Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 14984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14984 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. Sole per diritti € 1,55 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 4984/02 il 24.0.11.2002- LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE IL CANCELLIERE Danno da illecito SEZIONE TERZA Extracontrattuale -insidia- Composta dagli I) R.G.N. 13529/01 Presidente Dott. Angelo Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Cron.35101 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere SEGRETO Consigliere Rep. 3887 Dott. Antonio Ud. 07/06/02 AMATUCCI Rel. Consigliere Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AN, elettivamente domiciliato in 8. presso lo studio dell'avvocato ROMA VIA ASIAGO STANISLAO AURELI, che 10 difende unitamente all'avvocato FRANCESCO COSTANTINO, con procura speciale del Dott. Notaio Sergio Bertolini Bologna 4/5/2001, REP.N.299565; CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
COMUNE DI RAVENNA, in persona del Sindaco Widmer Mercatali, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 46, presso l'Avvocato PATRIZIA PROPERZI che2002 1322 unitamente all'Avvocato GIANFRANCO РАРА, lo difende 1 giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 54/01 del Tribunale di RAVENNA, emessa il 5/10/2000, depositata il 23/01/01; RG.750/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato AURELI STANISLAO;
udito l'Avvocato PAPA GIANFRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 34/2001 il tribunale di Ravenna ha rigettato il gravame di NI RE avversO la sentenza n. 133/99 del locale pretore, reiettiva della domanda dal medesimo proposta (nel 1996) nei con- fronti del comune di Ravenna, volta al risarcimento dei danni (indicati in L. 8.000.000) riportati dalla pro- pria autovettura, ribaltatasi (nel 1994) a causa di una profonda buca nel manto stradale, la cui non segnalata presenza integrava - a dire del RE - gli estremi dell'insidia. Ha ritenuto il tribunale che non ricorrevano né gli estremi dell'invisibilità della buca, avendo lo stesso 2 attore dichiarato di averla avvistata da una certa di- stanza", né quello dell'imprevedibilità del pericolo, } in relazione allo stato di grave dissesto della strada, affrontata dal RE a velocità tutt'altro che moderata. Ricorre per cassazione NI RE, affi- dandosi ad un unico motivo, cui il comune di Ravenna resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. E' dedotta violazione e falsa applicazione del- 1'rt. 2043 c.c., nonché omessa ed insufficiente motiva- zione su un punto decisivo della controversia. Sostiene il ricorrente che "ha errato il tribunale nel non tenere in conto che la presenza di altre buche sulla strada, sicuramente diverse da quella che ebbe a provocare il sinistro, non può assurgere ad esimente della responsabilità per la presenza di un ostacolo di- verso e pericoloso e, quindi, con connotati diversi da quelli delle altre irregolarità pure presenti sul manto stradale". Afferma che illogicamente il tribunale ha omesso di considerare che anche chi sia consapevole del pericolo possa avere una rappresentazione diversa da quella rea- le e che, nella specie, non poteva essere imputato al ricorrente di non aver fatto nulla per evitare la buca 3 che determinò l'incidente e che, nella sua rappresenta- zione della realtà, "avrebbe dovuto essere come tutte le altre già affrontate e superate". Imputa, infine, al giudice del gravame di aver as- sunto a parametro di valutazione del comportamento del danneggiato il grado di pericolosità apparente e non quello reale.
2. Il ricorso è infondato. Le considerazioni del ricorrente avrebbero potuto cogliere nel segno solo se fosse risultato in fatto che la buca che provocò l'incidente (secondo il controri- corrente a seguito di una sterzata e di una controster- zata del RE) si presentava come assolutamen- te abnorme in relazione allo stato complessivo della strada (che il controricorrente afferma fosse sterrata) e che il ricorrente, pur avendola avvistata, non avreb- be potuto né visivamente percepirne né immaginarne la straordinaria profondità. Ma in ricorso non si sostiene che tanto emergesse dalle risultanze istruttorie. Anzi, la sentenza gravata espressamente esclude, sulla base della documentazione fotografica prodotta, che la buca fosse di profondità tale da determinare di per sé l'incidente. In siffatto contesto non è affatto irragionevole il tribunale abbia ritenuto, con apprezzamento di che 4 fatto in se stesso incensurabile, che la buca era Sata avvistata qual era (il che è sufficiente ad escludere il requisito della invisibilità dell'ostacolo alla mar- dunque, della sussistenza di un'insidia) e che,cia e, inoltre, la sua presenza fosse anche prevedibile in re- lazione allo stato di dissesto della strada ed alla presenza di altre numerose buche lungo il tratto già percorso dal RE.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 1025,00/ Roma, 7 giugno 2002 Il presidente L'estensore Angel Juition Милий IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCEL Innocenzo Battista F Oggi 24 OTT. 2002 IL CANCELLIERY Innocenz うた 118.01.2002 лодт 129,11 20,66 AGENZI ELIAS ROMA, 2, 456T Rege 149,77 Cin54711 (euro.CENT FILIPPO Giudiziari| Resp CHINI)