Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, con l'individuazione della volontà delle parti, è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che, interpretando l'art. 51 c.c.n.l. 1990/92 per i dipendenti della società Ferrovie dello Stato, aveva ritenuto che la citata norma contrattuale tenesse distinto il riposo settimanale dalle festività e quindi aveva respinto la domanda del dipendente turnista che, allegando tale equiparazione, aveva domandato il pagamento di una giornata di retribuzione per non aver goduto la domenica del naturale giorno di riposo settimanale)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE IS TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SENECA 10, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DANESE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO FRANCESCHELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RIZZACASA, rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTO COSENTINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 234/96 del Tribunale di PESCARA, depositata il 10/06/96 R.G.N. 66/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16 maggio 1996, il Tribunale di Pescara, decidendo sull'appello proposto dal sig. VA De EL avverso la decisione del pretore, rigettava la domanda dello stesso De EL diretta ad ottenere la condanna della soc. Ferrovie dello Stato s.p.a. ad erogargli un indennizzo per la maggiore penosità per il lavoro prestato nelle domeniche ed il compenso per riposi settimanali lavorati.
Il Tribunale osservava innanzi tutto che il compenso per il lavoro domenicale effettuato dai dipendenti ferroviari era regolamentato dalla contrattazione collettiva mediante la previsione del c.d. soprassoldo e che il giudice non poteva sostituire la sua valutazione a quella contenuta nella disciplina collettiva, la quale, all'art. 47 c.c.n.l. 1990/92, aveva tenuto in debita considerazione il compenso aggiuntivo per il lavoro domenicale. Quanto all'equiparazione, operata dal Pretore tra giorni festivi e giorni ordinari di riposo settimanale, il Tribunale riteneva, poi, che l'art. 51 del richiamato contratto collettivo distingue radicalmente due diverse categorie di "festività", in precedenza predeterminate, riservando alle "festività di cui al punto 1.b)" una specifica disciplina, con la previsione - in caso di prestazione dell'attività lavorativa - di un compenso corrispondente alla retribuzione per lavoro straordinario festivo "ovvero, in alternativa, il recupero del riposo con l'ulteriore corresponsione della differenza tra la misura del compenso per lavoro straordinario festivo e quello per lavoro straordinario feriale". Al contrario, nel caso di prestazione di attività nel giorno di riposo settimanale "di turno", al dipendente è riconosciuto soltanto il "diritto al recupero di tale riposo senza alcuna corresponsione di ulteriori provvidenze".
Avverso la sentenza del Tribunale, VA De EL ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La s.p.a. Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni resiste con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dall'art. 1 legge 31 marzo 1954 n.90, in relazione alla sentenza n. 16 del 1987
della Corte Costituzionale e al diritto vivente enunciato dalla Corte di Cassazione come indirizzo costante ed all'art. 36 della Costituzione, con riferimento all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente critica la sentenza impugnata per essersi
"arroccata nell'incensurabilità del giudizio di merito delle organizzazioni sindacali" e per avere ritenuto inammissibile qualsiasi valutazione sulla determinazione dell'entità del "soprassoldo domenicale". Ritenendo, in tal modo, satisfattiva della maggiore penosità del lavoro domenicale l'erogazione di un compenso, indifferenziato per tutti i lavoratori, al di là delle prime due ore di lavoro, "senza considerare affatto la ricorrenza del lavoro domenicale per i cosiddetti turnisti, a fronte di altri settori lavorativi, laddove la giornata di lavoro risulta essere del tutto occasionale".
La censura è infondata.
