Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 2
La legge 9 dicembre 1977 n. 903, nello stabilire il divieto di lavoro notturno per le donne nelle aziende manifatturiere anche artigianali, contrasta con la direttiva 76/207/CEE (come interpretata dalla Corte di giustizia della Comunità Europea). Essa, pertanto, deve essere disapplicata dal giudice italiano, mentre deve essere applicata nella parte in cui è conforme al dettato della direttiva summenzionata e, cioè, con riferimento al divieto assoluto di lavoro notturno per le donne dal momento dell'accertamento della gravidanza fino al compimento dell'anno di vita del bambino.
La normativa comunitaria entra in vigore nel territorio dello stato quando sussiste il requisito dell'immediata applicabilità. Tale carattere va riferito non solo alla disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, ma anche alle statuizioni risultanti da sentenze interpretative della Corte di giustizia della Comunità Europea ed alle direttive, qualora queste siano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise. In tale caso i singoli possono farle valere innanzi al giudice italiano nei confronti dello Stato, sia che questo non l'abbia tempestivamente recepita sia che l'abbia recepita in modo inadeguato, al fine di ottenere la disapplicazione della norma di diritto interno non conforme alla disciplina comunitaria. Il giudice in tal caso può provvedere direttamente ovvero rimettere la questione alla Corte di giustizia ai sensi dell' art. 177, comma secondo, del trattato di Roma. Tale ultima soluzione è obbligatoria per la corte di cassazione, ex art. 177, terzo comma, sempre che il precetto della norma comunitaria non sia così chiaro da non lasciare alcun ragionevole dubbio sulla sua interpretazione. (Fattispecie in tema di applicabilità di normativa comunitaria alla disciplina del lavoro notturno).
Commentario • 1
- 1. 'Il bollino SIAE non e' dovuto !'Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 16 aprile 2008
Supporti privi di contrassegno SIAE – Effetti della sentenza della Corte di Giustizia 8 novembre 2007, Schwibbert La Corte di Cassazione, con questa fondamentale decisione, valuta per la prima volta gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia dell'8 novembre 2007 sul caso Schwibbert. La Corte di Giustizia aveva chiarito che “le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all'entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 189 del 1983, l'obbligo di apporre sui supporti il contrassegno Siae, costituiscono una regola tecnica che, ove non notificata alla Commissione, è inopponibile al privato”. La Cassazione ora sottolinea che: “In esito alla decisione della Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/1999, n. 9983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9983 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Gennaro Tridico Presidente del 1/7/1999
2. Dott. Aldo Rizzo Consigliere SENTENZA
3. Dott. Antonio Morgigni Consigliere N. 2528
4. Dott. Aldo Fiale Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Amedeo Franco Consigliere N. 04581/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TI ER, n.
9.2.41 Roma avverso la sentenza 4.11.98 del pretore di Frosinone sezione di Alatri;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Geraci, che ha concluso per rigetto del ricorso,
Svolgimento del processo.
Il 4 novembre 1998 il pretore di Frosinone sezione di Alatri ha condannato alla pena di lire due milioni d'ammenda RT NI, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e D. L.vo 19 dicembre 1994, n. 758 per avere adibito,
nella qualità di legale rappresentante della SOC. IMATEX s.p.a., al lavoro notturno cinque dipendenti, in Alatri il 5.2.96. Ricorre l'imputato, deducendo:
1) l'applicabilità della direttiva CEE n. 207 del 9.2.76 che, avendo introdotto il principio di parità tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro, avrebbe determinato la non punibilità della violazione del divieto del lavoro notturno femminile;
2) prescrizione della contravvenzione, verificatasi non alla data dell'accertamento ma tra il 15.03.93 ed il 26.09.95. Motivi della decisione.
Il ricorso va accolto.
1. LA LEGISLAZIONE IN MATERIA.
Va innanzi tutto ricordato che nel 1976 è stata approvata la seguente
Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione dei principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Art. 1
1. Scopo della presente direttiva è l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ivi compreso la promozione, e l'accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro e, alle condizioni di cui al paragrafo 2, la sicurezza principio della parità di trattamento sociale. Tale principio è denominato qui appresso "principio della parità di trattamento".
2. Per garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, il Consiglio adotterà, su proposta della Commissione, disposizioni che ne precisino in particolare il contenuto, la portata e le modalità di applicazione.
Art. 2
3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare quanto riguarda la gravidanza e la maternità.
