Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2001, n. 6053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6053 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE LAVOJ6053/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg i Magi Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente - R.G.N. 15738/98 Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere Cron..13057 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA - Consigliere Ud.30/11/00 Dott. Giovanni MAMMONE - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IL RI;
2000 - intimata 5002 avverso la sentenza n. 626/98 del Tribunale di ANCONA, -1- depositata il 18/06/98 R.G.N. 1572/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del Processo Il Tribunale di Ancona, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta da LI NE nei confronti dell' Inps, per la riliquidazione, in conseguenza della decisione di Corte cost. n. 314/85, della pensione di reversibilità, già calcolata sulla base della contribuzione versata anziché sull'importo del trattamento minimo dovuto. Chiedeva quindi che l'Inps fosse condannato al pagamento delle differenze relative al minimo di trattamento della pensione di reversibilità e nell'ambito della prescrizione decennale e non quinquennale. In particolare il Tribunale, premessa l'inammissibilità della eccezione sollevata dall'appellante Istituto di carenza di interesse ad agire della LI, in quanto la sua pensione di reversibilità era stata integrata al minimo fin dalla decorrenza originaria (1-5 75), nel merito, premesso che la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948, n.4 c,c, presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, non essendo sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato ancorché prontamente nel suo ammontare;
riteneva che, ove si tratti di ratei di pensione la cui debenza sia, come nella specie, contestata, trova applicazione non la prescrizione quinquennale ma decennale, quale prescrizione concernente la prestazione pensionistica nella sua globalità, della quale i ratei di pensione non liquidi ed esigibili rappresentano una frazione non individuata. Applicando tali principi ai fini della decisione, il Tribunale concludeva che, avendo la LI già fatto richiesta, nella fase amministrativa, dei ratei non corrisposti relativi al quinquennio precedente a quello riconosciuto, ovvero di ratei non rispondenti a crediti né liquidi né esigibili, la prescrizione applicabile doveva ritenersi quella decennale: Avverso questa decisione ricorre per Cassazione Kleptre per Cassazione l'Inps censurandola, con un unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione Non si è costituita l'intimata. Motivi della decisione Deduce l'Inps violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art 437, 2° co. c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto tardiva l'eccezione, per la prima volta sollevata in secondo grado dall'appellante, onde accertare la carenza di interesse ad agire della appellata, avendo l'Istituto già provveduto ad integrare la pensione di reversibilità dalla decorrenza originaria e successivamente, per il restante periodo, dall'1-6-81 al 30-9-83. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere accolto: in ordine alla ammissibilità di nuove domande od eccezioni in grado di appello, il precedente orientamento, cui anche in questa decisione aderisce, ritiene infatti che "nell'ambito delle argomentazioni difensive delle parti, genericamente qualificabili come eccezioni, deve distinguersi tra quelle che consistono nella semplice negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte (mera difesa), quelle che consistono nella contrapposizione di un fatto impeditivo o estintivo tale da escludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo ex adverso affermato (eccezioni in senso lato), ed infine quelle che consistono in un controdiritto contrapposto al fatto costitutivo affermato dall'attore, che non esclude l'azione ma attribuisce al convenuto il potere giuridico di invalidarlo (eccezioni in senso proprio); solo riguardo a queste ultime rimesse esclusivamente al potere dispositivo della parte, vale la preclusione in grado di appello,ex art. 437 c.p.c., ampliandosi con la loro proposizione l'ambito della controversia, con la conseguente violazione del principio del doppio grado e della lealtà del contradittorio. Per le altre, al contrario che entrano nella lite già all'inizio, in relazione all'obbligo del giudice di verificare le condizioni dell'azione, opera il principio della rilevabilità d'ufficio e la loro deduzione o puntualizzazione per la prima volta in appello non allarga il tema decidendum." (Cass. 24-6-1998, m. 6272 Cass.14.5.1999,n.4763). Vertendosi nella specie in una delle due prime ipotesi, ha errato il Tribunale nel ritenere inammisibile la eccezione sollevata dall'Istituto con la quale si era dedotto e chiesto di provare l'adempimento all'obbligo di integrazione al minimo della pensione di riversibilità, ovvero un fatto estintivo del diritto azionato da controparte.
Per questi motivi
la Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia la sentenza impugnata al giudice indicato in dispositivo
P.Q.M
i La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese 蘸 alla Corte Di Appello di Ancona. Così deciso in Roma il 30 Novembre 2000 Il Cons. Est. Il Presidente Ropise be mis Ишерсть еле IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,.24 APR. 2001 IL CANCELLIERE N E O