Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'estinzione per prescrizione del diritto del difensore alla liquidazione del compenso non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dal debitore. (Vedi Cass. civ., sez. II, 8 febbraio 1994, n. 1248, rv. 485240, e 1° luglio 1996, n. 5959, rv. 498337).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2008, n. 3647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3647 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 26/11/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 2203
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 022521/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE VI RO;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 13/04/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La Corte:
OSSERVA
1) L'avv. RO DE VI ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 6 marzo 2007 del Presidente del tribunale di sorveglianza di Milano che - decidendo sull'opposizione proposta contro l'ordinanza 6 marzo 2007 del medesimo Tribunale che aveva rigettato la richiesta di liquidazione degli onorari richiesti per l'attività difensiva svolta nell'interesse di AN IO ammesso al patrocinio a spese dello Stato - ha rigettato l'opposizione rilevando che era ormai decorso il termine di prescrizione previsto, dall'art.2956 c.c., comma 1, n. 2, per il compenso dei professionisti.
A fondamento del ricorso si deduce che erroneamente il giudice dell'opposizione avrebbe ritenuto applicabile l'art. 2956 c.c., sia perché questa norma non è applicabile alle obbligazioni della pubblica amministrazione;
sia perché nessuno aveva formulato l'eccezione di prescrizione che non può essere rilevata d'ufficio;
sia perché le prescrizioni presuntive costituiscono, appunto, una presunzione che viene meno quando si riconosca che il pagamento della somma richiesta non è avvenuto.
2) Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto. Come è stato più volte rilevato dalla giurisprudenza civile di legittimità (v., da ultimo, Cass., sez. 2, 21 febbraio 2005 n. 3443) le prescrizioni presuntive, disciplinate dall'art. 2954 c.c. e ss., si distinguono profondamente da quella ordinaria in quanto quella presuntiva non determina l'estinzione della obbligazione ma si limita a stabilire una presunzione iuris tantum di avvenuto pagamento del debito;
ne consegue che colui che la oppone si espone al rigetto della stessa non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se contesta l'insorgenza di essa.
La prescrizione ordinaria si basa invece sul mero decorso del tempo che estingue il debito, non limitandosi a presumere il pagamento del debito, così che il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione.
3) Da quanto esposto deve quindi intanto rilevarsi la fondatezza del ricorso sotto un primo profilo: si tratti o meno di prescrizione presuntiva o ordinaria l'estinzione per tale causa deve essere eccepita dal debitore e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2938 c.c.; con specifico riguardo alla prescrizione presuntiva v. Cass. civ., sez. 2, 8 febbraio 1994 n. 1248, rv. 485240).
Ma l'istituto della prescrizione presuntiva è inapplicabile sotto un diverso profilo: il provvedimento da sostanzialmente atto che il pagamento delle competenze non è avvenuto e ciò, in base ai principi indicati, è incompatibile con l'applicazione dell'istituto in esame.
4) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio al giudice che l'ha pronunziato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009