Questa Corte ha più volte affermato il principio che i lavoratori, i quali prestino la propria opera di domenica e godano del riposo settimanale dopo sette giorni (o più) di lavoro continuo (in legittima deroga sia al principio della coincidenza del riposto settimanale, sia al principio della cadenza di tale riposo dopo sei giorni di lavoro consecutivo) hanno diritto e alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale e alla maggiorazione per il lavoro prestato nel settimo giorno, salvo che la disciplina contrattuale collettiva non preveda indennità o benefici destinati a compensare contemporaneamente la penosità del lavoro domenicale e la mancata fruizione del riposo nel settimo giorno (v. fra le tante: Cass. n. 2702/93; n. 6446/94; n. 2303/98). Ha altresì statuito che, per le attività in esso indicate, l'art. 5 legge 22 febbraio 1934 n. 370 (sul riposo domenicale e settimanale)
consente lo spostamento del riposo settimanale ad un giorno diverso dalla domenica e, nei limiti di cui all'art. 36 Cost., la protrazione del lavoro per oltre sei giorni (cfr. Cass. n. 9409/91). Il lavoratore turnista che presti, però, la propria opera per sette o più giorni consecutivi, godendo complessivamente di riposi in ragione di uno la settimana, ha diritto - come precisato - ad un distinto compenso per l'ulteriore penosità del lavoro prestato per più di sei giorni consecutivi, ma quest'ultimo compenso non deve essere determinato con riferimento alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, in quanto - essendo mediamente rispettata la cadenza dei riposi per ogni settimana di attività - il lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo non è lavoro prestato in più rispetto a quello contrattualmente dovuto e non può pertanto essere qualificato come lavoro straordinario (così da ultimo: Cass. n. 2303/98; v. anche: Cass. n. 6446 del 1994, anche se non manca qualche decisione di segno contrario:
cfr. Cass. n. 2702/93). Pertanto, ove il lavoratore chieda - in relazione a prestazioni lavorative comportanti turni di lavoro di sette giorni consecutivi con riposo compensativo - maggiori compensi di quelli già corrisposti in conformità al contratto collettivo, il giudice deve accertare se i compensi previsti in detto contratto in ragione di tale distribuzione temporale abbiano anche la funzione di compensare siffatto tipo di gravosità, inerendo tale verifica alla fattispecie costitutiva del diritto azionato (Cass. n. 3634/96; n. 2303/98, cit.).
Ed alla stessa conclusione (può e) deve pervenirsi per il lavoratore che abbia prestato, a seguito di turni, servizio di domenica per giustificare esigenze attinenti al tipo di attività del datore di lavoro, perché - anche in tale caso - la maggiore penosità della prestazione "che si presume iuris et de iure, può trovare un riconoscimento nella disciplina contrattuale attraverso una specifica maggiorazione in considerazione di detto disagio" (così:
Cass. n. 2303/98, cit.; v. anche: Cass. n. 1741/91;
n.4400/88 ed altre).
Alla luce di questi principi, non merita alcuna censura la sentenza impugnata che, con una motivazione congrua e perfettamente in linea con l'insegnamento di questa Corte ha posto in evidenza che specifiche clausole della contrattazione collettiva (in particolare l'art. 47 c.c.n.l. 1990/92), applicabile alla fattispecie in esame, erano dirette proprio a compensare equamente il sacrificio del riposo settimanale, ossia la "perdita delle occasioni di vita non lavorativa, perdita ...
subita ... con il protrarsi della prestazione domenicale al di là delle prime due ore di lavoro".
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 44 c.c.n.l. 1987/89 e 51, 1 comma, c.c.n.l. 1990/92, in relazione agli artt. 1362 e seg. sull'interpretazione dei contratti ed all'art. 36 Cost., nonché degli artt. 414 e 416 c.p.c.; il tutto in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., il ricorrente richiama le "note difensive di 1 grado, già ribadite nella fase dell'impugnazione", rilevando che la società, attuale resistente, era decaduta "da ogni eccezione e contestazione sulla specifica domanda" di esso ricorrente.
Aggiunge che il Tribunale ha effettuato "una esegesi della normativa del C.C.N.L. del tutto arbitraria", poiché ha erroneamente equiparato il giorno destinato al riposo a quello festivo. Secondo il ricorrente, infatti, le parti sociali hanno convenzionalmente considerato festivi esclusivamente i giorni destinati al turno di riposo settimanale (che non può coincidere con la domenica), sicché "il ferroviere privato del naturale giorno di riposo domenicale, per effetto della istituzione dei turni settimanali, che è giorno festivo, viene compensato con il riconoscimento come festivo del giorno di riposo settimanale".
