Sentenza 2 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUB000.30/01 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 2859/98 Cron.30 - Consigliere- Dott. Mario PUTATURO DONATI Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. wwwConsigliere Dott. Bruno BALLETTI Ud.29/09/00 Rel. Consigliere- Dott. Maura LA TERZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copía studio JL SOLE 24 OP dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti ! 1500 domiciliato in ROMA 2 GEN. 2001 Dow CHILETTI LUCIANO, elettivamente il IL CANCELLIERE VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CANCELLERIA persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, dell'Istituto, Centralepresso l'Avvocatura CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. INPS 3914 CARLO, BA FR, OL EL, per diritti L. -1- il 29 GEN 2001 IL CANCELLIERS CORTE CUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale giusta delega in calce alla copia notificata del CABIBBO13922al Sig. per diritti L. ricorso;
||=2 FEB, 2001. - resistente con mandato ·- IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 111/97 del Tribunale di MODENA, depositata il 21/02/97 R.G.N.8/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso con dichiarazione di inammissibilità. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con un unico motivo di ricorso, il signor LE CI chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modena del 19/21 febbraio 1997, che, pronunciando sull'appello proposto da LE IT, ne ha rigettato le domande concernenti il diritto all'integrazione al minimo della pensione indiretta fino al 30 settembre 1983 e quello al successivo mantenimento della prestazione nell'importo cristallizzato a tale data. L'INPS ha depositato procura { Motivi della decisione Denunciando violazione dell'art. 47 DPR 30.4.70 n. 639 come interpretato dall'art. 6 del D.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito dalla legge 10 giugno 1991 n.166, LE CI si duole che il Tribunale abbia ravvisato la decadenza prevista da detta norma, senza considerare che la verifica del compimento o no della decadenza stessa avrebbe dovuto essere operata con riguardo alla data della domanda d'integrazione e successiva cristallizzazione. Deduce altresì che, in ogni caso, la decadenza non avrebbe determinato la perenzione di ogni diritto ma solo dei ratei pregressi. Il ricorso è inammissibile, poiché è stato proposto da LE CI, che non è stato parte del giudizio d'appello davanti al Tribunale di Modena, il quale vedeva come parte appellante LE IT. Ed invero l'istanza rivolta al Tribunale per ottenere la correzione dell'errore materiale fu respinta con provvedimento del primo aprile 1998, con cui i giudici del merito affermarono che la correzione richiesta non aveva ad oggetto un errore che potesse essere emendato con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 del codice di procedura civile, perché concerneva un errore fatto dal difensore, che aveva attribuito l'atto d'appello a persona diversa rispetto a quella che aveva rilasciato la procura. Il ricorrente non ha neppure dedotto uno specifico motivo di ricorso inteso a censurare l'individuazione delle parti come compiuta dal Tribunale, per cui il ricorso stesso è } inammissibile. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. codice di procedura civile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per lespese. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 2 GEN. 2001 oggi, LABORATORE CANCELLERIA Z O NE T R O C