Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 1
Il proprietario di un'area occupata per motivi di pubblica utilità non è tenuto a fornire la prova del suo diritto di proprietà sull'area o su parte di essa, se non ai soli fini del rilascio del nulla osta prefettizio per il pagamento delle somme depositate a titolo di indennità presso la Cassa Depositi e prestiti. Ne consegue la esclusione della sussistenza di tale onere in sede di opposizione alla stima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/04/1999, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enrico PAPA Presidente
Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere
Dott. Sergio DI AMATO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
C.I.M.E.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE, in persona del suo presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandria, n. 130, presso l'avv. Fabio Lorenzoni, che unitamente all'avv. Fortunato Pagano del foro di Milano lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
LI AN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Barberini, n. 29, presso l'avv. prof. Giangaleazzo Bettoni, che unitamente all'avv. Giovanni Spadea del foro di Milano lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2783 pubblicata il 6 ottobre 1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Mario LORIA per delega e Giangaleazzo BETTONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale per quanto di ragione e del ricorso incidentale e per il rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17 settembre 1991 LL CO conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Milano il C.I.M.E.P. - Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare per sentir determinare l'indennità di occupazione di un proprio fondo in Segrate, di cui era stata disposta l'occupazione d'urgenza con decreto del 25 gennaio 1990, cui era seguita l'immissione in possesso in data 15 febbraio successivo. Con sentenza del 26 settembre - 6 ottobre 1995 la corte adita determinava l'indennità dovuta al LL in complessive L. 1.093.764.301.
Escluso preliminarmente che l'attore avesse fornito la prova del suo diritto di proprietà su un'area di mq. 800, descritta come roggia, la corte determinava l'indennità di occupazione sull'area residua sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio il quale aveva accertato l'edificabilità legale del suolo, che era destinato dal piano regolatore a zona CR residenziale di espansione, trattandosi di area distante poche centinaia di metri dal centro abitato di Segrate, e ne aveva determinato il valore in L.
2.657.575.054 con una valutazione resisteva alle contestazioni di parte convenuta. La corte confermava la validità del criterio di liquidazione dell'indennità, trattandosi di suolo edificatorio, non rilevando l'eventuale sfruttamento di esso a fini agricoli al momento dell'occupazione, ed escludeva che il valore capitale, sul quale andavano calcolati gli interessi legali, potesse rapportarsi a quello dell'indennità di espropriazione invece che a quello di mercato del bene occupato, in adesione alla interpretazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 729 del 1994). Rigettava, infine, per difetto di prova, la domanda di risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Contro la sentenza ricorre per cassazione il C.I.M.E.P. - Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare con quattro motivi.
Resiste LL CO con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e si sostiene che, a differenza di quanto avviene per la determinazione dell'indennità di espropriazione che va commisurata alla potenzialità edificatoria del suolo espropriato, l'indennità di occupazione dev'essere determinata con riferimento non già ad una perdita di capitale, bensì ad una perdita di carattere reddituale, consistente nel mancato godimento del bene, considerato nel suo stato effettivo e attuale al momento dell'occupazione. La censura non ha fondamento poiché, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 15 marzo 1982, n. 1673; 25 ottobre 1982, n. 5566; 30 luglio 1984, n. 4553; 17 gennaio 1986, n. 262; 26 novembre 1988, n. 6370), anche nella liquidazione dell'indennità di occupazione occorre tener conto della destinazione potenziale dell'area occupata, poiché il decreto di occupazione, privando il proprietario della disponibilità del bene, gli impedisce di imprimere ad esso la destinazione conforme alla sua natura, e di trarne tutte le utilità che esso può offrirgli, come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata.
Tale orientamento merita del resto ampia conferma se si considera che, qualora si prestasse adesione alla prospettazione del ricorrente, si finirebbe col negare il diritto alla indennità di occupazione nei confronti del proprietario di un bene che risulti abbandonato al momento della immissione in possesso da parte dell'ente incaricato dell'esecuzione dell'opera pubblica e non costituisca perciò fonte di alcun reddito attuale per il suo titolare.