Conseguentemente - conclude il ricorrente - essendo per il ferroviere, la domenica il giorno di riposo, esso non appare satisfattivo "della maggiore gravosità insita nel lavoro domenicale"; tanto più che la coincidenza tra festività annuale (diversa dalla domenica) e giorno di riposo settimanale di turno, regolarmente goduto, dà al ferroviere diritto - secondo la previsione collettiva - "ad un'altra giornata di vacanza oppure, se non usufruita nei 30 giorni, al pagamento di una giornata con retribuzione normale".
Anche il secondo motivo è infondato.
Ed invero, a fronte di un'interpretazione delle norme contrattuali, la parte che denuncia l'erronea determinazione, in sede di merito, della volontà negoziale, è tenuta a denunciare quali canoni ermeneutici o quali criteri interpretativi siano stati violati. In mancanza, l'individuazione della volontà contrattuale che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito, è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle propugnate dalla parte, bensì allorché esse manchino o siano insufficienti ovvero siano inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (cfr. fra le altre: Cass. n. 3370/96, n. 1185/96; n. 7272/94; n. 2303/98; n. 4592/98 in motivazione). Nel caso di specie, il Tribunale ha interpretato in modo corretto, sul piano logico-giuridico, le disposizioni del contratto collettivo (art. 51 c.c.n.l. 1990/92), sottolineando che il comma 8 di detto articolo distingue, formalmente, all'interno della generale categoria delle "giornate comunque non lavorative, il riposo settimanale dalle festività; con ciò, ponendo in evidenza la diversità delle due ipotesi (riposo settimanale e diversità), previste dalla normativa pattizia collettiva e l'accostamento delle medesime" in funzione meramente ricognitiva dei soli giorni dell'anno in cui il lavoratore deve ritenersi legittimamente dispensato dalla prestazione della propria attività lavorativa".
Con la conseguenza che al De EL non spettavano i richiesti ulteriori emolumenti.
Il ricorrente, in contrario, si è limitato ad addurre,, in forma generica, che il giudice di appello ha operato una falsa interpretazione della disposizione della contrattazione collettiva, senza farsi carico di indicare le insufficienze o carenze della motivazione della sentenza impugnata ovvero quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati.
Nè vale per andare in contrario avviso sostenere che, sulla specifica domanda articolata, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dal lavoratore (domanda concernente il mancato pagamento dei compensi per riposi settimanali lavorati), la società Ferrovie dello Stato non aveva contestato specificamente il fondamento di detta domanda, incorrendo, in tal modo, nella decadenza prevista dall'art. 416 c.p.c. È sufficiente, al riguardo, ricordare che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per insegnamento costante della giurisprudenza, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame dei punti decisivi e non può essere prospettato - come nel caso di specie - con censure che investano - senza indicare dati obiettivi acquisiti alla causa di cui sia mancata la valutazione - la ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante il coordinamento dei vari elementi probatori (ex plurimis:
Cass. 685/95; n. 1161/95 ed altre). Quanto alla dedotta preclusione, occorre rilevare che nel rito del lavoro, la preclusione stabilita dall'art. 416 c.p.c. (secondo comma) per le domande riconvenzionali e per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, che non siano state proposte dal convenuto con la memoria di costituzione, non si estende alle eccezioni improprie o mere difese, dirette alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda (Cass. n. 7630/96; n. 11736/95; n. 7447/94 ed altre). Conseguentemente, non essendo prevista, nel caso di contestazione generica (o di mancata contestazione), alcuna sanzione di decadenza, tale contestazione può essere fatta in qualsiasi momento. In sintonia con questi principi, il Tribunale di Pescara ha correttamente escluso ogni decadenza della società attuale resistente. In conclusione, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare la totale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 6 luglio 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 3 FEBBRAIO 1999.