Art. 5
1. L'applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso.
2. A tal fine, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché: a) siano soppresse le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento;
b) siano nulle, possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali di lavoro, nei regolamenti interni delle imprese nonché negli statuti delle professioni indipendenti;
c) siano riesaminate quelle disposizioni legislative, regolamentarì e amministrativi contrario al principio della parità di trattamento, originariamente ispirate da motivi di protezione non più giustificati;
per le disposizioni contrattuali di analoga natura, le parti sociali siano sollecitate a procedere alle opportune revisioni. Art. 9
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro trenta mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Per quanto riguarda tuttavia l'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), primo periodo, e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), primo periodo, gli Stati membri effettueranno un primo esame e una prima eventuale revisione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi contemplate nel termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva.
Nel 1977 è entrata in vigore in Italia la legge 9 dicembre 1977, n.903 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro",
che così statuisce:
Art. 5
Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali. E divieto di cui al comma precedente può essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazioni a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi. Delle relativa regolamentazione le parti devono congiuntamente dare comunicazione entro quindici giorni all'ispettorato del lavoro, precisando il numero delle lavoratrici interessate. Il divieto di cui al primo comma non ammette deroghe per le donne all'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino.
Art. 16
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 400.000. Nel 1994 è stata approvato il D. L.vo 19 dicembre 1994, n. 758 con effetto dal 26 aprile 1995. Esso all'art. 26 comma 49 ha modificato la pena, prevedendo "l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".
Nell'anno in corso è stata approvata la legge 5 febbraio 1999, n.25, intitolata "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998", che all'art. 17 intitolato "lavoro notturno" ha sostituito l'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 con il seguente testo:
"1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, all'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'uni(o genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni".
2. LEGISLAZIONE ITALIANA: LIMITI DI APPLICABILITÀ
Ciò premesso, occorre stabilire i limiti di applicabilità della pregressa legislazione e di quella ultima alla luce sia dei principi in tema di successione delle leggi penali nel tempo (art. 2 cod. pen.) sia della ricordata legislazione europea.
Al riguardo va ricordato che la normativa del 1999 è frutto dell'adeguamento alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la cui Quinta sezione il 4 dicembre 1997 nella causa C-207/96, tra la Commissione delle Comunità europee, ricorrente, contro la Repubblica italiana, convenuta, ha pronunziato sentenza, con la quale ha "dichiarato e statuito" che:
"la Repubblica italiana - avendo mantenuto in vigore nel proprio ordinamento giuridico disposizioni che stabiliscono il divieto di lavoro notturno per le donne in violazione dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro - è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto comunitario".
A tale decisione si è giunti dopo un complesso iter.
Come è noto, la legge 22 ottobre 1952, n. 1305 aveva ratificato la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro 9 luglio 1948, n. 89 (riguardante il lavoro notturno delle donne nell'industria), il cui art. 3 disponeva che le donne, senza distinzione di età, non possono essere addette al lavoro notturno in nessuna impresa industriale, pubblica o privata, ne' in alcuna filiale di una di queste imprese, fatta eccezione per le imprese in cui prestano attività lavorativa solo i membri di una stessa famiglia.
Di qui la menzionata legge n. 903 del 1977. Al riguardo già con la sentenza 25 luglio 1991 (causa C-345/89, Stoeckel) la Corte di giustizia delle Comunità europee aveva dichiarato che l'art. 5 della direttiva n. 207 del 1976 è sufficientemente preciso per creare a carico degli Stati membri l'obbligo di non stabilire come principio legislativo il divieto del lavoro notturno delle donne, anche se tale obbligo comporta deroghe, mentre non vige alcun divieto di lavoro notturno per gli uomini ed aveva anche affermato che tale statuizione è adeguatamente precisa ed incondizionata per essere fatta valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, onde ottenere la disapplicazione di qualsiasi disposizione nazionale non conforme al suddetto art. 5, n. 1, che sancisce il principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro
Con la sentenza 2 agosto 1993 (causa C-158/91, Levy) la Corte del Lussemburgo aveva, poi, ribadito che il giudice nazionale ha l'obbligo di garantire la piena osservanza dell'art. 5 della direttiva predetta, disapplicando ogni contraria disposizione della normativa nazionale, a meno che l'applicazione di tale disposizione sia necessaria per consentire allo Stato membro interessato di adempiere agli obblighi imposti da una convenzione stipulata con Stati terzi prima dell'entrata in vigore del Trattato CEE. In seguito a tale decisione, la Repubblica italiana nel febbraio 1992 ha denunciato la convenzione OIL n. 89 del 1948, non conforme alla direttiva de qua. Tale denuncia è divenuta effettiva dal febbraio 1993.
