Sentenza 6 novembre 2006
Massime • 1
Il reato di rifiuto di generalità, previsto dall'art. 651 cod. pen. si perfeziona con il semplice diniego di fornire le richieste indicazioni sulla propria identità personale, nulla rilevando, quindi, ai fini della sussistenza dell'illecito, che dette indicazioni vengano fornite in un momento successivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2006, n. 41716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41716 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/11/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1350
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 013081/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OM RI N. IL 17/03/1947;
avverso SENTENZA del 01/12/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AR MB propone ricorso contro la sentenza 1 dicembre 2004 della Corte d'appello di Palermo con la quale è stata confermata la decisione 6 novembre 2003 del Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, che lo dichiarò responsabile dei reati di rifiuto di indicazione sulla propria identità personale e di minaccia a pubblico ufficiale.
Ad avviso della Corte di merito, le conclusioni cui è giunto il Tribunale sono corrette e fondate su quanto riferito da ZI IZ, agente di polizia urbana in servizio presso il comune di Collegano e persona offesa del delitto di minaccia, e dal teste TE IA, comandante della polizia municipale del medesimo comune.
La sentenza impugnata precisa che il teste TE IA ha riferito di avere ricevuto la relazione di servizio di ZI IZ sull'accaduto e dello stato di agitazione di costei dopo la discussione avuta con AR MB al quale poco prima aveva elevato una contravvenzione per divieto di sosta. IZ ZI ha poi descritto la vicenda dell'aggressione da parte di uno sconosciuto, cui poco prima aveva elevato la contravvenzione, che le chiedeva con atteggiamento minaccioso e parole intimidatorie di "eliminare" il verbale e si rifiutava di esibire il proprio documento d'identificazione. Ad avviso della Corte di merito, la ricostruzione dell'accaduto in dibattimento, attraverso le dichiarazioni degli interessati, non rendeva necessaria, l'acquisizione della relazione di servizio e di altra documentazione tra l'altro riferita in parte a fatti del tutto diversi e riferiti ad altre persone.
Per il giudice d'appello, il comportamento di AR MB integra il reato di minaccia, e non già quello di oltraggio come prospettato dalla difesa, in considerazione della specifica ricostruzione dell'episodio da parte di IZ ZI per la quale la richiesta di MB era volta a pretendere un atto contrario ai doveri d'ufficio e non certo la "revoca" della contravvenzione. La Corte di merito ha altresì escluso che potesse ravvisasi l'esimente della reazione a un atto arbitrario dell'agente di polizia urbana che aveva correttamente agito nell'esercizio delle proprie funzioni. La situazione accertata non denotava alcuno degli elementi richiesti dalla norma invocata per la configurazione dell'esimente in parola, in quanto corretta fu la contravvenzione elevata a MB e priva di ogni giustificazione fu la reazione aggressiva e intimidatoria dello stesso volta a pretendere il compimento di un atto contrario ai doveri d'uffici.
Altrettanto incontrovertibile per il giudice d'appello la configurazione della contravvenzione di cui all'art. 651 c.p., non avendo alcun rilievo la circostanza dedotta dalla difesa circa la possibilità di risalire all'identificazione personale attraverso i dati dell'autovettura.
2.1. Il ricorrente, con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 336 c.p. e dell'art. 500 c.p.p., e l'illogicità della motivazione. Al riguardo, rileva che la condotta descritta in sentenza non può configurare il delitto di minaccia poiché le asserite espressioni intimidatorie sono state pronunciate dopo che il pubblico ufficiale aveva elevato la contravvenzione. Il ricorrente rileva l'erroneità della mancata acquisizione della relazione di servizio, in quanto avrebbe potuto essere oggetto di contestazioni ai fini dell'accertamento della credibilità del teste ZI circa la richiesta di MB di "eliminare" o di "annullare" la contravvenzione. Tale circostanza non era, ad avviso del ricorrente, contenuta nella relazione di servizio e tale contestazione sarebbe stata decisiva ai fini della decisione.
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la mancata assunzione di una prova decisiva. Il rigetto della richiesta di acquisire un documento rilasciato dalla ufficio del pubblico ministero di Termini Imerese circa una predente denuncia di altro cittadino di Collegano non ha consentito di smentire quanto riferito dal teste in dibattimento.
2.3. Con un terzo motivo, si deduce la mancata e illogica motivazione sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, tra l'altro costituita parte civile. L'attendibilità della persona offesa non avrebbe potuto essere riscontrata con le dichiarazioni del Comandante dei vigili urbani, limitatosi a confermare quanto riferitogli dal vigile ZI.
2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge per la mancata applicazione dell'esimente della reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale. MB ha reagito per la disparità di trattamento rispetto ad altri automobilisti non multati dal vigile ZI.
