Sentenza 28 settembre 2000
Massime • 3
Con la modifica dell'art. 5 della Convenzione europea di estradizione, concernente i reati fiscali, intervenuta ai sensi dell'art. 2 del secondo Protocollo addizionale (sottoscritto a Strasburgo il 17 marzo 1978, reso esecutivo in Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 755 ed entrato in vigore in Norvegia l'11 marzo 1987), anche per il reato di contrabbando è consentita l'estradizione, qualora entrambi gli ordinamenti ne prevedano la punizione con pena restrittiva della libertà non inferiore a un anno, requisito che deve intendersi riferito alla pena edittale massima.
In tema di estradizione per l'estero, per valutare se ai sensi dell'art. 5 della Convenzione Europea di estradizione in tema di reati fiscali, il fatto in ordine al quale viene richiesta l'estradizione sia punito dalla legge italiana con pena detentiva non inferiore ad un anno, l'autorità giudiziaria italiana deve tenere conto di tutti gli elementi che emergono dalla documentazione trasmessa a sostegno della richiesta di estradizione, e non è affatto vincolata da quanto esposto dal mandato di cattura.
A seguito della depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale operata dall'art. 25 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, la violazione dell'art. 282 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, punita con la pena della multa da due a dieci volte i diritti di confine dovuti, costituisce illecito amministrativo se l'ammontare di detti diritti di confine non superi lire sette milioni e non ricorrano le circostanze indicate dall'art. 295, comma secondo, come previsto dall'art. 295 bis, introdotto dall'art. 25 d. lgs. cit. Ai fini della estradizione per l'estero, assume, quindi, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione Europea in tema di estradizione, concernente i reati fiscali, importanza decisiva che la concreta fattispecie dell'illecito secondo la legge italiana, esuli dalla previsione che dà vita al semplice illecito amministrativo e dia luogo, invece, a un reato punibile con la pena restrittiva di almeno un anno riferito alla pena edittale massima. (Nel caso è stato giudicato corretto l'operato del giudice di merito che ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per l'estradizione, ricorrendo l'aggravante di cui all'art. 295, comma secondo, lett. C, per la quale il reato è sanzionato con la pena della reclusione da tre a cinque anni).
Commentario • 1
- 1. Convenzione europea di estradizione e informazioni integrative (Cass. 17406/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2000, n. 3556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3556 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 28/09/2000
Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
Dott. RENATO FULGENZI Consigliere N. 3556
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LUCIANO DERIU Consigliere N. 19543/2000
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ME JO WI, nato ad [...] l'[...], avverso la sentenza 13 aprile 2000 della corte d'appello di Roma;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Dr. Renato Fulgenzi;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dr. Antonio Siniscalchi, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
sentito il difensore, avv. Camillo Loriedo del foro di Roma, OSSERVA
JO WI ME, a mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d'appello di Roma con la quale sono state ritenute sussistenti le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata nei suoi confronti dal governo norvegese.
Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2/1 della convenzione europea di estradizione, secondo il quale possono dare luogo a estradizione "i fatti puniti, dalle leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta, con una pena restrittiva della libertà... nel massimo non inferiore ad un anno o con una pena più severa". Premesso che il fatto per il quale avrebbe dovuto essere giudicato era descritto nel capo d'imputazione redatto dalla Procura di Stato norvegese come violazione all'art. 66 della legge doganale ("per aver introdotto nel Paese prodotti al di fuori del controllo della dogana in violazione delle norme doganali, o aver contribuito a questo") e doveva considerarsi aggravato in considerazione del volume dei prodotti illecitamente importati, nonché della loro destinazione alla vendita, il ricorrente osserva che nell'ordinamento italiano il fatto medesimo configura l'ipotesi delittuosa semplice di cui all'art. 282 DPR 23.1.1993 n. 43, punibile con la sola pena della multa, non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle aggravanti previste dal successivo art. 295.
Arbitraria appare pertanto, secondo la difesa dell'ME, la forzatura interpretativa operata dalla corte d'appello per dimostrare la sussistenza dell'aggravante di cui alla lettera c) dell'ultimo articolo citato: il riferimento a presunte falsificazioni dei documenti di importazione doganale non era infatti contenuto nel capo d'imputazione ma soltanto nella "descrizione del caso" contenuta nella domanda di estradizione, in cui si leggeva che "autorità doganali tedesche hanno svelato come un documento di importazione doganale (TI-dokument) utilizzato durante uno dei trasporti fosse falso."
