Sentenza 5 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di patteggiamento, prima di rendere efficace l'accordo delle parti sulla pena qualora sia stata ritenuta la continuazione tra i reati, il giudice deve verificare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, che non può essere dedotto dalla mera contestualità temporale dei fatti criminosi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2004, n. 46458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46458 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2004 |
Testo completo
464 58 /04 REPUBBLICA ITALIANA Udienza in Camera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO di Consiglio in
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE data 5.x.04
SEZIONE VI PENALE
SENTENZÁ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
N. 1552. Luigi Dott. Sansone Presidente
AMBROSINI , Consigliere
1. Dott. Giangiulio Luciano
2. >> DERIU REGISTRO GENERALE 3. Saverio Felice N. 39184.03MANNINO
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IO SA MA
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica pregio la Corte & abbello di Venezia nel prec pen c. ben. Bougeois, Patricia
avverso la sentenza, inTate 9.11.2003, del Tribunale di Treviso sezione distaccate di Concolieno.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Planie S.MA tett te re stor et
(Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dr. Giovanni Galati che ha concluso per l'annullamento 3.2. contrasmissione atti Tribunale i Treviso
STAMPERIA REALE DI ROMA
con sentenza del 9.4.2003, il Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano, in composizione monocratica, sulla concorde richiesta delle parti, applicava con la diminuente del rito di cui all'art. 444 c.p.p., a BOUGEOIS Patricia la pena di mesi 2 e giorni 28 di reclusione (convertita, ai sensi dell'art. 53 Legge 689/81 in pena pecuniaria pari ad euro 3.344,00, ripartita in 29 rate mensili da euro 110,00 e una da euro 154,00), per il reato di resistenza (ex art. 337 c.p.), in esso unificati i reati di lesione personale continuata (ex artt. 81 cpv., 582 c.p.), ingiuria aggravata continuata (ex artt. 81 cpv.,
594, 61 n. 10 c.p.) e guida di veicolo in stato di ebbrezza (ex art. 186 2° co. c.s.) e rifiuto diessendo incorsa in incidente alla guida dell'autoveicolo sopra indicato
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sottoporsi all'accertamento del tasso alcoolimetrico.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di
Venezia e denuncia:
violazione degli artt. 444, 546, 1° comma lettera e) del codice di procedura penale ed 81
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cpv. del codice penale per avere errato il Giudice dapprima nel ritenere la continuazione tra i reati contestati all'imputata e, successivamente, per aver calcolato due volte la riduzione di un terzo per il rito.
Quanto al primo motivo, il ricorrente rileva che ai fini della configurabilità del reato continuato è necessaria la prova certa che le singole violazioni furono tutte deliberate e volute, almeno a grandi linee, ma pur sempre con una precisa definizione di contorni e circostanze operative, fin dal momento in cui l'agente decise di dare inizio alla sua attività illecita, programmandone la durata, la portata e l'esecuzione, delineandosi, quando tale condizione ricorra, una figura criminosa nuova connotata dall'unicità dell'elemento soggettivo e dalla pluralità di quello oggettivo - che, in quanto rivelatrice di una minore pericolosità sociale, unico essendo stato l'impulso psichico criminoso del soggetto, giustifica un trattamento sanzionatorio più mite di quello conseguente al rigido cumulo materiale delle pene;
non ravvisandosi la ricorrenza di tali presupposti nella presente fattispecie, sul rilievo che la commissione dei reati di resistenza, lesioni ed ingiurie, non possa ritenersi frutto dello stesso "disegno criminoso" che aveva portato l'imputata a guidare in stato di ebbrezza prima ed a rifiutare di sottoporsi all'accertamento del tasso alcoolemico poi.
2 Quanto al secondo motivo, il ricorrente rileva che il Giudice, nel determinare la pena, ha applicato due volte la riduzione di un terzo ex art. 444 c.p.p., prima indicandola t come "meno un terzo ex art. 444 c.p.p." e quindi come "diminuita per il rito".
Il ricorso merita accoglimento.
Invero, il Giudice non poteva rendere efficace il concordato processuale, in punto di ritenuta continuazione tra i reati di resistenza, lesioni ed ingiurie e quelli di cui all'art. 186 commi 2° e 6° c.s., in mancanza della verifica positiva della sussistenza del medesimo disegno criminoso, risultando in punto di diritto insufficiente a giustificarla la contestualità temporale.
È principio di diritto reiteratamente affermato da questa Corte Suprema di
Cassazione che, ai fini della configurabilità della continuazione dei reati, ha rilevanza decisiva l'identità del disegno criminoso, inteso specificamente in senso soggettivo, come ideazione, volizione di uno scopo unitario che dà senso ad un programma complessivo, nel quale si collocano le singole azioni od omissioni, di volta in volta poi commesse con singole determinazioni, sul piano volitivo. Ciò esige, che lo scopo sia sufficientemente specifico, che la rappresentazione dell'agente ricomprenda tutta la serie degli illeciti, che si inquadrano nel programma, concepito nelle sue linee generali ed essenziali, sicché una divergenza essenziale esclude l'illecito o gli illeciti dal disegno criminoso e quindi dalla continuazione;
ed infine, che il programma criminoso sia prefigurato fin dalla consumazione del primo reato, che si assume rientrare nella continuazione, dei quali i singoli reati costituiscono i momenti di attuazione.
L'accentuazione del carattere determinante del medesimo disegno criminoso, nonché il suo carattere soggettivo-psichico - da cui deriva l'esigenza di una più rigorosa prova della sua presenza - riduce l'importanza dell'elemento oggettivo, costituito dall'elemento cronologico e cioè dalla vicinanza o dalla lontananza, sul piano temporale dei diversi illeciti. L'accertamento del disegno criminoso, così individuato sul piano normativo e concettuale, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto.
Peraltro, questa Corte Suprema ha specificato che il "medesimo disegno criminoso", di cui al secondo comma dell'art. 81 cpv. cod. pen., può essere ravvisato
3 solo se la decisione di commettere i vari reati sia stata presa dall'agente in un momento precedente la consumazione del primo e si sia estesa a tutti gli altri, già programmati, sia pure nelle loro linee generali. Pertanto non possono rientrare nella previsione della norma in questione tutti quei fatti costituenti reato che si trovino, rispetto al primo, in un rapporto di mera occasionalità, ovvero siano, con il primo, espressione di una abitualità
o addirittura di un costume di vita. Siffatta occasionalità si riscontra ogni volta che come nella fattispecie il reato (o i reati) successivo venga commesso per effetto
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dell'insorgenza di fattori del tutto estranei, per loro natura, all'iniziale disegno criminoso
(cfr.: Cass. 5.4.2000, n. 3859).
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso.
È da ritenere assorbito dal presente decisum il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2004
Il Consigliere est. Il Presidente Huw J. Mackle
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Chaci oggi 3 O NOV 2004
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