Non vi è stato, infine, alcun accertamento circa la sussistenza del dolo. Egli si è recato presso gli uffici di polizia urbana solo per ricevere spiegazioni circa la disparità di trattamento subita. Una risposta del vigile ZI avrebbe evitato l'accaduto. La circostanza, in ogni caso, ha rilievo ai fini della sussistenza del dolo richiesto per la configurazione del reato di minaccia.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ripropone in questa sede censure alle quali il giudice d'appello ha reso risposte adeguate e corrette sotto il profilo giuridico e rispondenti alle risultanze processuali.
2. La condotta descritta nella sentenza impugnata è stata correttamente valutata sotto il profilo giuridico. Non è da revocare in dubbio che la pretesa di ottenere, con atteggiamento arrogante e intimidatorio, la "eliminazione" o "annullamento" della contravvenzione realizza l'elemento costitutivo richiesto per la configurazione del delitto di minacce per costringere il pubblico ufficiale "a fare un atto contrario ai propri doveri", per la mancanza delle condizioni che l'avrebbero potuto legittimare. Il riferimento, dunque, non è al momento in cui fu elevata la contravvenzione, bensì alla condotta successiva posta in essere da MB volta ottenere, in ogni caso, che il vigile accogliesse la sua illegittima pretesa per la sola ragione di un asserita disparità di trattamento con altri automobilisti.
Come noto, la violenza o la minaccia, richiesti ai fini della configurazione dell'elemento materiale del reato de quo, possono essere esercitati con qualsiasi mezzo purché idoneo a incidere sull'attività del pubblico ufficiale;
idoneità correttamente ravvisata dal giudice di merito nell'atteggiamento intimidatorio e arrogante di MB, cui aveva fatto seguito le espressioni minacciose riferite dal vigile ZI.
Il reato de quo è di mera condotta e richiede per la sua configurazione il dolo specifico e, dunque, si consuma indipendentemente dal raggiungimento dello scopo e ciò compra che l'idoneità della minaccia va valutata ex ante in relazione alle circostanze oggetti ve e soggettive del fatto.
La Corte d'appello si è attenuta a tale regala iuris e ha individuato nella condotta di AR MB gli elementi costitutivi del reato de quo.
2.1. Esaurienti e corrette le precisazione della Corte circa la assoluta mancanza di decisività dei documenti richiesti dalla difesa: inutile la relazione di servizio perché i contenuti sono stati riferiti dai due testi, il vigile ZI e il comandante IA e, in ogni caso, il documento non avrebbe potuto essere oggetto di contestazione ex art. 500 c.p.p., non trattandosi di atto dichiarativo;
ininfluenti gli atti di altri procedimenti per la incontrovertibile ragione di essere riferiti in via esclusiva a fatti diversi.
Si è già detto in narrativa della attendibilità della persona offesa e del riscontro che il giudice di merito ha ritenuto di individuare nella conferma ricevuta dal comandante IA. Si tratta di scelte giustificate da argomenti corretti e coerenti, non censurabili in sede di legittimità.
2.2. Manifestamente infondate le censure relative alla mancata applicazione dell'esimente della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale.
L'esimente prevista dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4 non si identifica con l'attenuante della provocazione, ma richiede presupposti e condizioni ben diverse. Essa è inapplicabile in relazione alle sole modalità esecutive dell'adempimento di un dovere funzionale del pubblico ufficiale, richiedendo la commissione di un "atto arbitrario". E invero, nella provocazione, è sufficiente che si sia prodotto uno stato di eccitazione psichica conseguente alla percezione di un comportamento ingiusto posto in essere dalla vittima del reato, mentre per l'esimente dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale e necessario dimostrare che il comportamento di costui, causa della reazione offensiva, si sia posto completamente al di fuori della sua funzionale attività e abbia manifestato, nel contempo, una pervicace intenzione di eccedere dalle proprie attribuzioni per perseguire mere finalità vessatorie (Sez. 6^, 7 luglio 2003, dep. 8 agosto 2003, n. 34089). Regula iuris cui la Corte di merito si è attenuta puntualmente nell'escludere che, anche un'asserita disparità rispetto ad altri automobilisti, potesse avere rilevo ai fini della configurabilità dell'esimente de qua ne' tanto meno potesse avere influenza, per le ragioni di cui si è già detto, ai fini della mancanza del dolo.
2.3. Il ricorso è infondato su tale capo e va rigettato.
3. Quanto al reato di cui all'art. 651 c.p. vi sono gli elementi di fatto e giuridici per la sua configurazione. Il reato de quo si perfeziona con il semplice rifiuto di indicare la propria identità personale, onde è irrilevante ai fini della sussistenza dell'illecito, che successivamente vengano fornite le generalità o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione (Sez. 6^, 3 ottobre 1984, dep. 23 febbraio 1985, n. 1884, Cardinato). Il tempo richiesto per la prescrizione, tenuto anche conto dell'atto interruttivo, è di quattro anni e sei mesi, come previsto dagli artt. 157 e 160 c.p.; tempo decorso, in quanto il reato è stato commesso il 19 novembre 2000.
Per tale capo, la sentenza impugnata, esclusa la manifesta infondatezza delle questioni dedotte, va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla contravvenzione di cui all'art. 651 c.p. (capo a) perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2006