Sentenza 12 marzo 2004
Massime • 1
Non ricorre concorso in detenzione illecita a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, bensì il reato di favoreggiamento reale, nella condotta di chi, dopo l'avvenuto spossessamento della droga da parte del detentore mediante lancio da un'automobile in corsa, lo aiuti a recuperarla il giorno successivo, ritornando sul luogo del fatto, già presidiato dal giorno precedente dalla forza pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2004, n. 21108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21108 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 12/03/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - N. 435
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 30725/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO ER, n. il 30.12.1951;
RP NN, n. il 17.06.1975;
DE LO, n. il 05.08.1973;
avverso la SENTENZA 25.2.2003 della Corte di Appello di GL;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMANO F.;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi dell'PI e del DU e il rigetto del ricorso del TT;
Udito il difensore, avv. Conessa Mario per il TT. FATTO E DIRITTO
Con sentenza 25 febbraio 2003 la Corte di Appello di GL, confermava nei confronti di TT IO, PI NI e DU AO la sentenza 4/3/2003 del G.U.P. del Tribunale della stessa città, con la quale gli stessi erano stati condannati alla pena di anni 6 mesi 4 di reclusione e euro 30000 di multa ciascuno per il reato di cui all'art. 99 e 110 c.p., 73 d.p.r. 309/90. Avverso detta sentenza i suddetti imputati hanno proposto ricorsi per Cassazione.
Con i motivi a sostegno del suo ricorso il DU denunzia:
manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza del reato sostenendo che il lancio dello stupefacente da un auto in corsa è cosa ben diversa dal suo occultamento, essendone il ritrovamento meramente aleatorio, come dimostrato sia dalle infruttuose ricerche dei carabinieri nell'immediatezza del fatto sia dalle perlustrazioni il 19 ottobre 2000 in auto condotta dal TT insieme all'PI ed al DU;
che ad esso ricorrente DU non sarebbe contestabile alcun contributo agevolatore posto che il delitto di detenzione si sarebbe realizzato il giorno precedente e che il tentativo di recupero aveva avuto appunto luogo dopo l'interruzione della detenzione;
che le dichiarazioni accusatorie di esso DU proprio per essere a sè sfavorevoli denotavano l'innocenza proprio di chi per esserne convinto ritiene che nessuna conseguenza possa derivargli dal racconto della verità;
che, comunque, attesa la distanza intercorrente tra l'auto condotta dal TT e il punto di osservazione dei Carabinieri , secondo le regole dell'esperienza, doveva ritenersi inverosimile che sguardi e attenzioni di esso ricorrente nell'intento di ritrovare la sostanza stupefacente potessero essere osservati e ciò sebbene egli pacificamente non fosse stato presente quando la sostanza venne lanciata dall'auto;
che la circostanza che esso DU avesse ammesso di conoscere di vista il TT dopo aver sostenuto di non conoscerlo non era indice della sua inattendibilità in quanto la conoscenza "di vista" esclude quella personale;
che la corte territoriale non spiega perché la presenza di esso ricorrente a bordo del veicolo condotto dal TT integri gli estremi della compartecipazione criminosa nel delitto di detenzione di stupefacenti ed in quali atti esteriori si sia espressa la ritenuta collaborazione;
che neppure viene spiegato perché la mera presenza di esso ricorrente nell'auto condotta dal TT potesse dare all'PI maggiore sicurezza di azione;
che la esclusione del delitto di favoreggiamento non appare sostenibile posto che il reato di detenzione di stupefacenti era già stato commesso;
che, contraddittoriamente, all'implicito riconoscimento dell'attendibilità delle sue dichiarazioni la corte territoriale ha affermato che la di lui condotta non è "considerabile positivamente ai fini della concessione delle attenuanti".
Con i motivi a sostegno del proprio ricorso l'PI denunzia illogicità della motivazione e violazione di legge sulla permanenza della detenzione di stupefacenti.
Deduce che il lancio dello stupefacente dall'auto in corsa il 18 ottobre delimita il momento interruttivo della permanenza della detenzione di esso, posto che, secondo le regole dell'esperienza, il lancio di qualcosa da un auto in corsa comporta la perdita del potere di si fatto su di essa, mentre l'occultamento di qualcosa comporta che il soggetto che vi ha proceduto è ben sicuro di riprenderne il possesso;
che il passaggio dell'auto con a bordo esso ricorrente, il TT e il DU più volte a velocità ridottissima nello stesso tratto di strada deve logicamente far intendere che è correlato all'ignoranza del luogo in cui la droga si trovava.
Deduce altresì, mancanza di motivazione sulla denegata riduzione della pena base e sul diniego delle attenuanti generiche, avendo la corte territoriale in ordine alla predetta riduzione addotto le modalità della condotta come già per il diniego per la circostanza di cui al comma 5^ dell'art. 73 legge detta ed avendo giustificato la non applicazione delle attenuanti generiche senza spiegare l'irrilevanza di un unico precedente penale, non specifico a di lui carico;
A sostegno del proprio ricorso il TT deduce che la di lui condotta deve essere ricondotta sia sotto l'aspetto materiale che psicologico alla fattispecie del favoreggiamento reale, atteso che i passeggeri della Lancia Thema effettuarono il lancio, quando, ormai, i carabinieri erano giunti a circa 15 metri dall'auto inseguita, al solo fine di evitare di essere arrestati in flagranza di reato, ragion per cui è inconcepibile la persistenza dell'animus detenendi;
che da allora la detenzione reale dello stupefacente era passata in virtù delle circostanze fattuali in capo ai carabinieri, i quali, presidiando il luogo del lancio, esercitarono un "dominio assoluto sullo stupefacente";
che il ritrovamento ufficiale dello stesso nel pomeriggio del 19/10/2000 attiene alla prova del reato e non alla sua consumazione verificatasi la sera precedente;
che, pertanto, la di lui attività, siccome intervenuta dopo la consumazione del reato presupposto, è qualificabile soltanto come favoreggiamento reale.
Osserva il Collegio che i motivi del ricorso dell'PI sono manifestamente infondati.
Quanto al primo è sufficiente osservare che l'asserita interruzione della permanenza con il lancio della sostanza stupefacente dal finestrino dell'auto è questione (sulla quale questo Collegio tornerà occupandosi dei ricorsi dei coimputati) che non lambisce la posizione del ricorrente.
Risulta, infatti, che costui (intercettazione di telefonate intercorso tra lo stesso e OI TI) aveva ricevuto la sostanza da quest'ultimo e se ne era poi disfatto in compagnia di Concia Tiziano, che trovavasi sulla sua auto, come notato dai CC., che li seguivano e che, poco dopo, bloccarono l'auto a bordo della quale si trovavano, senza, peraltro, rinvenirvi droga.
Da ciò si evince che egli è stato sicuramente detentore dell'involucro contenente i gr. 106,41 di cocaina, fino al momento in cui dall'abitacolo del veicolo venne gettata in campo aperto. Anche la doglianza di cui al secondo motivo è palesemente destituita di fondamento, atteso che la corte territoriale ha adeguatamente motivato al riguardo, rimarcando la gravita del fatto "tenuto conto della quantità considerevole di cocaina (gr. 90) del suo elevato grado di purezza (62,3%), della non occasionalità della condotta (...), come dimostrato dalla pluralità di rapporti abituali con vari soggetti, interessati all'acquisto della droga, emergenti dalle intercettazioni telefoniche, dalle stesse modalità dell'azione e, in particolare (dallo stesso tenore dei rapporti con OI indicativi di una certa continuità ed abitualità, tanto da essere sufficiente per concordare la futura consegna di droga solo l'invito a recarsi da OI, nonché dal coinvolgimento nell'operazione di una pluralità di persone" e negando l'applicazione delle attenuanti generiche , in quanto "... esclusa per le ragioni già illustrate l'occasionante della condotta, non può di certo costituire ragione di merito la mancanza di precedenti penali specifici, tenuto altresì conto che l'PI ha comunque un precedente per tentato furto". Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto della natura dei motivi, al versamento della sanzione di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Accoglimento, invece, (con conseguente assorbimento degli altri motivi dei rispettivi ricorsi) merita, secondo questo Collegio, il motivo, comune ai ricorsi del TT e del DU, secondo cui la loro condotta integrò il reato di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 c.p.. In effetti essi il 19 ottobre 2000, accompagnando l'PI nella sua perlustrazione in auto, protesa al recupero della droga, poi sequestrata dai Carabinieri, collaborarono con lo stesso ad assicurarsi la res criminosa, quando ormai la permanenza della detenzione erasi interrotta, essendo stata la sostanza stupefacente, con il lancio in un luogo nel quale non era agevole rivenirla e recuperarla, sottratta al potere di fatto dell'PI medesimo. Sebbene quest'ultimo, incalzato dai Carabinieri avesse gettato la sostanza sperando di recuperarla, deve ragionevolmente ritenersi che essa, dopo che era trascorsa la notte e le ore del mattino successivo, ben poteva cadere nelle mani dei carabinieri che sorvegliavano la zona o di altri occasionali passanti che non si sarebbero facilmente lasciata sfuggire una così favorevole occasione.
Il fatto contestato al DU e al TT deve, pertanto, essere qualificato, come si è detto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata nei confronti dei suddetti ricorrenti e rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di GL (sezione distaccata di Sassari) per la determinazione della pena.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso di PI NI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende. Qualificato il fatto contestato a TT IO e a DU AO come favoreggiamento reale, annulla la sentenza impugnata nei confronti dei predetti TT e DU e rinvia alla Corte di Appello di Sassari per la determinazione della pena.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004