Sentenza 26 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2002, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
E IN NOME E POPOLO I ALIAN02798/02 6 8 N 9 O 1 I 5 / Z . 4 / A N A 6 R I 2 T R . S B R I . A P G L . T L E D U A R L B . E I B A D R A D I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T T S Oggetto A E N ) E I T 3 Rie. Ma r. S 1 N R SEZIONE TRIBUTARIA E . E A N T C A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23391/99 Presidente SACCUCCI Dott. Bruno Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Cron.6559 AMARI Consigliere Dott. Eugenio Rep. DI PALMA Rel. Consigliere Dott. Salvatore Ud. 12/11/01 ConsigliereDott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: TI RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIIO 32, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO MALORNI, che lo difende, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO ROMA SUCCESSIONE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 2242 avversO la sentenza n. 138/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 31/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ricorso alla Commissione tributaria di I° grado di Roma, spedito a mezzo del servizio postale in data 7 aprile 1988, AR GN impugnò l'ingiunzione n.52656/88, emessa dall'Ufficio del Regi- stro-Successioni di Roma con la quale gli si ordinava il pagamento della somma di £.2.382.600, a titolo di imposta di successione ed interessi chiedendone l'annullamento e deducendo, in particolare, che, in re- lazione alla successione di SA GN, egli, in data 28 novembre 1982, aveva presentato domanda di con- dono, ai sensi degli artt. 31 e SS. del d.l. n.429 del 1982, conv., con mod., nella legge n.516 del 1982, per la definizione delle controversie pendenti dinanzi alla Commissione tributaria di I° grado di Roma, aventi ad oggetto precedenti avvisi di liquidazione ed ingiunzio- ni;
e che aveva provveduto al pagamento della somma do- vuta in base alla legge di condono;
2 che, in contumacia dell'Ufficio, la Commissione provinciale di Roma, con sentenza tributaria n. 681/52/97 del 20 febbraio 1998, rigettò il ricorso, rilevando, tra l'altro, che il ricorso medesimo era stato presentato (in data 7 aprile 1988) oltre il ter- mine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato (28 gennaio 1988); e che, quanto al merito, le motivazioni addotte erano del tutto irrilevanti e, soprattutto, non sorrette da alcuna prova documentale;
che avverso tale sentenza il GN propose ap- pello, deducendo che il termine di sessanta giorni dal- la notificazione dell'atto impugnato non doveva inten- dersi perentorio;
e, nel merito, che la definizione ri- chiesta nel 1982 non poteva non estendersi a tutte le ingiunzioni successive, ivi compresa quella impugnata;
- che instò che, in contraddittorio con l'Ufficio per la reiezione del gravame la Commissione tributa- - sentenza n. 138/32/98 del 31 ria regionale di Roma, con decisione di primo grado e ottobre 1998, confermò la dichiarò inammissibile il ricorso introduttivo, rile- vandone la tardiva proposizione e confermando la natura perentoria del termine stabilito dall'art.16 comma 5 del d. P.R. n. 636 del 1972; che avverso tale sentenza AR GN ha pro- posto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo 3 di censura;
che il Ministro delle Finanze, cui il ricorso è stato notificato il 3 dicembre 1999, si è costituito con atto depositato in data 20 marzo 2000. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Art. 360 c.p.c.: Violazione e falsa applicazione comma 1 n. 3 dell'art.16 D. P. R. 636/72, nonché dell'art.140 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo, contrariamente a quanto affermato dai Giu- dici a quibus, la tempestività della proposizione del ricorso introduttivo avvenuta in data 7 aprile 1988, tenuto conto che la notificazione dell'ingiunzione im- pugnata sarebbe stata eseguita, come emergerebbe dalla relativa relazione, non già in data 28 gennaio 1988, bensì il successivo 13 febbraio ai sensi dell'art.140 cod. proc. civ.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissi- bile, in quanto, con esso, si solleva una questione la tempestività della proposizione del ricorso intro- duttivo del presente giudizio sulla base di una ra- gione (le concrete modalità di esecuzione della notifi- cazione dell'ingiunzione impugnata) mai dedotta prima del presente ricorso;
che, infatti a fronte della intempestività del 4 ricorso introduttivo, affermata dai Giudici di primo grado - l'attuale ricorrente ha dedotto, quale motivo d'appello sul punto, la natura non perentoria del ter- mine stabilito dall'art.16 comma 5 del d. P.R. n. 636 del 1972; - che tenuto conto della circostanza che il Mini- stro delle Finanze non ha sostanzialmente svolto alcuna attività difensiva (l'Avvocatura Generale dello Stato non è nemmeno comparsa all'odierna udienza di discus- non sussistono i presupposti per regolare lesione) spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 12 novembre 2001 Il Presidente Il relatore ed estensore асчист Delive ther ино Bruno Saccucci Salvator IL CANCELLIERE C1 CE ST DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 FEB. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 CE ST 5