Col secondo e il terzo motivo che investono le medesime norme, e che motivi di connessione logica sono suscettibili di esame congiunto, viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 64 e seguenti e 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in base alla considerazione che erroneamente sarebbe stata respinta l'eccezione subordinata, secondo cui l'indennità di occupazione avrebbe dovuto essere commisurata al valore dei frutti naturali del fondo non percepiti nel periodo della sua occupazione, senza necessità di ricorrere al criterio sussidiario dell'interesse legale, dovendo ritenersi del tutto improbabile uno sfruttamento edificatorio di terreni appartenenti, come nella specie, ad una azienda agricola (secondo motivo); si sostiene in subordine, che in ogni caso, pur volendo aderire al criterio di liquidazione sussidiario fondato sugli interessi legali, questi avrebbero dovuto essere calcolati non già sul valore venale dell'area occupata, bensì sull'importo dell'indennità di espropriazione spettante al proprietario, da determinarsi secondo i criteri introdotti dall'art.5 bis della legge 8 agosto 1992, n.359, come, del resto, già
ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 11 novembre 1991, n. 12008) (terzo motivo). La censura merita accoglimento solo nella sua prospettazione subordinata, poiché le ragioni esposte nell'esame del mezzo che precede sono sufficienti per privare di ogni validità il ricorso al criterio del valore dei frutti pendenti non percepiti nella determinazione dell'indennità di occupazione di un suolo edificatorio. Per quanto attiene, invece, alla base di riferimento per il calcolo degli interessi legali, i rilievi mossi dal ricorrente sono fondati alla luce della evoluzione della giurisprudenza in materia.
Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con una recente pronunzia, hanno risolto il contrasto che era venuto a verificarsi in materia ribadendo, con ampiezza di argomentazioni, che l'indennità di occupazione va commisurata all'interesse legale sull'importo dell'indennità di espropriazione spettante per l'area occupata. Tale richiamo appare sufficiente ai fini del decidere non avendo formato oggetto di discussione tra le parti l'orientamento giurisprudenziale venuto a formarsi successivamente alla notificazione del ricorso per cassazione in esame.
Con il quarto motivo si denunzia il difetto di motivazione in ordine ai rilievi critici mossi contro la stima determinata dal consulente tecnico d'ufficio, con particolare riferimento alla determinazione del valore di trasformazione dell'area occupata. La censura non merita accoglimento poiché la sentenza impugnata contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente - ha preso in esame i rilievi mossi contro l'analisi del valore di trasformazione dell'immobile e contro la determinazione dell'utile d'impresa e li ha respinti con una motivazione che si sottrae ad ogni censura per correttezza logica e completezza di argomentazioni (pagg.
6-7 della motivazione).
Passando all'esame del ricorso incidentale, il LL denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ, e 19 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. per aver la sentenza impugnata escluso dalla superficie complessivamente occupata l'area di mq. 800, descritta come roggia nel decreto di occupazione d'urgenza, in base alla considerazione che l'opponente non avrebbe fornito la prova del suo diritto di proprietà sull'area in questione. Sostiene al riguardo che nella relazione di stima della Commissione Provinciale Espropri egli figurava come "ditta occupata" anche con riferimento all'area incensita di mq. 800, qualificata come roggia, e che, in mancanza di contestazioni da parte dell'occupante, nessun onere della prova incombeva a suo carico, dal momento che l'opposizione alla stima introduce una controversia avente a oggetto un diritto di credito e non il diritto di proprietà, la cui prova è richiesta dalla legge solo nella diversa e successiva fase di svincolo e pagamento delle indennità depositate.
La censura merita accoglimento alla luce del disposto dell'art.12, co. 4^, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che demanda solo al prefetto, al quale incombe il rilascio dell'apposito provvedimento di nulla osta, l'accertamento della libertà e della proprietà dell'immobile espropriato (e, rispettivamente, occupato) affinché la Cassa Depositi e Prestiti possa provvedere al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio e di occupazione.
In conclusione sia il ricorso principale, nei limiti meglio innanzi specificati, sia il ricorso incidentale devono essere accolti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice, il quale si conformerà ai seguenti principi di diritto: 1) l'indennità di occupazione di un fondo destinato all'esecuzione di un'opera pubblica va commisurata all'importo degli interessi legali sulla somma corrispondente all'indennità di espropriazione spettante al proprietario;
2) il proprietario di un'area occupata per motivi di pubblica utilità non è tenuto a fornire la prova del suo diritto di proprietà su tutta l'area, o anche su parte di essa, se non ai soli fini del rilascio del nulla osta prefettizio per il pagamento delle somme depositate a titolo di indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti. Al giudice di rinvio viene rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, accoglie il terzo motivo e il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, alla quale rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1999