L'Italia, però, ugualmente non ha ottemperato ed anzi non ha neppure risposto alla lettera 2 marzo 1994 con cui la Commissione sollecitava il nostro Paese ad adottare i provvedimenti necessari per porre fine alla incompatibilità della legge nazionale con l'art. 5 della direttiva.
Pertanto il 19 giugno 1995 la Commissione stessa ha emanato un parere motivato con cui ha invitato la Repubblica italiana ad emanare i suddetti provvedimenti entro due mesi dalla notifica. Non avendo ricevuto risposta, la Commissione ha proposto ricorso alla Corte, che ha deciso nel modo indicato.
Il giudice europeo in quest'ultima pronunzia ha evidenziato che l'obbligo del giudice nazionale di non applicare la disposizione nazionale contraria all'art. 5 della direttiva risolve un singolo caso ma, non eliminando la normativa, lascia gli interessati da un lato in una situazione d'incertezza riguardo alla loro posizione giuridica e dall'altro esposti ad azioni penali ingiustificate. Ha aggiunto che l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie, anche se direttamente applicabili deve essere risolta tramite disposizioni interne vincolanti con lo stesso valore giuridico di quelle da modificare. Ha, infine, precisato che le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto, la quale esige che, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti.
Il giudice italiano, però, da tempo avrebbe dovuto rispettare la direttiva 207 del 1976, poiché la Corte costituzionale con la sentenza n. 0 389 del 1989 aveva precisato che qualsiasi sentenza della Corte di giustizia che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario e che, quando questo principio viene riferito ad una norma comunitaria avente "effetti diretti" - vale a dire a una norma dalla quale i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti degli Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio - non v'è dubbio che la precisazione o l'integrazione del significato normativo compiute attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di giustizia hanno la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate. La Corte costituzionale aveva altresì osservato che il riconoscimento dell'ordinamento comunitario e di quello nazionale come reciprocamente autonomi, ma tra loro coordinati e comunicanti, porta a considerare l'immissione diretta nell'ordinamento interno delle norme comunitarie immediatamente applicabili come la conseguenza del riconoscimento della loro derivazione da una fonte (esterna) a competenza riservata, la cui giustificazione costituzionale va imputata all'art. 11 della Costituzione ed al conseguente particolare valore giuridico attribuito al Trattato istitutivo delle Comunità europee e agli atti a questo equiparati. Aveva ancora puntualizzato che, mentre gli atti idonei a porre quelle norme conservano il trattamento giuridico o il regime ad essi assicurato dall'ordinamento comunitario - nel senso che sono assoggettati alle regole di produzione normativa, di interpretazione, di abrogazione, di caducazione e di invalidazione proprie di quell'ordinamento - al contrario le norme da essi prodotte operano direttamente nell'ordinamento interno come norme investite di "forza o valore di legge", vale a dire come norme che, nei limiti delle competenze e nell'ambito degli scopi propri degli organi di produzione normativa della Comunità, hanno un rango primario, pur non dando luogo a ipotesi di abrogazione o di deroga, ne' a forme di caducazione o di annullamento per invalidità della norma interna incompatibile.
Tali principi sono stati riferiti dalla Corte, nella pronuncia n. 170 del 1984, ai regolamenti comunitari e con la sentenza n. 113 del 1985 è stata ritenuta l'immediata applicabilità anche delle statuizioni delle sentenze interpretative della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato. Successivamente analoga efficacia è stata riconosciuta, con sentenza n. 389 del 1989, anche alle norme comunitarie come interpretate in pronunce rese dalla medesima Corte in sede contenziosa ai sensi dell'art. 169 del Trattato. Con la sentenza n. 168 del 1991 la Corte costituzionale si è adeguata alla giurisprudenza comunitaria (sent. 22 giugno 1989, in causa 103/88;
sent. 20 settembre 1988, in causa 31/87; sent. 8 ottobre 1987, in causa 80/86; sent. 24 marzo 1987, in causa 286/85) ed ha stabilito che in tutti i casi in cui alcune disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia tempestivamente recepito la direttiva nel diritto nazionale sia che l'abbia recepita in modo inadeguato dinanzi ai giudici nazionali, "onde far disapplicare qualsiasi norma di diritto interno non conforme a detto articolo".
