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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37749 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: IG OM nato a [...] il [...] UA AR nato a [...] il [...] inoltre: AR ER, AR RL, AR IT, AR MA AL AR VA avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso presentato dal Procuratore Generale. udito il difensore Il difensore delle parti civili avvocato Bugliari chiede l'annullamento della sentenza. L'avvocato Cinnante chiede che il ricorso presentat odal Procuratore Generale venga Penale Sent. Sez. 5 Num. 37749 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 03/07/2023 dichiarato inammissibile;
conclude anche per l'avvocato Cribari, che oggi sostituisce chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso presentato dal Procuratore Generale. L'avvocato Sarro chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso presentato dal Procuratore Generale. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza in data 28/07/2016 NI LO era riconosciuto colpevole dell'omicidio aggravato di TO AN e dei delitti di detenzione illegale e porto di arma in luogo pubblico e condannato alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. Con la stessa sentenza, EO UA era riconosciuto colpevole del delitto di favoreggiamento personale, perché, dopo la commissione dell'omicidio di TO AN, aveva aiutato NI LO a eludere le investigazioni tacendo di essere stato presente al momento del delitto e riferendo di trovarsi altrove, sicché era condannato alla pena di giustizia. 2. Con sentenza in data 15/03/2018, la Corte di assise di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva EO UA dal reato ascrittogli in quanto non punibile per effetto dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. e riduceva la pena inflitta a NI LO, con conferma nel resto. 3. Con sentenza in data 09/04/2019, la Prima Sezione penale di questa Corte annullava la sentenza in data 15/03/2018 della Corte di assise di appello di Catanzaro con riguardo alle posizioni di NI LO e di EO UA e rinviava per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro, imponendo al giudice del rinvio: quanto alla posizione di NI LO, di superare la contraddizione rilevata nella sentenza oggetto di scrutinio, la quale, pur avendo escluso, diversamente dalla sentenza di primo grado, che LO fosse sceso in strada, non aveva, tuttavia, offerto spiegazione del perché, allora, i bossoli esplosi dall'arma, con cui egli aveva sparato dal balcone della propria abitazione fossero stati rinvenuti nella piazza sottostante;
quanto alla posizione di EO UA, di emendare la lacuna motivazionale affliggente la stessa sentenza, nella parte in cui era stata a questi riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., ancorché la sua incriminazione per concorso nell'omicidio di TO AN fosse stata l'effetto e non la causa delle false dichiarazioni rese agli investigatori. 4. Con sentenza in data 07/02/2022, la Corte di assise di appello di Catanzaro, all'esito del giudizio di rinvio, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto NI LO dai reati ascrittigli per non avere commesso il fatto - disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza per le determinazioni da assumere nei confronti di IO LO, ritenuto autore dell'omicidio di TO AN - ed ha assolto EO UA dal reato ascrittogli perché non punibile ai sensi dell'art. 384 cod. pen.. A sostegno, ha richiamato le risultanze probatorie di natura dichiarativa, generica e tecnica, evidenziando come le stesse convergessero nell'escludere che il colpo che aveva attinto mortalmente TO AN fosse stato sparato dal balcone sul quale NI LO era rimasto per tutta la durata dell'azione omicidiaria e come ricorressero, di contro, elementi atti ad indicare l'autore del fatto in IO LO, fratello dell'imputato, che si trovava sulla piazza 1 teatro del delitto;
ha, inoltre, ritenuto EO UA meritevole del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. peri., perché egli, nel momento in cui aveva reso le false dichiarazioni agli organi dell'investigazione, ossia il 30 marzo 2015, aveva già assunto la veste di persona indagata nell'omicidio di TO AN e perché, comunque, anche in data antecedente, questi, per un verso, non aveva alcuna certezza di essere la vittima designata dell'omicidio consumatosi in danno di TO AN;
per altro verso, poteva fondatamente temere - sulla base di specifici atti compiuti nei suoi confronti dalla Polizia Giudiziaria - che fosse prossima la sua incriminazione per concorso in omicidio. 5. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, quivi enunciati nei limiti necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 5.1. Con il primo motivo ha impugnato, per violazione dell'art. 603 cod. proc. peri. e per vizio di motivazione, l'ordinanza, in data 3 dicembre 2021, di rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame dei consulenti tecnici medico legali, Dott. Vercillo e Dott. Cavalcanti, in ordine alla lunghezza del tramite intracorporeo riscontrato sul corpo di TO AN in sede autoptica, trattandosi di dato oggettivo dirimente onde stabilire quale dei due gruppi di dichiaranti (ossia, quello composto da IN RU e da NA AL, secondo i quali lo sparatore si trovava sulla strada, e quello composto da LV AN, AR MA, SE TE e IA RI, secondo i quali era stato NI LO a sparare dal balcone di casa) avesse detto la verità. 5.2. Con i restanti motivi ha impugnato la sentenza d'appello. 5.2.1. Con il secondo motivo ha contestato, denunciando la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la valutazione di attendibilità e verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IN RU e dalla moglie NA AL, i quali, con il riferire solo in sede di giudizio di avere appreso, ora da AR RU (fratello di IN), ora da ZI ES (cugina della AL), che i colpi, rivelatisi fatali per TO AN, erano stati esplosi da IO LO, che si trovava nei pressi di una siepe posta sulla piazza teatro degli accadimenti, avevano cambiato versione rispetto a quanto riferito al Pubblico Ministero nei centottanta giorni dall'inizio della loro collaborazione, di modo che una verifica stringente di tali propalazioni sarebbe stata necessaria, tanto più alla luce del tenore delle intercettazioni telefoniche (segnatamente, delle conversazione del 28 e 29/03/2015 intercorse tra componenti della famiglia Intrieri) - atte a dar conto di come, diversamente da quanto riferito da IN RU, al momento della sparatoria, CA ZA si trovasse in compagnia di NI LO in casa di questi e IO LO non fosse nascosto dietro la siepe sulla piazza, ma fosse andato a comprare le sigarette - e dell'accertato stato dei luoghi (che RU aveva dimostrato di non conoscere). 