 12- bis d.lgs. 74/2000. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto meramente reiterativi dell’istanza, già sottoposta al giudice del rinvio e da questi esaminata, volta a mettere in discussione l’assunto accusatorio e l’accertata fittizietà delle operazioni. 2. Il giudizio di primo grado è stato definito in sede di udienza preliminare con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. n. 290/2021 in data 22/06/2021, con motivazione contestuale, con la quale il G.U.P. del Tribunale di VA, su concorde richiesta delle parti, ha applicato all’imputata NI, riconosciuto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti, la pena finale di anni tre e mesi otto di reclusione e all’imputato FR, concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti, la pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione. Pena sospesa alle condizioni di legge. 3. Deve considerarsi che l’accertamento contenuto nella sentenza di patteggiamento, impugnata dal solo Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia per l’omessa confisca, preclude una nuova valutazione in merito all’ammontare del debito tributario inadempiuto risultante dal complesso delle fatture emesse dalla Trazzi s.r.l. per operazioni oggettivamente inesistenti. Non è dedotto, infatti, nel caso concreto il parziale adempimento del debito tributario, quale unica ipotesi in cui la giurisprudenza ammette la proporzionale riduzione del profitto confiscabile. Non può, dunque, essere in questa sede contestato il provvedimento del giudice di merito che abbia determinato l’ammontare del profitto del reato tributario tenendo conto del risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione 5 fiscale, in quanto con la sentenza di patteggiamento gli imputati hanno rinunciato a contestare la fondatezza dell’accusa. 4. In perfetta aderenza a quanto indicato nei capi d’imputazione a) e b), dunque, la nota della Guardia di Finanza, emessa con prot. n. 0242636/2024 del 10/07/2024, alla quale si è attenuto il giudice del rinvio, ha così quantificato le imposte evase con le condotte di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 indicate in imputazione: 1) la IT ST s.r.l. ha utilizzato fatture per operazioni “oggettivamente inesistenti” emesse dalla Trazzi s.r.l. per euro 341.321,07 (euro 280.802,93 imponibile ed euro 60.518,14 IVA), che le hanno permesso di evadere: - IVA: euro 60.518,14; - IRES: euro 77.220,81 (aliquota 27,5% sull’imponibile di euro 280.802,93). 2) la IT ST s.r.l. ha utilizzato fatture per operazioni “oggettivamente inesistenti” emesse dalla Trazzi s.r.l. per euro 697.792,07 (euro 572.012,21 imponibile ed euro 125.779,86 IVA), che le hanno permesso di evadere: - IVA: euro 125.779,86; - IRES: euro 157.303,36 (aliquota 27,5% sull’imponibile di euro 572.012,21). Per un ammontare complessivo di euro 420.822,17. 5. Le deduzioni difensive sono state già esaminate dal giudice di merito, che, con motivazione esente da vizi, le ha ritenute non fondate «in quanto la sola scrittura privata intercorsa tra le parti in relazione al credito derivante dalle fatture ritenute per operazioni oggettivamente inesistenti non consente di ritenere, contrariamente all’accertamento passato in giudicato, che le operazioni si siano effettivamente tenute, né di escludere gli importi delle fatture oggetto di transazione con l’emittente dal calcolo delle imposte evase, tenuto conto che gli elementi passivi fittizi riguardanti sia l’IVA che l’imponibile sono stati comunque esposti nelle dichiarazioni annuali 2013 e 2014 e hanno pertanto generato in capo alla società utilizzatrice un risparmio di spesa, consistito nella detrazione dell’IVA e nella deduzione dei costi (fittizi) oggetto delle fatture accertate come relative ad operazioni mai avvenute». 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza 6 versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO EMANUELE DI SA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Cassazione, Sezione terza penale, con sentenza n. 36198 del 28 marzo 2023, ha annullato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di VA di applicazione della pena per violazioni tributarie e in materia di accise, limitatamente alla omessa pronuncia sulla confisca obbligatoria prevista dall’art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per i reati tributari. 2. Il Tribunale di VA, quale giudice del rinvio, ha disposto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la confisca per equivalente di beni e somme di denaro di cui NI ON e FR FA, anche per interposta persona, abbiano la disponibilità, per il valore corrispondente al profitto dei reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, pari a complessivi euro 420.822,17. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16641 Anno 2026 Presidente: DI SA EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 10/04/2026 2 3. ON NI e FA FR propongono ricorsi sostanzialmente sovrapponibili deducendo, con unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.); inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.); l’illegalità della pena (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), in relazione all’art. 12 bis d.lgs. n. 74/2000. Premesso che il giudice del rinvio si è attenuto alla nota, prodotta dal Pubblico ministero, redatta dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Cento, relativa alla quantificazione dell’imposta evasa con le condotte di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 indicate in imputazione, la difesa si duole del fatto che non si sia limitata la confisca all’importo indicato nella consulenza di parte, calcolato in relazione alla transazione intercorsa tra le società Trazzi s.r.l. e IT ST s.r.l. in data 08/05/2015. Il profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta è stato, infatti, quantificato in misura corrispondente alla somma dell’ammontare complessivo dell’IVA esposta nelle fatture passive per operazioni oggettivamente inesistenti indebitamente confluite nell’ammontare dell’IVA indicata nelle dichiarazioni presentate dalla IT ST s.r.l. negli anni 2013 e 2014 e, quanto all’IRES, nella quota di imposta non versata sul maggior imponibile derivante dalla sottrazione degli elementi passivi fittizi esposti nelle dichiarazioni. I difensori avevano, però, depositato consulenza tecnica di parte in cui la quantificazione del profitto si calcolava facendo riferimento all’ammontare dell’IVA e dell’IRES calcolate sulla sola quota di credito oggetto di transazione tra la IT ST e l’emittente Trazzi s.r.l. Secondo la difesa, il presunto “profitto fiscale” derivante dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) è, in astratto, riconducibile a due voci: (i) detrazione dell’IVA esposta in fattura e (ii) deduzione, ai fini IRES e IRAP, di costi inesistenti. Un simile vantaggio presuppone però, sul piano economico, che le forniture fittizie non vengano pagate, o lo siano solo in minima parte, altrimenti il beneficio fiscale sarebbe sostanzialmente neutralizzato. Tale schema teorico non risulterebbe, però, coerente con i rapporti Trazzi – IT ST in quanto le forniture di carburante sono state saldate in larga parte, senza evidenza di retrocessioni, e già all’inizio del 2014 sono insorti contrasti proprio per i ritardi di pagamento della IT ST. Da qui è seguito un recupero del credito prima stragiudiziale (fine 2014) e poi giudiziale nel 2015, definito con transazione dell’08/05/2015. 3 Sotto il profilo contabile, tra il 2013 e il 2014 l’importo complessivo delle forniture (IVA inclusa), comprendendo anche operazioni accessorie di noleggio automezzi, è pari a circa € 1.400.000, di cui circa € 60.000 riferiti al noleggio. Alla data di avvio del contenzioso giudiziale (01/04/2015, ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di VA), risultavano insoluti € 478.032,19, cioè circa il 34% del totale: ne discende che la IT ST aveva già pagato circa il 66% (circa due terzi) del debito. Una quota di pagamenti di tale entità è indicata come ampiamente superiore al presunto vantaggio fiscale massimo, stimato in astratto nel 41–42% del debito complessivo (IVA + IRES + IRAP, in base a imponibili e aliquote). La transazione dell’08/05/2015 prevedeva inoltre: (i) stralcio di € 248.032,19 del credito e (ii) dilazione per il residuo di € 230.000,00; è stato previsto anche che una rata di € 70.000,00, da versare entro 15 giorni, sia pagata personalmente dalla legale rappresentante della IT ST tramite provvista da mutuo fondiario con ipoteca su beni immobili propri. L’insieme di tali elementi (pagamenti significativi, contenzioso monitorio e successiva transazione con garanzie personali) non è compatibile, si assume, con un rapporto “fittizio” preordinato a risparmi fiscali, anche perché, in frodi integralmente simulate (forniture/documenti/pagamenti), normalmente si evita l’emersione davanti a legali e giudici. Quanto alla posizione di NI e FR, si evidenzia che non risultano atti specifici di amministrazione della IT ST: la loro qualifica di “amministratori di fatto” deriverebbe solo dalla loro posizione nella Trazzi s.r.l. (FR socio di maggioranza e NI amministratore), che controllava la IT ST con il 60% delle quote. Da qui la conclusione del consulente, secondo la quale IT ST (e indirettamente NI e FR) non avrebbe beneficiato di indebita detrazione IVA né di indebite deduzioni IRES/IRAP. La difesa ha, in via subordinata, indicato come confiscabile il solo vantaggio fiscale concretamente riferibile alla sola quota stralciata in transazione, ipotizzando che essa afferisca al 2014 e applicando le aliquote allora vigenti: IVA 22%, IRES 27,50%, IRAP 3,90% (Regione Emilia-Romagna). Sulla quota stralciata di € 248.032,19, l’imponibile è indicato in € 203.305,07, con IVA € 44.727,12 (22% su 203.305,07) e IRES € 55.980,90 (27,50% su 