Sentenza 12 febbraio 2001
Massime • 1
È immanente al vigente sistema normativo una sorta di incompatibilità presunta con il regime carcerario per il soggetto che abbia compiuto i settanta anni, sicché, nell'ipotesi di esecuzione della pena detentiva che lo riguardi, in presenza di un'istanza di differimento per motivi di salute o, in alternativa, di detenzione domiciliare, l'indagine del giudice in ordine alla gravità delle infermità che lo affliggono e alla loro compatibilità con lo stato detentivo non è decisiva, pur se utile, mentre è determinante l'accertamento della sussistenza di circostanze eccezionali, tali da imporre l'inderogabilità dell'esecuzione stessa ovvero da contrastare con la possibilità di renderla meno afflittiva, ricorrendone le condizioni di legge, mediante la detenzione domiciliare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2001, n. 16183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16183 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO - Presidente - del 12/02/2001
1. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 979/2001
3. Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 022853/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS US N. IL 22/02/1928
avverso ORDINANZA del 04/05/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Carmine DI ZENZO, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 4 maggio 2000 il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza avanzata da AS IU, di settantadue anni, di differimento della pena per motivi di salute o di detenzione domiciliare, rilevando che lo stato di salute del condannato (sindrome disventilatoria con prevalente componente ostruttiva di grado severo) non era incompatibile con la detenzione e che costui aveva rifiutato di sottoporsi, in detto stato, alle terapie prescrittegli.
2. Ricorre per cassazione il AS, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge e vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p.), asserendo che i giudici del merito non avevano compiutamente motivato in ordine allo stato di salute dell'interessato, così come emerso dai certificati medici e dalla consulenza di parte in atti, non avevano considerato che dal vigente ordinamento processualpenale emerge una presunzione di incompatibilità con il regime carcerario per i soggetti ultrasettantenni, non avevano in alcun modo affrontato il problema inerenti ai requisiti, sussistenti nella fattispecie in esame, richiesti dalla giurisprudenza per integrare la grave infermità fisica di cui all'art. 147 cod. pen.
3. Il ricorso è fondato.
In tema di differimento della pena ovvero di detenzione domiciliare per malattia del condannato il giudice, in presenza di una documentata certificazione medica sulla medesima, deve dettagliatamente esaminarla e, qualora non ne condivida gli esiti, ha l'obbligo di confutarla in maniera specifica e non di limitarsi, come nella specie che ci occupa, ad apoditticamente affermare la compatibilità dello stato di detenzione con quello di salute dell'interessato.
Così agendo, infatti, viene meno all'obbligo, impostogli a pena di nullità dall'art. 125 co. 3^ c.p.p., di motivare il proprio provvedimento, in quanto le argomentazioni usate a supporto della decisone adottata debbono prendere in considerazione quelle documentalmente prospettate dalle parti.
Inoltre, trattandosi di soggetto ultrasettantenne, il giudice deve tenere conto che il vigente sistema normativo statuisce, in via generale, una sorta di incompatibilità presunta con il regime carcerario per coloro che hanno superato l'età di settantanni (art.275 co. 4^ c.p.p. che esclude per gli ultrasettantenni la custodia cautelare in carcere, salvo la esistenza di esigenze eccezionalmente rilevanti;
art. 163 co. 3^ cod. pen. che amplia per i rei ultrasettantenni la concedibilità della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena;
art. 47-ter legge 26.7.1975 n. 354 che estende la possibilità di scontare una pena, non inferiore ai due anni e non superiore ai quattro, in regime di detenzione domiciliare al soggetto di età superiore a sessanta anni anche solo parzialmente inabile), di guisa che in tali situazioni non è decisiva, pur se utile, l'indagine del giudice circa la gravità delle infermità che affliggono il condannato e la loro compatibilità con lo stato di detenzione, bensì l'accertamento circa la sussistenza di circostanze di natura eccezionale che impongano l'inderogabilità della esecuzione della pena nei confronti di un condannato versante in dette condizioni ovvero contrastino con la possibilità di renderla eseguibile in maniera meno afflittiva, ricorrendo le condizioni di legge, mediante la detenzione domiciliare.
Per le suesposte ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio degli atti allo stesso giudice, il quale, in diversa composizione soggettiva, provvederà a nuovo motivato esame dell'istanza dell'odierno ricorrente, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001