Sentenza 19 maggio 2011
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È illegittimo il decreto con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza dichiari inammissibile l'istanza di riabilitazione presentata dal condannato straniero perchè non corredata dal permesso di soggiorno in copia autentica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2011, n. 22114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22114 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente - del 19/05/2011
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1894
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 50303/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DH UI N. IL 13/03/1979;
avverso il decreto n. 819/2010 del PRESIDENTE DEL TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 14/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG, Dott. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del Decreto impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 14.10.2010 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza presentata da RI HA, volta ad ottenere la riabilitazione, per mancanza del permesso di soggiorno in copia autentica.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il HA, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge ed rilevando che la disciplina della riabilitazione, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. pen., non prevede in alcun modo il possesso del permesso di soggiorno;
ne' può ritenersi, alla luce dei presupposti richiesti dalle citate norme, che il legislatore abbi voluto escludere dal beneficio gli stranieri che non siano in possesso del permesso di soggiorno.
Nella specie, sussistono tutti presupposti di legge per ottenere la riabilitazione e il HA pur non essendo in possesso del permesso di soggiorno, ha presentato domanda di emersione, ai sensi della L. n. 102 del 2009. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come esattamente rilevato dal ricorrente, il permesso di soggiorno non rientra tra i presupposti necessari ai fini della concessione della riabilitazione a norma dell'art. 179 cod. pen.. Conseguentemente, il tribunale avrebbe dovuto procedere alla valutazione di merito con le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen. e secondo quanto disposto dall'art. 683 cod. proc. pen. che,
invero, al comma 2 prevede a carico dell'istante un onere di mera indicazione degli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 179 cod. pen., mentre il tribunale deve acquisire la documentazione necessaria. Pertanto, il decreto presidenziale impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti Tribunale di sorveglianza di Bologna per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011