2 5.2.2. Con il terzo motivo ha eccepito, sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, il travisamento delle dichiarazioni di NA AL, sul rilievo che la Corte d'appello sarebbe incorsa in un errore percettivo, affermando che la dichiarante aveva riferito che il marito (IN RU) le aveva confidato il nome della persona che ZI ES aveva visto nascosta dietro l'albero sulla piazza, posto che, invece, NA AL si era limitata a riferire di un sospetto del marito circa l'identità dello sparatore, di modo che un elemento di natura congetturale era stato fatto assurgere al rango di indizio a carico di IO LO, e il travisamento per omissione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TE e RI, pure esaminati nel giudizio di rinvio, che avevano riferito che a sparare era stato NI LO. 5.2.3. Con il quarto e il quinto motivo ha eccepito, sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, il travisamento della realtà effettuale, per come accertata - sulla base dei documenti fotografici allegati alla consulenza tecnica dell'Ingegner Mancino, consulente balistico del Pubblico Ministero, e dei rilievi effettuati dallo stesso perito nominato dal giudice del rinvio - sia all'epoca dell'omicidio di TO AN sia all'epoca in cui l'ausiliario della Corte di assise di appello aveva effettuato il sopralluogo nell'area teatro degli accadimenti (ossia, il 12 marzo 2020), posto che, diversamente da quanto ritenuto dal perito e da questi riferito alla Corte, tra il balcone di NI LO e il portone del civico 133/C, davanti al quale si trovava TO AN al momento della sparatoria, vi era piena visibilità: ciò, alla condizione che si fosse valutato lo stato dei luoghi da una prospettiva corretta e si fosse constatato che, nel marzo del 2015, quando ebbe luogo l'omicidio, l'albero, presso il quale erano stati trovati i bossoli, non aveva una vistosa ed abbondante chioma ma solo rami spogli, di modo che NI LO ben avrebbe potuto lanciarli dal balcone dal quale aveva sparato, sempre che i bossoli medesimi fossero stati davvero compatibili con i proiettili esplosi dall'arma dello stesso LO, mai però rinvenuta. 5.2.4. Con il sesto e il settimo motivo ha eccepito, sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, il travisamento delle dichiarazioni dell'Ingegner Mancino, quanto all'inclinazione di 19 gradi del corpo di TO AN allorché venne attinto dal corpo mortale: ciò perché, per un verso, la traiettoria anatomica dal basso verso l'alto riscontrata sul tavolo settorio non era tale da escludere che il colpo fosse stato sparato da NI LO dal balcone, dal momento che si sarebbe dovuto tener conto, onde stabilire quale fosse stata l'effettiva traiettoria del colpo mortale, degli ulteriori elementi di fatto accertati, ossia che il bersaglio in movimento aveva cercato scampo, assumendo una posizione lievemente inclinata, dall'esplosione del primo colpo andato a vuoto;
per altro verso, perché non si era tenuto conto che l'Ingegner Mancino aveva redatto le proprie relazioni di consulenza (in numero di due) disponendo di dati non omogenei quanto alla lunghezza del tramite intracorporeo riscontrato sulla salma di TO AN - dapprima indicata in 23-24 cm. e poi in 22-25 cm. - di modo che, ferma la necessità di un chiarimento sul punto, sarebbe stato onere del giudice 3 spiegare le ragioni per le quali aveva ritenuto affidabile il primo dei dati indicati e non il secondo, derivando, dalla scelta in favore dell'uno o dell'altro, diverse e decisive conseguenze sul piano della ricostruzione della posizione e della distanza dello sparatore. 5.2.5. Con l'ottavo motivo ha censurato, sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l'affermazione, rassegnata nella sentenza impugnata, secondo la quale non vi sarebbe stata certezza circa la concreta sequenza dei fatti, ossia se fosse stato il primo o il secondo dei colpi esplosi ad attingere mortalmente TO AN, trattandosi di enunciazione apodittica e, comunque, scorretta, in quanto frutto di un mancato confronto con gli elementi di fatto desunti dalle prove dichiarative, generiche e tecniche, atte a dar conto di come il colpo fatale fosse stato il secondo di quelli esplosi da NI LO dal balcone della propria abitazione. 5.2.6. Con il nono motivo ha eccepito la violazione dell'art. 516 cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte di assise di appello avrebbe omesso di considerare i plurimi elementi probatori, desunti dalle prove dichiarative, dalle prove documentali (segnatamente, dalla sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 18 dicembre 2017, di condanna di LO NI per il delitto ex art. 416-bis cod. pen.) nonché dalle intercettazioni telefoniche, attestanti che NI LO era animato dal proposito di vendicarsi di EO UA, nel cui gruppo criminale egli aveva in precedenza militato, per non avere corrisposto alla moglie, durante la sua detenzione, la prevista sovvenzione economica, tanto comprovando, risultando integrato un valido movente dell'azione omicidiaria, il suo concorso morale nell'omicidio di TO AN, ucciso al posto di UA EO, ed imponendo, se del caso, la trasmissione degli atti al GUP preso il Tribunale di Cosenza per procedere nei confronti di NI LO sulla base della nuova imputazione. 5.2.7. Con il decimo motivo ha eccepito la violazione degli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 384 cod. pen., per non essersi il giudice del rinvio attenuto al principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità in sede rescindente, secondo cui, per la corretta applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dalla norma citata, sarebbe stato necessario che l'incriminazione per omicidio avesse preceduto e non, invece, seguito le dichiarazioni false rese da EO UA, di modo che vi era stato un ulteriore travisamento delle prove, laddove la Corte di assise di appello aveva ritenuto che UA, nel momento in cui aveva reso le false dichiarazioni, non avesse certezza che era lui bersaglio dei colpi esplosi (giacché NI LO dal balcone aveva continuato ad inveire anche al suo indirizzo, facendo chiaramente riferimento anche alla sua persona, come tra l'altro risultante dalle registrazioni del 118) e che avesse fondata ragione di temere, il 29 marzo 2015, un'incriminazione per concorso in omicidio;
