CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 16183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16183 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: PE TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/08/2025 del TRIBUNALE di Reggio Calabria vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Antonietta Picardi ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 agosto 2025 il Tribunale di Reggio Calabria - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di PE TO il titolo cautelare genetico, emesso per le contestazioni di tentato omicidio (capo 1) nonché detenzione e porto di armi (capo 4), in riferimento a fatti commessi in data 31 maggio 2025. In motivazione il Tribunale afferma, in sintesi, che : a) non risultano acquisite immagini registrate all’interno dell’esercizio commerciale ma solo all’esterno, il che rende infondata la prospettazione della difesa;
b) vi è convergenza di elementi indizianti a carico sulla identificazione del PE quale autore della aggressione armata;
c) pacificamente sono stati esplosi più colpi di arma da fuoco verso la vetrina dell’esercizio commerciale;
d) va mantenuta la qualificazione giuridica del capo n.1 in termini di tentato omicidio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16183 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG FF Data Udienza: 06/02/2026 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – PE TO. Il ricorso è affidato a tre motivi . Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giudica del fatto di cui al capo n.1 . Si afferma che al di là della vetrina del negozio, al momento della esplosione dei colpi non vi era nessuno e che, pertanto, la condotta non può essere rubricata in termini di tentativo di omicidio. Al secondo motivo si deduce erronea e di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 contestata al capo n.
1. Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al rigetto della eccezione di omessa trasmissione degli atti. Secondo la difesa la annotazione di polizia giudiziaria che faceva riferimento a videoregistrazioni sia esterne che interne all’esercizio commerciale non poteva essere considerata un refuso, come affermato dal Tribunale. Le argomentazioni difensive sono state ribadite con memoria depositata in data 28 gennaio 2026. Si allega verbale di udienza preliminare in cui il PM attesta l’esistenza di ulteriori filmati registrati all’interno dell’esercizio commerciale, di cui si è avuta contezza solo alla data del 25 novembre 2025. 3. Va inoltre dato atto della avvenuta trasmissione del dispositivo della sentenza emessa in primo grado ed in rito abbreviato in data 27 gennaio 2026, con cui la contestazione di cui al capo n.1 è stata – nel procedimento principale – derubricata nel reato di cui all’art.635 cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In riferimento al delitto di tentato omicidio, alla luce di quanto accaduto nel procedimento principale, la ordinanza cautelare va annullata senza rinvio, in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso. Quanto al terzo motivo il ricorso va invece respinto. Non vi è alcuna prova della avvenuta trasmissione al GIP delle registrazioni operate all’interno dell’esercizio commerciale, la cui acquisizione formale agli atti del procedimento è avvenuta solo in sede di trattazione della udienza preliminare. Non vi è pertanto alcun vizio del procedimento incidentale che è stato trattato nel mese di agosto del 2005. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentato omicidio contestato al capo 1 dell'imputazione. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Antonietta Picardi ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 agosto 2025 il Tribunale di Reggio Calabria - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di PE TO il titolo cautelare genetico, emesso per le contestazioni di tentato omicidio (capo 1) nonché detenzione e porto di armi (capo 4), in riferimento a fatti commessi in data 31 maggio 2025. In motivazione il Tribunale afferma, in sintesi, che : a) non risultano acquisite immagini registrate all’interno dell’esercizio commerciale ma solo all’esterno, il che rende infondata la prospettazione della difesa;
b) vi è convergenza di elementi indizianti a carico sulla identificazione del PE quale autore della aggressione armata;
c) pacificamente sono stati esplosi più colpi di arma da fuoco verso la vetrina dell’esercizio commerciale;
d) va mantenuta la qualificazione giuridica del capo n.1 in termini di tentato omicidio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16183 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG FF Data Udienza: 06/02/2026 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – PE TO. Il ricorso è affidato a tre motivi . Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giudica del fatto di cui al capo n.1 . Si afferma che al di là della vetrina del negozio, al momento della esplosione dei colpi non vi era nessuno e che, pertanto, la condotta non può essere rubricata in termini di tentativo di omicidio. Al secondo motivo si deduce erronea e di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 contestata al capo n.
1. Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al rigetto della eccezione di omessa trasmissione degli atti. Secondo la difesa la annotazione di polizia giudiziaria che faceva riferimento a videoregistrazioni sia esterne che interne all’esercizio commerciale non poteva essere considerata un refuso, come affermato dal Tribunale. Le argomentazioni difensive sono state ribadite con memoria depositata in data 28 gennaio 2026. Si allega verbale di udienza preliminare in cui il PM attesta l’esistenza di ulteriori filmati registrati all’interno dell’esercizio commerciale, di cui si è avuta contezza solo alla data del 25 novembre 2025. 3. Va inoltre dato atto della avvenuta trasmissione del dispositivo della sentenza emessa in primo grado ed in rito abbreviato in data 27 gennaio 2026, con cui la contestazione di cui al capo n.1 è stata – nel procedimento principale – derubricata nel reato di cui all’art.635 cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In riferimento al delitto di tentato omicidio, alla luce di quanto accaduto nel procedimento principale, la ordinanza cautelare va annullata senza rinvio, in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso. Quanto al terzo motivo il ricorso va invece respinto. Non vi è alcuna prova della avvenuta trasmissione al GIP delle registrazioni operate all’interno dell’esercizio commerciale, la cui acquisizione formale agli atti del procedimento è avvenuta solo in sede di trattazione della udienza preliminare. Non vi è pertanto alcun vizio del procedimento incidentale che è stato trattato nel mese di agosto del 2005. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentato omicidio contestato al capo 1 dell'imputazione. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3