Sentenza 26 maggio 2009
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In tema di falso in bilancio, non sussiste la legittimazione a presentare querela del creditore contestato o eventuale, in quanto è necessario che il credito risulti documentato con un affidabile grado di certezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2009, n. 37133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37133 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 26/05/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 811
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 02495/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RG UI (P.C.) N. IL 20/08/1946;
nei confronti di:
2) MA SA N. IL 16/08/1920;
3) NT AR N. IL 12/10/1957;
4) MB CE N. IL 12/04/1956;
5) OL ES N. IL 21/02/1963;
6) ENODISTIL S.P.A.;
avverso la SENTENZA del 24/10/2007 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con sentenza predibattimentale in data 24 ottobre 2007 il Tribunale di Palermo ha dichiarato non doversi procedere, per mancanza di querela, nei confronti di LV AR, AR LT, VI RE e ES ZZ in ordine al delitto di cui all'art. 2622 c.c., nonché nei confronti della Enodistil s.p.a. in ordine all'illecito amministrativo dipendente dal suddetto reato. Ha ritenuto quel collegio che il querelante NE GI non fosse legittimato, in realtà, a querelarsi in quanto: 1) non era socio della società Enodistil s.p.a., per avere ceduto la sua partecipazione azionaria - con rinuncia a ogni credito verso la società - con contratto da lui impugnato con esito negativo;
2) non era creditore della società, sia in conseguenza della rinuncia di cui sopra, sia perché la denuncia da lui sporta nei confronti del AR era sfociata in una sentenza di assoluzione, sia infine perché i reati di falso in bilancio da lui denunciati per gli anni dal 1973 al 1978 erano stati dichiarati prescritti.
Il NE ha interposto appello, nella sua qualità di parte civile, deducendo quanto segue: la sentenza che ha respinto la domanda (non di nullità, ma) di annullamento del contratto di vendita delle azioni per vizio della volontà, nonché di rescissione dello stesso contratto per lesione ultra dimidium, è oggetto di azione di revocazione tuttora pendente;
l'estinzione per prescrizione dei reati di falso in bilancio non incide sull'esperibilità dell'azione civile, in quanto la prescrizione del relativo credito risarcitorio è sempre stata puntualmente interrotta;
il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgenza della qualità di creditore, che abilita a proporre quelle azioni che esigono la predetta qualifica.
Si è gravato, a sua volta, con appello il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo, facendo proprie le doglianze della parte civile.
La Corte d'Appello ha rilevato l'inappellabilità della sentenza predibattimentale, rimettendo quindi gli atti alla Corte di Cassazione per la valutazione delle impugnazioni quali ricorsi. Agli atti vi sono due memorie difensive nell'interesse del NE: l'una presentata dal difensore, l'altra personalmente dalla parte civile.
Vi è, altresì, una memoria nell'interesse degli imputati, recante in allegato copia della sentenza di rigetto dell'impugnazione per revocazione proposta da GI NE avverso la sentenza civile della Corte d'Appello di Roma in data 16 luglio/25 settembre 2001, nonché altra sentenza della Corte d'Appello di Palermo, dichiarativa dell'estinzione del giudizio di appello promosso dal NE avverso la sentenza numero 1507/05 del locale Tribunale. DIRITTO
I ricorsi sono privi di fondamento e vanno, perciò, disattesi. Il NE, prendendo le mosse dal principio enunciato dalle Sezioni Unite civili di questa Corte Suprema, a tenore del quale anche il credito c.d. litigioso è suscettibile di tutela in quanto riconducibile alla nozione di credito "eventuale" (Cass. civ. 30 luglio 2001 n. 10414), pretende di attribuirgli generale valenza e di renderlo, quindi, applicabile anche in tema di legittimazione a presentare querela.
A confutazione della tesi suesposta corre l'obbligo di osservare che la regula iuris or ora citata si riferisce esclusivamente alla problematica inerente alla legittimazione a promuovere azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.: e si basa sulla peculiarità della materia cui inerisce, traendo fondamento dal tenore della citata norma, la quale eccezionalmente ammette all'esercizio dell'azione revocatoria anche il creditore "eventuale", per tale intendendosi colui il cui credito è soggetto a condizione o a termine. Il principio enunciato dalle Sezioni Unite, dunque, si rende applicabile esclusivamente nel ristretto ambito segnato dall'area di operatività di quella norma specifica. Diversamente è a dirsi in tema di legittimazione a presentare querela, non essendo dato rinvenire alcuna disposizione che estenda il relativo diritto al creditore eventuale, nei casi in cui la titolarità del credito vale a individuare la persona offesa dal reato (com'è per il delitto di cui all'art. 2622 c.c.). Conclusivamente, perché possa riconoscersi a colui che vanta un credito verso la società la qualità di creditore che legittima l'esercizio da parte sua del diritto di querela, è necessario che il credito risulti documentato con un affidabile grado di certezza: il che non è a dirsi quando si tratti di credito litigioso e tutti i provvedimenti giurisdizionali già emessi siano di segno contrario al riconoscimento di tale preteso diritto.
Analoghe considerazioni sono da svolgere in ordine al titolo di legittimazione facente riferimento alla qualità di socio, che deve essere a sua volta opportunamente documentato e non può consistere in una mera rivendicazione giudiziale, per di più disattesa dal giudice adito.
Quanto fin qui osservato rende ragione dell'infondatezza del ricorso presentato dal NE e, conseguentemente, di quello del Procuratore Generale di Palermo, che ad esso si è richiamato per relationem.
Al rigetto del ricorso del NE consegue, inoltre, la condanna di costui al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna NE GI al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2009