travisamento cui si era aggiunta una significativa illogicità, laddove il giudice censurato non aveva tenuto conto del fatto che OM RD, trovatosi nella stessa situazione di UA, era stato condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di favoreggiamento personale. 4 i 6. Richiesta tempestivamente la trattazione orale del ricorso, regolarmente accordata, i difensori di LO, con memoria in data 17 giugno 2023, hanno evidenziato le ragioni di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte di assise di appello di Catanzaro, chiamata dal giudice della sentenza rescindente a dirimere una questione decisiva per la tenuta del ragionamento decisorio, ossia il dare una spiegazione plausibile del perché i bossoli, espulsi dall'arma utilizzata da NI LO per sparare dal balcone della propria abitazione in direzione del gruppo di persone di cui facevano parte EO UA e TO AN, fossero stati trovati per terra, sulla piazza prospiciente l'abitazione medesima, ai piedi di un albero ivi presente, valorizzate le attendibili e convergenti dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IN RU e dalla moglie NA NI, che avevano riferito di come a sparare il colpo, che aveva ucciso TO AN, fosse stato IO LO, fratello di NI, che si trovava sulla piazza nei pressi di una siepe, e di come, nell'ambiente criminale di appartenenza dei fratelli LO, si fosse deciso di sottacere della responsabilità di IO per l'omicidio di TO AN onde metterlo al riparo da rappresaglie da parte del gruppo avversario facente capo a EO UA, ha evidenziato che i risultati delle dette prove dichiarative trovavano conferma nelle conclusioni rassegnate dal perito balistico nominato in sede di giudizio di rinvio, espressosi per l'incompatibilità della tesi dello sparo dal balcone con quanto rilevato nei luoghi in cui il crimine si era consumato - segnatamente, per la presenza sulla piazza di un albero dall'abbondante e vistosa chioma, che avrebbe impedito sia la visuale dell'area in cui si trovava la vittima sia il lancio con conseguente caduta dei bossoli nel perimetro in cui erano stati ritrovati - e con la riscontrata traiettoria anatomica del proiettile, dal basso verso l'altro, spiegabile solo con la collocazione dello sparatore alle spalle di TO AN ad una distanza non superiore a dieci metri lineari. 2. A fronte di tale argomentare, che ha dato conto in maniera compiuta e plausibile delle ragioni per le quali NI LO non era colui che aveva sparato i colpi, uno dei quali aveva attinto TO AN uccidendolo, i motivi di ricorso spiegati dal Procuratore Generale ricorrente avverso l'assoluzione pronunciata nei confronti del predetto imputato denunciano vizi che o sono manifestamente infondati o che fuoriescono dal sindacato consentito al giudice di legittimità. 2.1. Il primo motivo è articolato senza tener conto del pacifico principio di diritto secondo cui, nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato, al giudice di appello è consentito, a 5 differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; in tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427; Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Rv. 278061). Pertanto, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sollecitata dalle parti può essere sindacata, in sede di legittimità, soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Rv. 271163; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Rv. 265323). Ne viene che la censura che attinge l'ordinanza in data 3 dicembre 2021, con la quale la Corte di assise di appello di Catanzaro aveva disatteso la richiesta di integrazione istruttoria avanzata dal Procuratore Generale onde attingere chiarimenti dai medici legali, incaricati dei rilievi necroscopici, sulle dimensioni del tramite di entrata del proiettile sul corpo della vittima, è generica, perché formulata in maniera esplorativa, ossia senza indicare in che termini il dato da chiarire - vale a dire le dimensioni del tramite intracorporeo, elemento, questo, non certo trascurato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 53, par. 1.5.1.) - sarebbe stato tale, al cospetto di tutti gli elementi probatori raccolti, da screditare, in maniera decisiva ed inopinabile, la versione dei fatti resa dai dichiaranti RU e AL, ossia che il colpo che aveva attinto TO AN era stato sparato dal piano di strada. 2.2. Il secondo e il terzo motivo denunciano vizi non consentiti nel giudizio di legittimità. La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da RU e dalla AL è stata compiuta indicando le ragioni per le quali le stesse sono state ritenute precise, lineari e coerenti, nonché scevre da contraddizioni e incongruenze. In particolare, è stato escluso che i coniugi avessero potuto concordare il contenuto delle loro propalazioni e sottolineato che le loro rivelazioni tardive, quanto all'identità dello sparatore, trovassero spiegazione nella loro decisione di «divulgare, a distanza di anni e "calmatesi le acque", la verità» sull'omicidio di TO AN, essendo ormai venuto meno il pericolo, inizialmente temuto, di iniziative ritorsive da parte dei sodali di TO AN nei confronti di IO LO, che, a differenza del fratello NI, non era figura di spicco nell'ambiente criminale (cfr. pag. 52 della sentenza impugnata). Consegue che le minute obiezioni al formulato giudizio di attendibilità dei propalanti sollevate dal ricorrente Procuratore Generale, oltre ad essere generiche, perché spiegate senza cogliere il nucleo significante delle affermazioni del giudice sul punto, sono unicamente protese a sollecitare un rinnovato apprezzamento delle prove dichiarative indicate, estraneo allo scrutinio di legittimità. 6 Il travisamento delle dichiarazioni di NA AL, quanto all'oggetto delle confidenze ricevute dal marito in ordine all'identità dello sparatore, e di quelle dei collaboratori TE e RI, di cui la Corte di merito avrebbe omesso la valutazione, è dedotto in spregio al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). In effetti, né con riguardo alle dichiarazioni della prima, né con riguardo alle dichiarazioni dei secondi, sono stati specificamente indicati elementi - salvo il riferimento al sospetto, confidato da IN RU alla moglie NA AL, circa l'essere IO LO l'autore dello sparo in danno di TO AN, tuttavia genericamente formulato, ossia senza alcun confronto critico con il complesso delle dichiarazioni rese dallo stesso RU, quale fonte diretta - atti a spiegare una decisiva rilevanza scardinante sulla tenuta dell'impianto motivazionale, posto dalla Corte di assise di appello a nella sentenza impugnata. 