Sentenza 28 aprile 1998
Massime • 1
Il reato di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento,previsto dall'art.12 del D.L.3 maggio 1991 n.143,convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1991 n.197,pur non escludendo la possibilità del tentativo,è da considerare tuttavia consumato,in base alla formulazione della norma incriminatrice,ogni qual volta l'utilizzo abbia avuto effettivamente luogo,indipendentemente dal conseguimento o meno del profitto che l'agente perseguiva,come nel caso in cui la carta (tessera "viacard")venga consegnata,da parte di chi non ne è titolare,all'esattore in servizio presso un casello autostradale per il pagamento del pedaggio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/1998, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 28/4/98
1. Dott. Severo CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. " Gianfranco RIGGIO " N.2409
3. " Umberto GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo VANCHERI " N.6241/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto negativo di competenza dal Pretore di Lodi con sentenza emessa 24/4/97 nel procedimento penale a carico di TR SI, n. a Palermo il 6/8/48
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Uccella che ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Lodi. Osserva:
TR SI è stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Lodi per rispondere del delitto di cui agli artt.56 C.P., 12 prima parte D.L.143/1991 conv. in legge 197/1991 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso dei contanti e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio) per avere in Melegnano, il 23/1/92, consegnato all'esattore di un casello autostradale, per il pagamento del pedaggio, una tessera Viacard di cui non era titolare. Con sentenza in data 5/10/95 il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per materia rilevando che l'ipotesi tentata - che riteneva esattamente con testata, non risultando che l'imputato avesse ottenuto dall'indebito utilizzo della predetta tessera il vantaggio inerente alla sua funzione - rientrava ai sensi degli artt.4 e 7 C.P.P., per la pena stabilita dalla legge, nella competenza del locale Pretore.
Il Pretore, ritenendo invece che nel fatto così come contestato fossero ravvisabili gli estremi della tesi consumata del delitto in questione, punita con pena eccedente i limiti della sua competenza, con sentenza in data 22/4/97 ha sollevato conflitto negativo. Il conflitto, ammissibile in rito rientrando nella previsione dell'art.28 comma 1 lett.a) C.P.P., va risolto nel senso della competenza del Tribunale, come questa Sezione ha di recente avuto già più volte occasione di affermare (cfr., tra le molte, le sentenze in data 20/11/97, Confl.in proc. Savarise e in data 17/12/97, Confl.in proc.Mozzillo).
Ed invero, se in astratto non si può escludere la configurabilità del tentativo del delitto di cui all'art.12 prima parte D.L. 143/1991 conv. in legge 197/1991 (cfr. al riguardo la sentenza della V Sezione di questa Corte 23/6/96, Aguiari), si deve però ritenere verificata l'ipotesi consumata quando, come si addebita al TR, sia stata posta in essere la condotta tipica che la suddetta norma individua nell'indebito utilizzo del documento, mentre sotto tale profilo non si richiede il conseguimento del fine di profitto che la norma stessa chiaramente prevede come dolo specifico (a differenza della norma incriminatrice della truffa, ipotesi delittuosa che può concorrere con quella in esame, che prevede il conseguimento del profitto come elemento la cui realizzazione e necessaria per l'esistenza del reato). Nel concetto di "utilizzo" cui l'ipotesi delittuosa, contestata nel caso di specie fa riferimento non può dunque farsi rientrare, come vorrebbe il Tribunale, il raggiungimento dell'utilità che la carta può offrire, ma deve ritenersi sufficiente a integrarne gli estremi come nelle ipotesi, similari di cui agli artt.465 (uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto) e 489 (uso di atto falso) C.P., alle quali il Pretore ha fatto pertinente richiamo qualsiasi modo di avvalersi del documento, anche con la semplice esibizione, per lo scopo conforme alla sua natura (cfr. in tal senso, in tema di art.489 C.P., la sentenza della VI Sezione di questa Corte 18/6/93, Marcello), al che senz'altro corrisponde la presentazione della tessera Viacard, senza esserne titolare, all'esattore autostradale di cui si fa carico al TR.
P.Q.M.
risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Lodi cui ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 1998