Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 1
Il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la dichiaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgano a fortiori le stesse conseguenze che derivano dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa.
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 36338 del 23https://www.laleggepertutti.it/
- 2. Sentenza Cassazione Civile n. 5455 del 18https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/1999, n. 4595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4595 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DO LU in proprio e nella qualità di Amministratore e Consocio della S.n.c. FIAD NAUTICA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE NEGLIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
(RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO);
avverso il provvedimento del Tribunale di CIVITAVECCHIA R.G. n. 92/96, depositato il 22/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Salvatore NEGLIA, difensore del ricorrente che insiste nell'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI che ha concluso per inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27.07.95 AN AD, amministratore e consocio del rimessaggio "Fiad" s.n.c. sito in Fiumicino (RM) - premesso che era stato nominato custode giudiziario della motobarca a vela, due alberi, tipo Moody con numero di matricola 12L1820D, a seguito del sequestro dell'imbarcazione effettuato dal reparto operativo antidroga dei Carabinieri di Roma - proponeva ricorso al Tribunale Penale di Civitavecchia al fine di ottenere la liquidazione di quanto a lui spettante per aver conservato ed effettuato manutenzione del suddetto natante, presso il proprio rimessaggio, con decorrenza 15.07.96, senza aver mai ricevuto alcuna comunicazione ne' compenso. Il ricorrente si dichiarava, altresi, disponibile ad accettare, previa stima, l'assegnazione in proprietà dell'imbarcazione - a tacitazione di ogni suo avere - nell'ipotesi d'impossibilità ad ottenere la liquidazione del compenso dovuto.
In data 09.01.96, l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari comunicava all'AD l'avvenuto deposito in cancelleria del provvedimento di liquidazione, emesso dal Tribunale di Civitavecchia in C.C., ammontante a L. 10.022.500 a fronte della richiesta somma di L. 40.576.025.
L'AD proponeva impugnazione innanzi alla Corte d'appello di Roma con atto del 26.01.96, ma la Corte adita, con nota del 30.1.96, trasmetteva gli atti, per competenza, ex art. 11, 5^c., L 8.7.1980, al Tribunale di Civitavecchia;
quest'ultimo, a sua volta, ritrasmetteva gli atti della causa alla Corte d'appello di Roma, ritenendola competente per il provvedimento richiesto. In fine, con sentenza del 22.06.96, il Tribunale di Civitavecchia nuovamente investito dalla Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile l'impugnazione, definendola opposizione, stante la sua tardiva presentazione ex art. 667, comma 4^, c.p.p. Avverso detta decisione l'AD, in proprio e nella qualità, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi illustrati anche da successiva memoria.
Il ricorso non veniva notificato ad alcuno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'AD ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 111 della Costituzione, avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di
Civitavecchia ebbe a dichiarare inammissibile perché tardiva l'impugnazione da lui proposta avverso il decreto con il quale il GIP presso quel Tribunale aveva disposto la liquidazione del compenso richiesto quale custode d'un bene sottoposto a sequestro penale. Egli si è, peraltro, limitato a redigere l'atto introduttivo ed a depositarlo nella cancelleria di questa Corte senza notificarlo ad alcuno.
Quale che debba essere la normativa applicabile al caso di specie - il ricorrente prospetta i motivi dolendosi della violazione delle disposizioni della L 8.7.80 n. 319 ma anche, in alternativa, del combinato disposto degli artt. 606, 666, 667, 695 CPP - comunque il ricorso doveva essere notificato alle parti interessate ad opporsi al suo accoglimento: certamente alle parti private del processo penale e segnatamente all imputato, sul quale in definitiva potrebbe venire a gravare la spesa in sede di recupero da parte dell'erario, ma anche al Pubblico Ministero che tanto la normativa civile quanto quella penale richiamate nel motivo considerano parte necessaria nei procedimenti dalle stesse regolate.
Non v'è dubbio che il ricorso per cassazione la cui notifica sia da considerare inesistente debba essere dichiarato inammissibile senza possibilità di rimedio (Cass. 10.11.97 n. 11047, 12.12.97 n. 12572, 17.9.97 n. 9257): a maggior ragione non può che essere dichiarato inammissibile il ricorso che non sia stato affatto notificato (a tale ovvia conclusione giungono le sentenze di legittimità che hanno avuto occasione di prendere in considerazione un caso cosi anomalo: Cass.
9.3.73 n. 650, 5.1.72 n. 12). È, poi, appena il caso di rilevare, ad abundantiam, come del vizio debba essersi reso conto anche il ricorrente, il quale, il giorno successivo al deposito del ricorso in esame, ha depositato altro identico ricorso, anch'esso non notificato ad alcuno ma, subito dopo, notificato al Procuratore Generale presso questa Corte con la denominazione di "ricorso per integrazione del contraddittorio" (ricorso n. 8860/96 già deciso da questa Corte con sentenza 5.5/28.8.98 n. 8545). Devesi, da tale comportamento, desumere che il ricorrente abbi inteso avvalersi della facoltà, riconosciuta alla parte dal combinato disposto degli artt. 369 e 387 CPC, di sostituire al ricorso precedentemente proposto, la cui introduzione abbia a ritenere viziata, altro ricorso, di diverso od anche identico contenuto, purché il primo ricorso non sia stato ancora dichiarato inammissibile od improcedibile e, comunque, sempre che i termini di proposizione non siano ancora scaduti (da ultimo: Cass.
3.3.98 n. 2330, 23.1.98 n. 643, 17.2.97 n. 1441); diversamente, id est ove l'introduzione del ricorso precedentemente proposto sia immune da vizi, poiché l'ordinamento non consente il reiterarsi o il frazionarsi dell'iniziativa impugnatoria in atti separati, secondo il principio della consumazione dell'impugnazione, è precluso alla parte di proporre successivi ricorsi per dedurre altri motivi di censura (Cass.
2.4.97 n. 2872, 13.12.96 n. 11128, 11.8.94 n. 7373). Nell'ipotesi regolata dai citati artt. 369 e 387 CPC, peraltro, proprio per la finalità perseguita d'evitare che una dichiarazione d'inammissibilità o d'improcedibilità del primo ricorso per vizi della sua introduzione impedisca di sottoporre all'esame della Corte le doglianze della parte in ordine alla decisione impugnata, la proposizione del secondo ricorso, come più volte evidenziato da questa Corte, ha carattere sostitutivo e non integrativo o correttivo del primo (Cass. 23.1.98 n. 643, 17.2.97 n. 1441, 11.11.94 n. 9409);
questo, pertanto, dev'essere considerato abbandonato per implicita rinunzia ed, ove ciò nonostante coltivato dalla parte, dev'essere dichiarato inammissibile per tale motivo, quand'anche non si dovessero riscontrare i vizi d'introduzione supposti dalla parte (che, da tale supposizione, sarebbe stata indotta a proporre il secondo ricorso).
Anche per l'esaminato motivo, comunque secondario rispetto al primo, pregiudiziale, l'esaminato ricorso va dichiarato inammissibile.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese.
P. Q. M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 9 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999