Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2001, n. 3590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3590 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
ee61166 I NOME DEL035 9 0/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA E N O I A I Z P R 6 A 5 8 R . A 9 T E SUPREMA CASSAZIONE L 1 N T S / Oggetto I U 4 / G Viri motiv. B B 6 I E 2 R R SEZIONE TRIBUTARIA L L T . A A P . . D D B dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E A A L I T T E D R N 1 E I E 3 R.G.N. 16336/98 S S T Dott Mario DELLI PRISCOLI Presidente E N . E A M N B I A Consigliere Dott. Enrico PAPA - Consigliere 7447 Cron. Dott. Eugenio AMARI Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Ud. 15/12/00 Dott. Salvatore DI PALMA Re. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 61166 CA ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANCONA 20, presso lo studio dell'avvocato FUSCO FAUSTO, difeso dall'avvocato VOLPARI PIETRO, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, DELLO STATO, che lo1'AVVOCATURA GENERALE presso rappresenta e difende ope legis;
controricorrente2000 2112 avverso la sentenza n. 163/97 della Commissione 1 tributaria regionale di ROMA, depositata il 22/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato VOLPARI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DI CARLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con avviso di accertamento n.5141002096, no- tificato il 30 dicembre 1990, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Frosinone rettificò ai fini i.r.pe.f. ed i.lo.r. il reddito dichiarato per l'anno 1987 da ER EC, esercente la professione di fabbro, elevandolo da £.
6.783.000 a £.35.472.000 ai sensi dell'art.38 comma 4 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dei dd.mm. 21 luglio 1983 e 13 dicembre 1984 sulla base dell'accertato possesso di un'autovettura Mercedes di c.f. 26, immatricolata nel 1976 e del valore imponibile di £.35.472.000; - che, con ricorso del 5 febbraio 1991, il EC impugnò tale avviso dinanzi alla Commissione tributaria 2 di 1° grado di Frosinone, chiedendone l'annullamento e deducendo, in particolare, un errore materiale nella determinazione del valore imponibile presunto dell'autovettura; deducendo, inoltre, che questa era da lui utilizzata per l'esercizio della professione, tenu- to conto della zoppia da cui era affetto in conseguenza di un infortunio sul lavoro occorsogli e del fatto che essa era munita di cambio automatico;
ed infine, che al reddito dichiarato doveva essere aggiunta la rendita i.n.a.i.l. corrispostagli per l'invalidità permanente (57%) conseguita all'infortunio; - il quale che, in contraddittorio con l'Ufficio instò per la reiezione del ricorso la Commissione - adita, con decisione n.664 del 24 novembre 1993, accol- se il ricorso, osservando, in particolare, che la ri- dotta capacità contributiva del ricorrente era stata ampiamente dimostrata con idonea documentazione e che il dato obbiettivo dell'invalidità permanente ricono- sciutagli dall'I.n.a.i.l. annullava quello meramente presuntivo di cui al redditometro, i cui parametri do- vevano essere corretti dall'imponibile di £.35.472.000 a quello di £.21.472.000, ridotto alla metà per la pre- sumibile destinazione dell'autovettura all'attività la- vorativa;
che, a seguito di appello dell'Ufficio ed in - contumacia del EC la Commissione tributaria re- - gionale di Roma, con sentenza n.163/17/97 del 22 otto- bre 1997, accolse il gravame;
- che, in particolare, la Commissione ha osservato "quanto segue: '.... l'art. 1 di detto D.M. 21/07/83 precisa che alla valutazione dei beni e servizi di cui si ha la disponibilità, 'resta fermo l'obbligo di utilizzare per la determinazione sintetica del reddito complessivo netto, anche gli elementi e le circostanze di fatto di- versi da quelli menzionati nel comma precedente'. La capacità di spese che emerge dal possesso e mantenimen- to di un'autovettura Mercedes di 26 cavalli fiscali, acquistata 1'11.07.1984, ha permesso all'Ufficio di quantificare, in via presuntiva, conti e spese conse- guenti al possesso di tale vettura. Nell'osservanza dei DD.MM. sopra citati, l'Ufficio ha anche tenuto conto, tra l'altro - per la determinazione del reddito - della vetustà dell'autovettura e del suo utilizzo al 50% per l'attività svolta (fabbro) dal Sig. EC con proble- mi di deambulazione;
ciò comporta, in ogni caso, la ri- levazione di un reddito superiore al dichiarato"; che avverso tale sentenza ER EC ha pro- posto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che resiste, con controricorso, il Ministro delle Finanze. Considerato in diritto - che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Art. 360 n.
3-5 c.p.c. -- Violazione e falsa applicazione di norme di diritto- Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia"), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici d'appello non avrebbero considerato né l'errore di calcolo in cui era incorso l'Ufficio nella determinazione del valore impo- nibile dell'autovettura (che era stato correttamente rilevato e valutato dalla Commissione tributaria di primo grado), né la rendita i.n.a.i.l. corrispostagli per l'invalidità permanente riconosciutagli;
e che, se essi avessero tenuto conto di ciò, il reddito comples- sivo da lui percepito e dichiarato avrebbe giustificato compiutamente il possesso della autovettura;
che il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione;
che il vizio che inficia la motivazione della esattamente rilevato dal sentenza impugnata sta, come considerazione, da parte dei ricorrente, nell'omessa Giudici d'appello, di due circostanze decisive, astrat- tamente idonee a determinare una decisione diversa da quella assunta e dedotte fin dall'atto introduttivo del presente giudizio: e cioè, sia dell'errore di calcolo 5 dell'Ufficio nella determinazione del valore imponibile presunto dell'autovettura (già rilevato e corretto dai Giudici di primo grado: cfr., supra, Ritenuto in fat- to), sia del fatto che il ricorrente, pacificamente in- valido civile, percepisce una rendita i.n.a.i. 1., che deve essere aggiunta al reddito determinato sulla base del possesso della autovettura medesima;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, oltre ad eliminare il vizio di motivazione dian- zi rilevato, provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio;
che ogni altro profilo di censura deve ritenersi assorbito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad al- tra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 15 dicembre 2000 Il Presidente relatore ed estensore mafacturedrar Mario Delli Priscoli Шато цеее-бисов IL CANCELLERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAR. 2001 Innocenzo ST Oggi IL CANCELIERE C1 Innocenzo Batista