Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4666 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN PO046 6.6 /0.1... LA CO SUP M DI C SA IONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 8229/98 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Cron. 3324 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Consigliere - Dott. Paolo STILE Ud.16/01/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. DE BE GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA 29. MAR. 2001 VIA A, CHINOTTO 1 Scala C interno 14, presso lo studio IL CANCELLIERE dell'avvocato CELEBRANO GIULIO, rappresentata e difesa dall'avvocato DE ANGELIS BENITO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avvers0 la sentenza n. 5/97 del Tribunale di LATINA, depositata il 30/04/97; R.G.N. 3067/94;2001 153 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJŪTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- ☐ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 22.7.97 il Tribunale di Latina, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da AN De EL per il riconoscimento del diritto al trattamento di invalidità, rilevando, sulla base della nuova consulenza tecnica disposta nel giudizio di appello, che il quadro patologico riscontrato non comportava una riduzione della capacità di lavoro dell'assicurata oltre il limite di legge. Avverso questa sentenza AN De EL propone fo ricorso per cassazione con unico complesso motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denunciano i vizi di violazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n.222, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione. La ricorrente osserva che la decisione impugnata si fonda sulla consulenza tecnica disposta nel grado di appello, ma non dimostra né l'erroneità dei giudizi espressi dai due consulenti tecnici nominati in primo grado (che appaiono invece più coerenti con il criterio di valutazione complessiva del quadro patologico) né la coerenza e validità scientifica della terza relazione peritale. Si deduce poi che l'indagine diagnostica va fatta con riferimento retrospettivo, avvalendosi di prove documentali pregresse;
è possibile che nel corso degli anni si sia verificato un miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'assicurata, ma il Tribunale non fornisce alcuna spiegazione logica in ordine allo stato pregresso. 3 Le censure non meritano accoglimento. Secondo il costante indirizzo di questa Corte (v. per tutte Cass. 18 giugno 1998 n.6106), quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso quindi il vizio deducibile in cassazione di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. - pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha disatteso il giudizio medico legale espresso (peraltro con valutazioni discordanti) dai due consulenti tecnici nominati in primo grado considerando l'accurata ricognizione del quadro patologico svolta nell'ultima relazione peritale, che descrive un complesso morboso caratterizzato da «lieve artrosi cronica degenerativa primaria modestamente complicata dagli esiti di consistenti in modestapolitraumatismo da sinistro stradale limitazione funzionale, deficit visivo bilaterale, arteriopatia distale strumentalmente rilevata ma a modesto impegno sintomatologico e funzionale, cardiopatia ipertensiva a modesto impegno funzionale, lievi note ansioso-depressive». Questi risultati dell'indagine non sono contraddetti da dati specifici rilevanti ai fini del giudizio medico legale, perché la ricorrente non identifica alcun elemento obiettivo considerato nei primi elaborati peritali (richiamati solo genericamente) e trascurato o insufficientemente valutato nell'ultima consulenza tecnica, né indica comunque delle carenze diagnostiche;
per questo aspetto, appare del tutto irrilevante la prospettazione di un eventuale miglioramento nel tempo delle condizioni fisiche dell'assicurata, in assenza di ogni indicazione di dati concreti idonei a confermare tale ipotesi. Il ricorso deve essere quindi respinto. Non si ravvisano i presupposti di legge per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese Così deciso in Roma il 16 gennaio 2001 by b ull Il Presidente ЧимеFabrito Miami tamera:wai Il Consigliere estensore I 3 0 A D 1 3 S , S . 5 T O A . L T R L , Shell N A ' O A L S B 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - I A IL CANCELLIERE 1 N S T 1 G S N Depositato in Cancellerial O E O E S P A I G M D I oggi.
2.9 MOR 2001. A G E E A , O L D O T IL CANCELLIET R T E I T T A T R R S L O I I N C L G E D E E S E R D O 5