2.3. Il quarto e il quinto motivo di ricorso finiscono per denunciare il travisamento del fatto. Pur attraverso il richiamo ai documenti allegati alle relazioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero, Ingegner Marino, e del perito nominato dalla Corte di merito, pretendono di offrire, tramite una diretta esibizione di elementi di fatto attinenti alla visuale percepita o percepibile dal balcone dell'abitazione di NI LO o alle dimensioni della chioma dell'albero presente sulla piazza teatro dell'omicidio di TO AN, una diversa ricostruzione della dinamica dello sparo, del tutto estranea alle possibilità di sindacato di questa Corte, tanto più in presenza di una motivazione (quale quella ostesa alla pagina 54 della sentenza impugnata) che non si segnala per alcuna illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 2.4. Il sesto e il settimo motivo sono generici e non consentiti nel giudizio di legittimità. Attraverso una parcellizzata rassegna delle valutazioni compiute dal consulente tecnico balistico del Pubblico Ministero, escusso nel corso del giudizio di rinvio, circa la traiettoria del colpo che aveva attinto TO AN da tergo - valutazioni che si ritengono corroborate dagli elementi di prova desunti dalle dichiarazioni di quanti erano presenti sulla piazza la notte dell'omicidio -, parte ricorrente pretende di assegnare loro una decisività di cui esse sono geneticamente 7 sguarnite. Le valutazioni, infatti, per definizione, sono opinabili, quindi non sono suscettibili di integrare il contenuto del vizio di travisamento della prova dichiarativa, che, per essere censurabile con il ricorso per cassazione, esige che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087). Peraltro, è jus receptum che, in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Rv. 283807; Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Rv. 241907), come accaduto nel caso al vaglio. 2.5. L'ottavo motivo, con il sostenere che l'inclinazione leggermente in avanti assunta da TO AN - secondo la lettura offerta dal Procuratore Generale ricorrente delle dichiarazioni rese dall'Ingegner Marino, il quale, peraltro, secondo quanto riportato in sentenza (cfr. pag. 55), aveva precisato che la tesi dello sparo dal balcone dell'abitazione di NI LO sarebbe stata compatibile con il tramite accertato sulla vittima e con la collocazione della stessa «nei pressi del civico 133/C» alla sola condizione che costei avesse assunto una posizione esemplificata utilizzando «un foglio di carta piegato su sé stesso a 180 gradi» - fosse dovuta al fatto che questi, udito un primo colpo di pistola andato a vuoto, aveva cercato di trovare riparo fuggendo all'interno dell'androne del palazzo vicino, prospetta un'alternativa ricostruzione della dinamica della sparatoria, senza allegare alcun decisivo elemento probatorio, sfuggito alla valutazione della Corte di merito, capace di smentire quanto non illogicamente da questa sostenuto — in disparte il rilievo circa l'assenza di certezza in ordine alla concreta sequenza dei colpi — in riferimento alla posizione del tutto innaturale e scomoda assunta dal soggetto in fuga (cfr. pag. 56 della sentenza impugnata). 2.6. Generico è, poi, anche il motivo, il nono, che lamenta la mancata riqualificazione del fatto ascritto a NI LO come concorso morale nell'omicidio di TO AN. Nulla, invero, lascia ritenere né che il Pubblico Ministero, quale dominus dell'imputazione, abbia modificato, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., quella elevata nei confronti di NI LO, né che il tema della compartecipazione morale di questi all'azione omicidiaria materialmente realizzata da IO LO sia stato prospettato al giudice del rinvio, che, infatti, nella sentenza impugnata ha taciuto in ordine all'eventualità di un diverso ruolo dell'imputato nella commissione del reato. 8 Ad ogni buon conto, l'esistenza in capo al resistente di un movente per uccidere EO UA, quale effettivo destinatario dei colpi sparati, e le espressioni gravemente minacciose da lui pronunciate la notte dell'omicidio all'indirizzo anche del UA in concomitanza agli spari, non depongono univocamente per il suo coinvolgimento nell'omicidio che occupa, quale istigatore o determinatore del fratello, giusta l'insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non elide la necessità di una prova rigorosa - oggetto di specifico obbligo motivazionale - dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226101). 3. Quanto al capo relativo al delitto di favoreggiamento personale ascritto a EO UA, la Corte di assise di appello di Catanzaro ha adempiuto al mandato ricevuto dalla Corte di legittimità in sede rescindente, spiegando che all'imputato doveva essere riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. perché egli aveva reso le false dichiarazioni alla polizia giudiziaria il 29 marzo 2015 alle ore 15.45 per salvare sé stesso dal pericolo, avvertito come imminente, di una sua incriminazione per concorso nell'omicidio di TO AN. Pericolo di incriminazione ragionevolmente temuto, posto che, come chiarito nella sentenza impugnata, egli alle ore 9.30 di quello stesso giorno, era stato sottoposto all'esame dello stub e alle ore 15.00 aveva subito il sequestro del telefono cellulare (cfr. pag. 58 della sentenza impugnata): donde, collocando il sorgere del pericolo attuale e concreto di incriminazione in epoca anteriore alle dichiarazioni false, il giudice del rinvio si è attenuto al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, ossia a quello secondo il quale le dichiarazioni false devono essere l'effetto e non la causa dell'incriminazione. Non è stato, pertanto, violata la norma di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., come sostenuto dal Procuratore Generale nel decimo motivo di ricorso, il quale, peraltro, laddove prospetta la violazione anche della norma di cui all'art. 384 cod. pen., si vale del vizio di violazione di legge soltanto quale strumento formale per veicolare mere deduzioni in fatto, meramente contestative della ricostruzione della situazione di timore vissuta da EO UA come operata, in maniera giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile, dalla Corte territoriale. 4. Per tutto quanto esposto s'impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale. 9
