Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2001, n. 16183
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Sentenza 12 febbraio 2001

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È immanente al vigente sistema normativo una sorta di incompatibilità presunta con il regime carcerario per il soggetto che abbia compiuto i settanta anni, sicché, nell'ipotesi di esecuzione della pena detentiva che lo riguardi, in presenza di un'istanza di differimento per motivi di salute o, in alternativa, di detenzione domiciliare, l'indagine del giudice in ordine alla gravità delle infermità che lo affliggono e alla loro compatibilità con lo stato detentivo non è decisiva, pur se utile, mentre è determinante l'accertamento della sussistenza di circostanze eccezionali, tali da imporre l'inderogabilità dell'esecuzione stessa ovvero da contrastare con la possibilità di renderla meno afflittiva, ricorrendone le condizioni di legge, mediante la detenzione domiciliare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2001, n. 16183
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16183
    Data del deposito : 12 febbraio 2001

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