Si trattava, quindi, non di un elemento indiziario accertato dall'autorità procedente, ma di una mera notizia priva di qualsiasi verifica e fornita da autorità di altro stato presumibilmente in via del tutto informale.
Il ricorso è privo di fondamento.
Le questioni tradizionalmente sollevate in dottrina e giurisprudenza nell'esame del principio della doppia incriminabilità (o previsione bilaterale del fatto) sancito dall'articolo 2, primo comma, della convenzione europea di estradizione (oltre che dall'articolo 13, secondo comma del codice penale) vertono intorno al concetto di
"fatto", in ordine al quale si pongono in rilievo le differenze definitorie, quelle concernenti le sanzioni applicabili nonché la questione della punibilità in astratto o in concreto. Come bene osserva autorevole dottrina, la ratio del principio in questione consiste nella ricerca di garanzia per il soggetto da estradare: che il fatto debba essere previsto come reato nello Stato richiedente è implicito nel fondamento stesso dell'estradizione, mentre la circostanza che debba esserlo anche nello Stato richiesto è un portato dell'esigenza di verifica dell'accettabilità dell'ordinamento del richiedente attraverso un confronto con quello dello Stato a cui la richiesta viene indirizzata.
Con la modifica dell'art. 5 della convenzione europea, concernente i reati fiscali, intervenuta ai sensi dell'art. 2 del secondo Protocollo addizionale (sottoscritto a Strasburgo il 17.3.78, reso esecutivo in Italia con legge 18.10.84 n. 755 ed entrato in vigore in Norvegia l'11.3.87) anche per il reato di contrabbando è consentita l'estradizione, qualora entrambi gli ordinamenti ne prevedano la punizione con pena restrittiva della libertà non inferiore ad un anno, requisito che deve intendersi riferito alla pena edittale massima (Sez. I, 20.12.89, Grandia, rv. 182890). Il ricorrente, cui si fa carico di avere importato dall'Italia in Norvegia, attraverso la Svezia, un totale di 903.910 litri di alcool puro al 95% senza dichiararli in dogana, sostiene che l'unica aggravante contestatagli dalla Procura di Stato norvegese è quella relativa al "volume ed ai prodotti destinati ad essere venduti", non prevista dagli artt. 282 ss. del DPR 23.1.1973 n. 43. L'aggravante di cui all'art. 295/2, lett. C (per la quale si prevede la pena della reclusione da tre a cinque anni "quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione") è quindi determinante nel caso in esame, posto che, a seguito della depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale operata dall'art. 25 D.Lgs. 30.12.99 n. 507, la violazione dell'art. 282 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, punita con la pena della multa da due a dieci volte i diritti di confine dovuti,.costituisce illecito amministrativo "se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non supera lire sette milioni e non ricorrono le circostanze indicate dall'art. 295, secondo comma") (art. 295-bis, introdotto dall'art. 25 D.Lgs. cit.). Ciò premesso, ritiene questa Corte che in ordine alla decisione sull'estradabilità del ricorrente Hammer è sufficiente che il fatto costituisca reato (punibile con pena detentiva non inferiore ad un anno) sia per la legge norvegese che per quella italiana, mentre non ha alcuna rilevanza che esso sia punito diversamente o che sia prevista una diversa disciplina delle circostanze aggravanti (Sez. I, 14.9.95, rv. 202384; Sez. V, 9.4.84, Kirkaldy, Cass. pen. '85,2062). Ritiene inoltre questa Corte che, per valutare se il fatto in ordine al quale viene richiesta l'estradizione sia punito dalla legge italiana con pena detentiva non inferiore ad un anno, l'autorita' giudiziaria italiana deve tenere conto di tutti gli elementi che emergono dalla documentazione trasmessa a sostegno della richiesta di estradizione, e non sia affatto vincolata a quanto esposto nel mandato di cattura.
Incidentalmente va peraltro osservato come non corrisponda a verità l'asserzione del ricorrente secondo cui solo nell'esposizione dei fatti (art. 12/2, lett. B) della convenzione europea di estradizione) si fa cenno a presunte falsificazioni dei documenti doganali;
precisi riferimenti a queste ultime si trovano anche nel mandato di cattura emesso il 16.6.99 dal giudice istruttore norvegese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2000