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 3 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso presentato dal Procuratore Generale. udito il difensore Il difensore delle parti civili avvocato Bugliari chiede l'annullamento della sentenza. L'avvocato Cinnante chiede che il ricorso presentat odal Procuratore Generale venga Penale Sent. Sez. 5 Num. 37749 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 03/07/2023 dichiarato inammissibile;
conclude anche per l'avvocato Cribari, che oggi sostituisce chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso presentato dal Procuratore Generale. L'avvocato Sarro chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso presentato dal Procuratore Generale. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza in data 28/07/2016 NI LO era riconosciuto colpevole dell'omicidio aggravato di TO AN e dei delitti di detenzione illegale e porto di arma in luogo pubblico e condannato alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. Con la stessa sentenza, EO UA era riconosciuto colpevole del delitto di favoreggiamento personale, perché, dopo la commissione dell'omicidio di TO AN, aveva aiutato NI LO a eludere le investigazioni tacendo di essere stato presente al momento del delitto e riferendo di trovarsi altrove, sicché era condannato alla pena di giustizia. 2. Con sentenza in data 15/03/2018, la Corte di assise di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva EO UA dal reato ascrittogli in quanto non punibile per effetto dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. e riduceva la pena inflitta a NI LO, con conferma nel resto. 3. Con sentenza in data 09/04/2019, la Prima Sezione penale di questa Corte annullava la sentenza in data 15/03/2018 della Corte di assise di appello di Catanzaro con riguardo alle posizioni di NI LO e di EO UA e rinviava per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro, imponendo al giudice del rinvio: quanto alla posizione di NI LO, di superare la contraddizione rilevata nella sentenza oggetto di scrutinio, la quale, pur avendo escluso, diversamente dalla sentenza di primo grado, che LO fosse sceso in strada, non aveva, tuttavia, offerto spiegazione del perché, allora, i bossoli esplosi dall'arma, con cui egli aveva sparato dal balcone della propria abitazione fossero stati rinvenuti nella piazza sottostante;
quanto alla posizione di EO UA, di emendare la lacuna motivazionale affliggente la stessa sentenza, nella parte in cui era stata a questi riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., ancorché la sua incriminazione per concorso nell'omicidio di TO AN fosse stata l'effetto e non la causa delle false dichiarazioni rese agli investigatori. 4. Con sentenza in data 07/02/2022, la Corte di assise di appello di Catanzaro, all'esito del giudizio di rinvio, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto NI LO dai reati ascrittigli per non avere commesso il fatto - disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza per le determinazioni da assumere nei confronti di IO LO, ritenuto autore dell'omicidio di TO AN - ed ha assolto EO UA dal reato ascrittogli perché non punibile ai sensi dell'art. 384 cod. pen.. A sostegno, ha richiamato le risultanze probatorie di natura dichiarativa, generica e tecnica, evidenziando come le stesse convergessero nell'escludere che il colpo che aveva attinto mortalmente TO AN fosse stato sparato dal balcone sul quale NI LO era rimasto per tutta la durata dell'azione omicidiaria e come ricorressero, di contro, elementi atti ad indicare l'autore del fatto in IO LO, fratello dell'imputato, che si trovava sulla piazza 1 teatro del delitto;
ha, inoltre, ritenuto EO UA meritevole del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. peri., perché egli, nel momento in cui aveva reso le false dichiarazioni agli organi dell'investigazione, ossia il 30 marzo 2015, aveva già assunto la veste di persona indagata nell'omicidio di TO AN e perché, comunque, anche in data antecedente, questi, per un verso, non aveva alcuna certezza di essere la vittima designata dell'omicidio consumatosi in danno di TO AN;
per altro verso, poteva fondatamente temere - sulla base di specifici atti compiuti nei suoi confronti dalla Polizia Giudiziaria - che fosse prossima la sua incriminazione per concorso in omicidio. 5. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, quivi enunciati nei limiti necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 5.1. Con il primo motivo ha impugnato, per violazione dell'art. 603 cod. proc. peri. e per vizio di motivazione, l'ordinanza, in data 3 dicembre 2021, di rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame dei consulenti tecnici medico legali, Dott. Vercillo e Dott. Cavalcanti, in ordine alla lunghezza del tramite intracorporeo riscontrato sul corpo di TO AN in sede autoptica, trattandosi di dato oggettivo dirimente onde stabilire quale dei due gruppi di dichiaranti (ossia, quello composto da IN RU e da NA AL, secondo i quali lo sparatore si trovava sulla strada, e quello composto da LV AN, AR MA, SE TE e IA RI, secondo i quali era stato NI LO a sparare dal balcone di casa) avesse detto la verità. 5.2. Con i restanti motivi ha impugnato la sentenza d'appello. 5.2.1. Con il secondo motivo ha contestato, denunciando la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la valutazione di attendibilità e verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IN RU e dalla moglie NA AL, i quali, con il riferire solo in sede di giudizio di avere appreso, ora da AR RU (fratello di IN), ora da ZI ES (cugina della AL), che i colpi, rivelatisi fatali per TO AN, erano stati esplosi da IO LO, che si trovava nei pressi di una siepe posta sulla piazza teatro degli accadimenti, avevano cambiato versione rispetto a quanto riferito al Pubblico Ministero nei centottanta giorni dall'inizio della loro collaborazione, di modo che una verifica stringente di tali propalazioni sarebbe stata necessaria, tanto più alla luce del tenore delle intercettazioni telefoniche (segnatamente, delle conversazione del 28 e 29/03/2015 intercorse tra componenti della famiglia Intrieri) - atte a dar conto di come, diversamente da quanto riferito da IN RU, al momento della sparatoria, CA ZA si trovasse in compagnia di NI LO in casa di questi e IO LO non fosse nascosto dietro la siepe sulla piazza, ma fosse andato a comprare le sigarette - e dell'accertato stato dei luoghi (che RU aveva dimostrato di non conoscere). 