Ha altresì precisato che la ricognizione in concreto dei menzionati requisiti della direttiva costituisce l'esito di un'attività di interpretazione, che il giudice nazionale può effettuare direttamente ovvero rimettere alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 177, secondo comma, del Trattato di Roma;
facoltà, quest'ultima, che, invece, costituisce obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza (art. 177, terzo comma, cit.), sempre che - secondo quanto ritenuto dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia con la sentenza 6 ottobre 1982, in causa 283/81 - il precetto della norma comunitaria non s'imponga con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla sua esegesi. In conclusione deve affermarsi che la normativa comunitaria entra immediatamente in vigore nel territorio dello Stato italiano, quando sussiste il requisito dell'immediata applicabilità. Tale carattere va riferito non solo alla disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, ma anche alle statuizioni risultanti da sentenze interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ed alle "direttive", qualora queste siano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise. In tale caso, i singoli possono farle valere dinanzi al giudice italiano nei confronti dello Stato, sia che questo non l'abbia tempestivamente recepita sia che l'abbia recepita in modo inadeguato, al fine di ottenere la disapplicazione della norma di diritto interno non conforme alla disciplina comunitaria de qua.
Il giudice, quando gli viene rivolta l'istanza di disapplicare la legge italiana, può provvedere direttamente in tal senso ovvero rimettere la questione alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 177, secondo comma, del Trattato di Roma. Tale ultima soluzione è obbligatoria per la corte di cassazione (art. 177, terzo comma, cit.), sempre che (Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 1982, in causa 283/81) il precetto della norma comunitaria non sia così chiaro da non lasciare alcun ragionevole dubbio sulla sua interpretazione.
3. LE LEGGI 903 DEL 1977 E 25 DEL 1999.
In base all'art. 2 cod. pen. se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica quella più favorevole.
Nella specie l'art. 5 della legge n. 903 non poteva essere applicato in ogni sua statuizione, perché - come stabilito dalla Corte di giustizia della Comunità europea - contrario alla disciplina della direttiva n. 207 del 1976. Era conforme alla direttiva soltanto il comma 3, concernente il divieto di lavoro notturno per le donne all'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino.
Infatti la direttiva n. 207 del 1976 all'art. 2 comma 3 stabilisce che essa "non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità". La previgente disposizione italiana, nella parte in cui assicurava la tutela della donna in stato di gravidanza, è conforme alla legislazione comunitaria.
Attualmente andrebbe applicata la legge n. 25 del 1999 che ha sostituito l'art. 5 della legge n. 903 del 1977 con un complesso di previsioni apparentemente più favorevoli all'imputato, in quanto il divieto di ammettere le donne al lavoro notturno è stato limitato al periodo compreso dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino ed è stato previsto il divieto dell'obbligo di prestare lavoro notturno per: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Come si nota subito, l'area dei divieti sanzionati penalmente è stata ampiamente ridotta.
Va, però, osservato che, per contrasto con la direttiva in questione, la legislazione italiana precedentemente vigente, nella specie, non doveva essere applicata, ad eccezione della parte concernente il divieto di lavoro notturno dal momento dell'accertamento della gravidanza fino al settimo mese di vita del bambino (tale limite è stato portato ad un anno, ma per i fatti commessi antecedentemente è più favorevole la legge previgente). Va, dunque, affermato che la legge 9 dicembre 1977, n. 903, nello stabilire il divieto di lavoro notturno per le donne nelle aziende manifatturiere anche artigianali, contrasta - secondo l'interpretazione data dalla Corte di giustizia della Comunità europea con la sentenza 4 dicembre 1997 nella causa C-207/96 - con la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE. Essa, pertanto deve essere disapplicata dal giudice italiano. Deve, invece, essere applicata nella parte in cui è conforme al dettato della direttiva summenzionata e, cioè, con riferimento al divieto assoluto (la direttiva, infatti, stabilisce all'art. 2 che essa non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità) di lavoro notturno per le donne dal momento dell'accertamento della gravidanza fino al compimento dell'anno di vita del bambino (settimo mese d'età per i fatti avvenuti prima della vigenza della legge n. 25 del 1999). Nella specie, però, non è possibile ritenere la configurabilità di questa previsione, poiché manca qualsiasi forma di indagine sul punto e, quindi, di contestazione.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, 1 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 1999