203.305,07), per un “profitto” complessivo calcolato in € 108.564,91. In senso critico rispetto alla sentenza impugnata, si osserva che la quantificazione del consulente, limitata alle imposte calcolate sulla sola quota transatta, si fonda sulla considerazione che la scrittura privata e la stabilità del provvedimento monitorio (D.I. n. 699/2015 del 17/04/2015) consentirebbero di ritenere effettive le operazioni e, quindi, di escludere dal calcolo del “profitto” gli importi non pertinenti. Inoltre, se è vero che nelle dichiarazioni 2013 e 2014 4 sarebbero stati esposti elementi passivi fittizi con conseguente risparmio (detrazione IVA e deduzione costi), la sentenza avrebbe omesso di considerare che decreto ingiuntivo e transazione sono del secondo semestre 2015 e sarebbero stati correttamente rappresentati nella dichiarazione del relativo periodo. Perciò, la decisione che esclude “a priori” la rilevanza della transazione sulla quantificazione del profitto è giudicata illogica e in contrasto con l’art. 12- bis d.lgs. 74/2000. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto meramente reiterativi dell’istanza, già sottoposta al giudice del rinvio e da questi esaminata, volta a mettere in discussione l’assunto accusatorio e l’accertata fittizietà delle operazioni. 2. Il giudizio di primo grado è stato definito in sede di udienza preliminare con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. n. 290/2021 in data 22/06/2021, con motivazione contestuale, con la quale il G.U.P. del Tribunale di VA, su concorde richiesta delle parti, ha applicato all’imputata NI, riconosciuto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti, la pena finale di anni tre e mesi otto di reclusione e all’imputato FR, concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti, la pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione. Pena sospesa alle condizioni di legge. 3. Deve considerarsi che l’accertamento contenuto nella sentenza di patteggiamento, impugnata dal solo Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia per l’omessa confisca, preclude una nuova valutazione in merito all’ammontare del debito tributario inadempiuto risultante dal complesso delle fatture emesse dalla Trazzi s.r.l. per operazioni oggettivamente inesistenti. Non è dedotto, infatti, nel caso concreto il parziale adempimento del debito tributario, quale unica ipotesi in cui la giurisprudenza ammette la proporzionale riduzione del profitto confiscabile. Non può, dunque, essere in questa sede contestato il provvedimento del giudice di merito che abbia determinato l’ammontare del profitto del reato tributario tenendo conto del risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione 5 fiscale, in quanto con la sentenza di patteggiamento gli imputati hanno rinunciato a contestare la fondatezza dell’accusa. 4. In perfetta aderenza a quanto indicato nei capi d’imputazione a) e b), dunque, la nota della Guardia di Finanza, emessa con prot. n. 0242636/2024 del 10/07/2024, alla quale si è attenuto il giudice del rinvio, ha così quantificato le imposte evase con le condotte di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 indicate in imputazione: 1) la IT ST s.r.l. ha utilizzato fatture per operazioni “oggettivamente inesistenti” emesse dalla Trazzi s.r.l. per euro 341.321,07 (euro 280.802,93 imponibile ed euro 60.518,14 IVA), che le hanno permesso di evadere: - IVA: euro 60.518,14; - IRES: euro 77.220,81 (aliquota 27,5% sull’imponibile di euro 280.802,93). 2) la IT ST s.r.l. ha utilizzato fatture per operazioni “oggettivamente inesistenti” emesse dalla Trazzi s.r.l. per euro 697.792,07 (euro 572.012,21 imponibile ed euro 125.779,86 IVA), che le hanno permesso di evadere: - IVA: euro 125.779,86; - IRES: euro 157.303,36 (aliquota 27,5% sull’imponibile di euro 572.012,21). Per un ammontare complessivo di euro 420.822,17. 5. Le deduzioni difensive sono state già esaminate dal giudice di merito, che, con motivazione esente da vizi, le ha ritenute non fondate «in quanto la sola scrittura privata intercorsa tra le parti in relazione al credito derivante dalle fatture ritenute per operazioni oggettivamente inesistenti non consente di ritenere, contrariamente all’accertamento passato in giudicato, che le operazioni si siano effettivamente tenute, né di escludere gli importi delle fatture oggetto di transazione con l’emittente dal calcolo delle imposte evase, tenuto conto che gli elementi passivi fittizi riguardanti sia l’IVA che l’imponibile sono stati comunque esposti nelle dichiarazioni annuali 2013 e 2014 e hanno pertanto generato in capo alla società utilizzatrice un risparmio di spesa, consistito nella detrazione dell’IVA e nella deduzione dei costi (fittizi) oggetto delle fatture accertate come relative ad operazioni mai avvenute». 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza 6 versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO EMANUELE DI SA