2 5.2.2. Con il terzo motivo ha eccepito, sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, il travisamento delle dichiarazioni di NA AL, sul rilievo che la Corte d'appello sarebbe incorsa in un errore percettivo, affermando che la dichiarante aveva riferito che il marito (IN RU) le aveva confidato il nome della persona che ZI ES aveva visto nascosta dietro l'albero sulla piazza, posto che, invece, NA AL si era limitata a riferire di un sospetto del marito circa l'identità dello sparatore, di modo che un elemento di natura congetturale era stato fatto assurgere al rango di indizio a carico di IO LO, e il travisamento per omissione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TE e RI, pure esaminati nel giudizio di rinvio, che avevano riferito che a sparare era stato NI LO. 5.2.3. Con il quarto e il quinto motivo ha eccepito, sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, il travisamento della realtà effettuale, per come accertata - sulla base dei documenti fotografici allegati alla consulenza tecnica dell'Ingegner Mancino, consulente balistico del Pubblico Ministero, e dei rilievi effettuati dallo stesso perito nominato dal giudice del rinvio - sia all'epoca dell'omicidio di TO AN sia all'epoca in cui l'ausiliario della Corte di assise di appello aveva effettuato il sopralluogo nell'area teatro degli accadimenti (ossia, il 12 marzo 2020), posto che, diversamente da quanto ritenuto dal perito e da questi riferito alla Corte, tra il balcone di NI LO e il portone del civico 133/C, davanti al quale si trovava TO AN al momento della sparatoria, vi era piena visibilità: ciò, alla condizione che si fosse valutato lo stato dei luoghi da una prospettiva corretta e si fosse constatato che, nel marzo del 2015, quando ebbe luogo l'omicidio, l'albero, presso il quale erano stati trovati i bossoli, non aveva una vistosa ed abbondante chioma ma solo rami spogli, di modo che NI LO ben avrebbe potuto lanciarli dal balcone dal quale aveva sparato, sempre che i bossoli medesimi fossero stati davvero compatibili con i proiettili esplosi dall'arma dello stesso LO, mai però rinvenuta. 5.2.4. Con il sesto e il settimo motivo ha eccepito, sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, il travisamento delle dichiarazioni dell'Ingegner Mancino, quanto all'inclinazione di 19 gradi del corpo di TO AN allorché venne attinto dal corpo mortale: ciò perché, per un verso, la traiettoria anatomica dal basso verso l'alto riscontrata sul tavolo settorio non era tale da escludere che il colpo fosse stato sparato da NI LO dal balcone, dal momento che si sarebbe dovuto tener conto, onde stabilire quale fosse stata l'effettiva traiettoria del colpo mortale, degli ulteriori elementi di fatto accertati, ossia che il bersaglio in movimento aveva cercato scampo, assumendo una posizione lievemente inclinata, dall'esplosione del primo colpo andato a vuoto;
per altro verso, perché non si era tenuto conto che l'Ingegner Mancino aveva redatto le proprie relazioni di consulenza (in numero di due) disponendo di dati non omogenei quanto alla lunghezza del tramite intracorporeo riscontrato sulla salma di TO AN - dapprima indicata in 23-24 cm. e poi in 22-25 cm. - di modo che, ferma la necessità di un chiarimento sul punto, sarebbe stato onere del giudice 3 spiegare le ragioni per le quali aveva ritenuto affidabile il primo dei dati indicati e non il secondo, derivando, dalla scelta in favore dell'uno o dell'altro, diverse e decisive conseguenze sul piano della ricostruzione della posizione e della distanza dello sparatore. 5.2.5. Con l'ottavo motivo ha censurato, sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l'affermazione, rassegnata nella sentenza impugnata, secondo la quale non vi sarebbe stata certezza circa la concreta sequenza dei fatti, ossia se fosse stato il primo o il secondo dei colpi esplosi ad attingere mortalmente TO AN, trattandosi di enunciazione apodittica e, comunque, scorretta, in quanto frutto di un mancato confronto con gli elementi di fatto desunti dalle prove dichiarative, generiche e tecniche, atte a dar conto di come il colpo fatale fosse stato il secondo di quelli esplosi da NI LO dal balcone della propria abitazione. 5.2.6. Con il nono motivo ha eccepito la violazione dell'art. 516 cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte di assise di appello avrebbe omesso di considerare i plurimi elementi probatori, desunti dalle prove dichiarative, dalle prove documentali (segnatamente, dalla sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 18 dicembre 2017, di condanna di LO NI per il delitto ex art. 416-bis cod. pen.) nonché dalle intercettazioni telefoniche, attestanti che NI LO era animato dal proposito di vendicarsi di EO UA, nel cui gruppo criminale egli aveva in precedenza militato, per non avere corrisposto alla moglie, durante la sua detenzione, la prevista sovvenzione economica, tanto comprovando, risultando integrato un valido movente dell'azione omicidiaria, il suo concorso morale nell'omicidio di TO AN, ucciso al posto di UA EO, ed imponendo, se del caso, la trasmissione degli atti al GUP preso il Tribunale di Cosenza per procedere nei confronti di NI LO sulla base della nuova imputazione. 5.2.7. Con il decimo motivo ha eccepito la violazione degli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 384 cod. pen., per non essersi il giudice del rinvio attenuto al principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità in sede rescindente, secondo cui, per la corretta applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dalla norma citata, sarebbe stato necessario che l'incriminazione per omicidio avesse preceduto e non, invece, seguito le dichiarazioni false rese da EO UA, di modo che vi era stato un ulteriore travisamento delle prove, laddove la Corte di assise di appello aveva ritenuto che UA, nel momento in cui aveva reso le false dichiarazioni, non avesse certezza che era lui bersaglio dei colpi esplosi (giacché NI LO dal balcone aveva continuato ad inveire anche al suo indirizzo, facendo chiaramente riferimento anche alla sua persona, come tra l'altro risultante dalle registrazioni del 118) e che avesse fondata ragione di temere, il 29 marzo 2015, un'incriminazione per concorso in omicidio;
