Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2000, n. 3556
CASS
Sentenza 28 settembre 2000

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Con la modifica dell'art. 5 della Convenzione europea di estradizione, concernente i reati fiscali, intervenuta ai sensi dell'art. 2 del secondo Protocollo addizionale (sottoscritto a Strasburgo il 17 marzo 1978, reso esecutivo in Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 755 ed entrato in vigore in Norvegia l'11 marzo 1987), anche per il reato di contrabbando è consentita l'estradizione, qualora entrambi gli ordinamenti ne prevedano la punizione con pena restrittiva della libertà non inferiore a un anno, requisito che deve intendersi riferito alla pena edittale massima.

In tema di estradizione per l'estero, per valutare se ai sensi dell'art. 5 della Convenzione Europea di estradizione in tema di reati fiscali, il fatto in ordine al quale viene richiesta l'estradizione sia punito dalla legge italiana con pena detentiva non inferiore ad un anno, l'autorità giudiziaria italiana deve tenere conto di tutti gli elementi che emergono dalla documentazione trasmessa a sostegno della richiesta di estradizione, e non è affatto vincolata da quanto esposto dal mandato di cattura.

A seguito della depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale operata dall'art. 25 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, la violazione dell'art. 282 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, punita con la pena della multa da due a dieci volte i diritti di confine dovuti, costituisce illecito amministrativo se l'ammontare di detti diritti di confine non superi lire sette milioni e non ricorrano le circostanze indicate dall'art. 295, comma secondo, come previsto dall'art. 295 bis, introdotto dall'art. 25 d. lgs. cit. Ai fini della estradizione per l'estero, assume, quindi, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione Europea in tema di estradizione, concernente i reati fiscali, importanza decisiva che la concreta fattispecie dell'illecito secondo la legge italiana, esuli dalla previsione che dà vita al semplice illecito amministrativo e dia luogo, invece, a un reato punibile con la pena restrittiva di almeno un anno riferito alla pena edittale massima. (Nel caso è stato giudicato corretto l'operato del giudice di merito che ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per l'estradizione, ricorrendo l'aggravante di cui all'art. 295, comma secondo, lett. C, per la quale il reato è sanzionato con la pena della reclusione da tre a cinque anni).

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  • 1Convenzione europea di estradizione e informazioni integrative (Cass. 17406/12)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2000, n. 3556
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3556
Data del deposito : 28 settembre 2000

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