Sentenza 1 marzo 2007
Massime • 1
In caso di giudizio di patteggiamento, sussiste incompatibilità del giudice che nello stesso procedimento ebbe ad adottare come G.I.P. provvedimenti "de libertate", mentre non è incompatibile il giudice che abbia emesso provvedimenti riguardanti la libertà dell'imputato nel corso dell'udienza preliminare antecedente al giudizio stesso, sulla base dell'applicazione del principio che il pregiudizio per l'imparzialità del giudice a cagione degli atti precedentemente compiuti si determina con riguardo a fasi diverse e successive del procedimento, mentre non si verifica in caso di continuità di fase.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2007, n. 21386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21386 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 01/03/2007
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 968
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 044175/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di CATANZARO;
nei confronti di:
1) OZ CO N. IL 09/02/1958;
avverso ORDINANZA del 27/10/2006 CORTE APPELLO di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto l'annullamento c. r. dell'ordinanza impugnata. RILEVA
Con ordinanza del 27/10/2006 (dep. il 7/11/2006) la Corte di Appello di Catanzaro ha accolto l'istanza di ricusazione presentata dall'imputato LA ZI nei confronti del GIP dr. CC ER rilevando come il GIP, che aveva emesso misura custodiale per tentato omicidio e rigettato l'istanza di scarcerazione per decorrenza-termini non condividendo la nuova qualificazione del reato (derubricato da tentato omicidio in lesioni) operata dal P.M., non potesse giudicare in sede di richiesta di applicazione della pena formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione al reato di lesioni, avendo tale GIP già espresso la sua contraria opinione con i provvedimenti precedentemente adottati.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro con atto dell'11/11/2006, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 34 c.p.p., comma 2, lett. b) per avere la Corte di merito indebitamente ravvisata una incompatibilità in via analogica sulla base di una decisione della Corte Costituzionale (n. 155/96) non pertinente al caso in esame nonché per essersi data della incompatibilità una interpretazione del tutto in contrasto con il sistema normativo, là dove essa finiva per postulare una incompatibilità "interna" tra accertamenti incidentali e decisione finale.
OSSERVA
Il ricorso deve essere rigettato.
Giova premettere che, diversamente da quanto affermato dal P.G. ricorrente, la sentenza della Corte Costituzionale citata nel provvedimento impugnato (sent. n. 155/96) è pertinente al caso in esame, con essa stabilendosi la illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., comma 2 nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato ne' disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il Giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca (ed a maggior ragione: l'applicazione) di una misura cautelare personale, atteso che detto tipo di pronuncia influisce sull'imparzialità del giudizio di merito, vertendo essa sulle condizioni legittimanti la cautela - ossia l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza di esigenze cautelari - e risolvendosi quindi in una anticipazione, sia pure allo stato degli atti disponibili, della decisione sul merito della causa. L'impugnante P.G., e pervero lo stesso requirente P.G. presso questa Corte, hanno in realtà sostenuto la erroneità della decisione della Corte territoriale prospettando bensì una esatta premessa logico- giuridica (quella per la quale non sussiste alcuna incompatibilità quando attività pregiudicante ed attività pregiudicabile avverrebbero nella stessa fase, di guisa che non sarebbe incompatibile al giudizio abbreviato ed al giudizio di applicazione della pena il giudice che avesse deliberato de libertate nel corso della udienza preliminare antecedente al giudizio stesso:
Cass. n. 38053/02 e n. 7589/04) ma tale principio applicando a fattispecie processuale nella specie affatto travisata perché basata sull'assunto che la attività pregiudicante fosse stata quella svolta in sede di udienza preliminare (o comunque dopo l'emissione del decreto di fissazione di tale udienza) e quindi nella fase immediatamente antecedente con la reiezione in data 10/07/2006 della istanza di cessazione della misura custodiale per decorrenza-termini. Dall'esame degli atti risulta infatti che il Giudice ricusato aveva, nella specie, e sempre in funzione di G.I.P. e quindi nel corso della precedente e distinta fase delle indagini preliminari, più volte assunto decisioni comportanti sue valutazioni di merito (procedendo prima - in data 10/1/2006 - alla convalida dell'arresto ed alla emissione della misura della custodia in carcere, poi al rigetto - in data 13/1/2006 - di una istanza di sostituzione della misura coercitiva adottata).
Deve pertanto confermarsi la decisione della Corte di Appello che ha ravvisato una situazione di incompatibilità in relazione alla partecipazione al giudizio ex art. 444 c.p.p. del magistrato che ebbe ad adottare, come GIP, provvedimenti de libertate se pur deve, come sopra indicato, correggersi la motivazione escludendo alcun rilievo pregiudicante alla attività svolta dallo stesso magistrato, come GUP, alla udienza del 10/7/2006, ribadendosi pertanto il principio per il quale deve escludersi l'incompatibilità nel caso in cui le valutazioni "pregiudicanti" e la decisione "pregiudicabile" intervengano nella medesima fase, ed invece affermarsi la stessa le volte in cui esse valutazioni e decisioni siano occorse durante le indagini preliminari, esse integrando una fase del procedimento del tutto autonoma non solo rispetto alla altrettanto autonoma fase dell'udienza preliminare ma anche rispetto all'udienza fissata ex art. 447 c.p.p. nei casi in cui in essa evolva, ad istanza della parte, la fase delle indagini preliminari.
Non è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di ricorso proposto dalla Parte Pubblica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007