travisamento cui si era aggiunta una significativa illogicità, laddove il giudice censurato non aveva tenuto conto del fatto che OM RD, trovatosi nella stessa situazione di UA, era stato condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di favoreggiamento personale. 4 i 6. Richiesta tempestivamente la trattazione orale del ricorso, regolarmente accordata, i difensori di LO, con memoria in data 17 giugno 2023, hanno evidenziato le ragioni di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte di assise di appello di Catanzaro, chiamata dal giudice della sentenza rescindente a dirimere una questione decisiva per la tenuta del ragionamento decisorio, ossia il dare una spiegazione plausibile del perché i bossoli, espulsi dall'arma utilizzata da NI LO per sparare dal balcone della propria abitazione in direzione del gruppo di persone di cui facevano parte EO UA e TO AN, fossero stati trovati per terra, sulla piazza prospiciente l'abitazione medesima, ai piedi di un albero ivi presente, valorizzate le attendibili e convergenti dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IN RU e dalla moglie NA NI, che avevano riferito di come a sparare il colpo, che aveva ucciso TO AN, fosse stato IO LO, fratello di NI, che si trovava sulla piazza nei pressi di una siepe, e di come, nell'ambiente criminale di appartenenza dei fratelli LO, si fosse deciso di sottacere della responsabilità di IO per l'omicidio di TO AN onde metterlo al riparo da rappresaglie da parte del gruppo avversario facente capo a EO UA, ha evidenziato che i risultati delle dette prove dichiarative trovavano conferma nelle conclusioni rassegnate dal perito balistico nominato in sede di giudizio di rinvio, espressosi per l'incompatibilità della tesi dello sparo dal balcone con quanto rilevato nei luoghi in cui il crimine si era consumato - segnatamente, per la presenza sulla piazza di un albero dall'abbondante e vistosa chioma, che avrebbe impedito sia la visuale dell'area in cui si trovava la vittima sia il lancio con conseguente caduta dei bossoli nel perimetro in cui erano stati ritrovati - e con la riscontrata traiettoria anatomica del proiettile, dal basso verso l'altro, spiegabile solo con la collocazione dello sparatore alle spalle di TO AN ad una distanza non superiore a dieci metri lineari. 2. A fronte di tale argomentare, che ha dato conto in maniera compiuta e plausibile delle ragioni per le quali NI LO non era colui che aveva sparato i colpi, uno dei quali aveva attinto TO AN uccidendolo, i motivi di ricorso spiegati dal Procuratore Generale ricorrente avverso l'assoluzione pronunciata nei confronti del predetto imputato denunciano vizi che o sono manifestamente infondati o che fuoriescono dal sindacato consentito al giudice di legittimità. 2.1. Il primo motivo è articolato senza tener conto del pacifico principio di diritto secondo cui, nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato, al giudice di appello è consentito, a 5 differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; in tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427; Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Rv. 278061). Pertanto, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sollecitata dalle parti può essere sindacata, in sede di legittimità, soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Rv. 271163; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Rv. 265323). Ne viene che la censura che attinge l'ordinanza in data 3 dicembre 2021, con la quale la Corte di assise di appello di Catanzaro aveva disatteso la richiesta di integrazione istruttoria avanzata dal Procuratore Generale onde attingere chiarimenti dai medici legali, incaricati dei rilievi necroscopici, sulle dimensioni del tramite di entrata del proiettile sul corpo della vittima, è generica, perché formulata in maniera esplorativa, ossia senza indicare in che termini il dato da chiarire - vale a dire le dimensioni del tramite intracorporeo, elemento, questo, non certo trascurato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 53, par. 1.5.1.) - sarebbe stato tale, al cospetto di tutti gli elementi probatori raccolti, da screditare, in maniera decisiva ed inopinabile, la versione dei fatti resa dai dichiaranti RU e AL, ossia che il colpo che aveva attinto TO AN era stato sparato dal piano di strada. 2.2. Il secondo e il terzo motivo denunciano vizi non consentiti nel giudizio di legittimità. La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da RU e dalla AL è stata compiuta indicando le ragioni per le quali le stesse sono state ritenute precise, lineari e coerenti, nonché scevre da contraddizioni e incongruenze. In particolare, è stato escluso che i coniugi avessero potuto concordare il contenuto delle loro propalazioni e sottolineato che le loro rivelazioni tardive, quanto all'identità dello sparatore, trovassero spiegazione nella loro decisione di «divulgare, a distanza di anni e "calmatesi le acque", la verità» sull'omicidio di TO AN, essendo ormai venuto meno il pericolo, inizialmente temuto, di iniziative ritorsive da parte dei sodali di TO AN nei confronti di IO LO, che, a differenza del fratello NI, non era figura di spicco nell'ambiente criminale (cfr. pag. 52 della sentenza impugnata). Consegue che le minute obiezioni al formulato giudizio di attendibilità dei propalanti sollevate dal ricorrente Procuratore Generale, oltre ad essere generiche, perché spiegate senza cogliere il nucleo significante delle affermazioni del giudice sul punto, sono unicamente protese a sollecitare un rinnovato apprezzamento delle prove dichiarative indicate, estraneo allo scrutinio di legittimità. 6 Il travisamento delle dichiarazioni di NA AL, quanto all'oggetto delle confidenze ricevute dal marito in ordine all'identità dello sparatore, e di quelle dei collaboratori TE e RI, di cui la Corte di merito avrebbe omesso la valutazione, è dedotto in spregio al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). In effetti, né con riguardo alle dichiarazioni della prima, né con riguardo alle dichiarazioni dei secondi, sono stati specificamente indicati elementi - salvo il riferimento al sospetto, confidato da IN RU alla moglie NA AL, circa l'essere IO LO l'autore dello sparo in danno di TO AN, tuttavia genericamente formulato, ossia senza alcun confronto critico con il complesso delle dichiarazioni rese dallo stesso RU, quale fonte diretta - atti a spiegare una decisiva rilevanza scardinante sulla tenuta dell'impianto motivazionale, posto dalla Corte di assise di appello a nella sentenza impugnata. 