Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 939
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, con l'individuazione della volontà delle parti, è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che, interpretando l'art. 51 c.c.n.l. 1990/92 per i dipendenti della società Ferrovie dello Stato, aveva ritenuto che la citata norma contrattuale tenesse distinto il riposo settimanale dalle festività e quindi aveva respinto la domanda del dipendente turnista che, allegando tale equiparazione, aveva domandato il pagamento di una giornata di retribuzione per non aver goduto la domenica del naturale giorno di riposo settimanale)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 939
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

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