Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 16183
CASS
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Accolto
    Erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di tentato omicidio

    L'ordinanza cautelare va annullata senza rinvio, in accoglimento del primo motivo di ricorso, alla luce di quanto accaduto nel procedimento principale.

  • Accolto
    Erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 contestata al capo n.1

    L'ordinanza cautelare va annullata senza rinvio, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, alla luce di quanto accaduto nel procedimento principale.

  • Rigettato
    Erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al rigetto della eccezione di omessa trasmissione degli atti

    Il ricorso va invece respinto. Non vi è alcuna prova della avvenuta trasmissione al GIP delle registrazioni operate all’interno dell’esercizio commerciale, la cui acquisizione formale agli atti del procedimento è avvenuta solo in sede di trattazione della udienza preliminare. Non vi è pertanto alcun vizio del procedimento incidentale che è stato trattato nel mese di agosto del 2005.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 16183
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16183
    Data del deposito : 5 maggio 2026

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