2.3. Il quarto e il quinto motivo di ricorso finiscono per denunciare il travisamento del fatto. Pur attraverso il richiamo ai documenti allegati alle relazioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero, Ingegner Marino, e del perito nominato dalla Corte di merito, pretendono di offrire, tramite una diretta esibizione di elementi di fatto attinenti alla visuale percepita o percepibile dal balcone dell'abitazione di NI LO o alle dimensioni della chioma dell'albero presente sulla piazza teatro dell'omicidio di TO AN, una diversa ricostruzione della dinamica dello sparo, del tutto estranea alle possibilità di sindacato di questa Corte, tanto più in presenza di una motivazione (quale quella ostesa alla pagina 54 della sentenza impugnata) che non si segnala per alcuna illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 2.4. Il sesto e il settimo motivo sono generici e non consentiti nel giudizio di legittimità. Attraverso una parcellizzata rassegna delle valutazioni compiute dal consulente tecnico balistico del Pubblico Ministero, escusso nel corso del giudizio di rinvio, circa la traiettoria del colpo che aveva attinto TO AN da tergo - valutazioni che si ritengono corroborate dagli elementi di prova desunti dalle dichiarazioni di quanti erano presenti sulla piazza la notte dell'omicidio -, parte ricorrente pretende di assegnare loro una decisività di cui esse sono geneticamente 7 sguarnite. Le valutazioni, infatti, per definizione, sono opinabili, quindi non sono suscettibili di integrare il contenuto del vizio di travisamento della prova dichiarativa, che, per essere censurabile con il ricorso per cassazione, esige che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087). Peraltro, è jus receptum che, in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Rv. 283807; Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Rv. 241907), come accaduto nel caso al vaglio. 2.5. L'ottavo motivo, con il sostenere che l'inclinazione leggermente in avanti assunta da TO AN - secondo la lettura offerta dal Procuratore Generale ricorrente delle dichiarazioni rese dall'Ingegner Marino, il quale, peraltro, secondo quanto riportato in sentenza (cfr. pag. 55), aveva precisato che la tesi dello sparo dal balcone dell'abitazione di NI LO sarebbe stata compatibile con il tramite accertato sulla vittima e con la collocazione della stessa «nei pressi del civico 133/C» alla sola condizione che costei avesse assunto una posizione esemplificata utilizzando «un foglio di carta piegato su sé stesso a 180 gradi» - fosse dovuta al fatto che questi, udito un primo colpo di pistola andato a vuoto, aveva cercato di trovare riparo fuggendo all'interno dell'androne del palazzo vicino, prospetta un'alternativa ricostruzione della dinamica della sparatoria, senza allegare alcun decisivo elemento probatorio, sfuggito alla valutazione della Corte di merito, capace di smentire quanto non illogicamente da questa sostenuto — in disparte il rilievo circa l'assenza di certezza in ordine alla concreta sequenza dei colpi — in riferimento alla posizione del tutto innaturale e scomoda assunta dal soggetto in fuga (cfr. pag. 56 della sentenza impugnata). 2.6. Generico è, poi, anche il motivo, il nono, che lamenta la mancata riqualificazione del fatto ascritto a NI LO come concorso morale nell'omicidio di TO AN. Nulla, invero, lascia ritenere né che il Pubblico Ministero, quale dominus dell'imputazione, abbia modificato, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., quella elevata nei confronti di NI LO, né che il tema della compartecipazione morale di questi all'azione omicidiaria materialmente realizzata da IO LO sia stato prospettato al giudice del rinvio, che, infatti, nella sentenza impugnata ha taciuto in ordine all'eventualità di un diverso ruolo dell'imputato nella commissione del reato. 8 Ad ogni buon conto, l'esistenza in capo al resistente di un movente per uccidere EO UA, quale effettivo destinatario dei colpi sparati, e le espressioni gravemente minacciose da lui pronunciate la notte dell'omicidio all'indirizzo anche del UA in concomitanza agli spari, non depongono univocamente per il suo coinvolgimento nell'omicidio che occupa, quale istigatore o determinatore del fratello, giusta l'insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non elide la necessità di una prova rigorosa - oggetto di specifico obbligo motivazionale - dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226101). 3. Quanto al capo relativo al delitto di favoreggiamento personale ascritto a EO UA, la Corte di assise di appello di Catanzaro ha adempiuto al mandato ricevuto dalla Corte di legittimità in sede rescindente, spiegando che all'imputato doveva essere riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. perché egli aveva reso le false dichiarazioni alla polizia giudiziaria il 29 marzo 2015 alle ore 15.45 per salvare sé stesso dal pericolo, avvertito come imminente, di una sua incriminazione per concorso nell'omicidio di TO AN. Pericolo di incriminazione ragionevolmente temuto, posto che, come chiarito nella sentenza impugnata, egli alle ore 9.30 di quello stesso giorno, era stato sottoposto all'esame dello stub e alle ore 15.00 aveva subito il sequestro del telefono cellulare (cfr. pag. 58 della sentenza impugnata): donde, collocando il sorgere del pericolo attuale e concreto di incriminazione in epoca anteriore alle dichiarazioni false, il giudice del rinvio si è attenuto al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, ossia a quello secondo il quale le dichiarazioni false devono essere l'effetto e non la causa dell'incriminazione. Non è stato, pertanto, violata la norma di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., come sostenuto dal Procuratore Generale nel decimo motivo di ricorso, il quale, peraltro, laddove prospetta la violazione anche della norma di cui all'art. 384 cod. pen., si vale del vizio di violazione di legge soltanto quale strumento formale per veicolare mere deduzioni in fatto, meramente contestative della ricostruzione della situazione di timore vissuta da EO UA come operata, in maniera giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile, dalla Corte territoriale. 4. Per tutto quanto esposto s'impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale. 9
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 3 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente