Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 0.1.125/02 REPUB LICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4867/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Alberto Spanò Pres. Rel. Dott. Francesco Antonio Maiorano Consigliere 2818 Cron. Rep. Dott. Pasquale Picone Consigliere Ud. 21 no- Dott. Aldo De Matteis Consigliere vembre 2001 Dott. Saverio Toffoli Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: A.R.S.S.A., Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura, gestione provvisoria ex ESAC, elettivamente domici- del Quirinale, 26 Studio CLARICH, LIBERTINI, avv. Antonella Gigliol liato in Roma, via S. Valentino n. 21 presso MACALUJO EVALLI;
toppt me rappresenta e difere giusta delega in atticellion. ANTONELLA GIGLIO - ricorrente 4494
contro
La HI PP, elettivamente domiciliato in Roma, via Dardanel- li n. 13, presso l'avv. Salvatore Tangari, che, unitamente all'avv. Domenico Pitingolo lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
1 - controricorrente avverso la sentenza n. 465/98, decisa il 5 novembre 1998e pubbli- cata il 23 novembre 1998, resa dal Tribunale di Crotone nel proce- dimento n. 395/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Antonella Giglio nell'interesse della ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PP Napoletano, ha concluso per l'accoglimento del pri- mo motivo, assorbito il secondo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 20 gennaio 1994, La HI PP conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Crotone l'Esac Impresa Conser- vificio Valle del Neto al fine di ottenere la declaratoria di il- legittimità dei contratti di lavoro a termine stipulati inter par- tes, con riconoscimento del proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato a far data dal giorno 1 luglio 1997. Assumeva il ricorrente di essere stato assunto a tempo determinato -per il periodo 1 luglio 30 settembre 1993. Alla scadenza il con- tratto veniva rinnovato per il periodo 1 31 ottobre 1993. Parte datoriale peraltro, in data 11 novembre 1993, apponeva sul con- tratto così come rinnovato un nuovo termine di scadenza al 31 di- cembre 1993, indicando l'operazione come correzione di errore ma- teriale al fine di eludere il divieto di legge. 2 л Resisteva l'Ente convenuto. In corso di causa si costituiva per esso l'Azienda Regionale inca- ricata della liquidazione. Il Giudice adito, con sentenza in data 1 - 14 aprile 1994, riget- tava la domanda. Interponeva appello il La HI e in esito il Tribunale di Cro- tone, con sentenza n. 462/98, emessa in data 5- 23 novembre 1998, accoglieva il gravame e dichiarava convertito a tempo indetermina- to il rapporto di lavoro inter partes. A sostegno della decisione osservava essere infondata l'exceptio iudicati avanzata dall'Azienda appellata sul presupposto della mancata impugnativa della statuizione della sentenza di primo grado circa il divieto di assunzione a tempo indeterminato, detta- to dalla legge regionale istitutiva dell'Esac. Osservava ancora che l'esercizio di un conservificio non poteva esser considerato esercizio di impresa agricola, sottratta alle limitazioni di assunzione di manodopera a tempo determinato di cui alla legge 230/62. Osservava altresì che la documentazione acquisita escludeva un in- tento di correggere un errore materiale e valeva a dimostrare che vi era stata la volontà di prolungare l'assunzione fino a 151 giornate nell'anno. Avverso la sentenza, notificata in data 7 gennaio 1999, propone ricorso per cassazione l'A.R.S.S.A., Agenzia Regionale per lo Svi- luppo e per i Servizi in Agricoltura, con atto notificato in data 9 marzo 1999; deduce due motivi. 3 Л La HI PP resiste con controricorso notificato in data 15 aprile 1999. L'Azienda ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, richiamando in rubrica l'ipotesi del vizio di motivazione su un punto decisivo, lamenta l'insufficienza, illogicità e contraddittorietà delle argomenta- zioni con cui è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la mancata impugnazione della sentenza relativa- mente al richiamo al divieto legale di assunzioni. Sostiene che è del tutto illogico ritenere che non rientrasse nel thema deciden- dum la questione, proposta dalla difesa dell'Ente, del contrasto tra la pretesa del lavoratore e il disposto normativo di cui alle leggi richiamate nella sentenza di primo grado, oggetto di una di- fesa proposta in primo grado dalla difesa dell'Ente. Con tale motivo è indubbiamente censurata la sentenza d'appello nella parte in cui ha disconosciuto l'intervenuta forma- zione del giudicato interno a causa della mancata impugnazione della sentenza di primo grado con riferimento ad una delle ragioni poste a base della relativa pronuncia di rigetto della domanda. Nell'esame della questione relativa alla sussistenza di un giudicato interno peraltro rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione (salvo che in caso di mancata impugnazione di una specifica statuizione nel senso della inesistenza del giudi- cato: cfr. Cass. 29 novembre 1996 n. 10679; Cass. 19 dicembre 2000 . n. 15950) questa Corte ha il potere di esaminare gli atti al fi- ne di stabilire direttamente se ne sussistano i presupposti di fatto (cfr. Cass. 20 luglio 1995 n. 789; Cass. 21 maggio 1996 n. 4676; cfr. anche Cass., Sez. un., 25 maggio 2001 n. 226, per l'estensione anche al giudicato esterno del principio relativo al potere della Cassazione di verificare direttamente l'esistenza del giudicato “mediante accertamenti, anche di fatto, indipenden- temente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di meri- to"). L'esame della sentenza di primo grado conduce a ritenere che la relativa pronuncia sia basata anche sulla con-effettivamente corrente ratio decidendi della ritenuta preclusione alla valida instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato co- stituita da divieti in tal senso posti dalla legislazione regiona- le. Infatti il rilievo, preceduto dall'avverbio "inoltre", che le leggi regionali ivi specificate vietavano le assunzioni di perso- nale presso l'ente resistente, salvo quelle stagionali, mentre è inconferente rispetto all'affermazione che lo precede della legit- timità del contratto a termine in quanto stagionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, ha un senso logico in quanto diretto ad enunciare un'ulteriore ragione ostativa della pretesa del ricorrente a vedere trasformato in rapporto a tempo indeterminato un rapporto pattiziamente convenuto come a termine. L'interpretazione in tal senso della pronuncia in esame trova significativa conferma nella considerazione che il Pretore, in 5 1. realtà, ha accolto una puntuale difesa della parte convenuta, la quale già nella memoria di costituzione aveva rilevato che, alla luce della richiamata normativa regionale, dovevano "ritenersi af- fette da nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., eventuali trasfor- mazioni di contratti a termine in altri a tempo indeterminato", ribadendo poi la stessa tesi nelle successive note difensive. in re- La mancata impugnazione della sentenza di primo grado autonomamente idonee a sorreggere la lazione ad una delle ragioni l'inammissibilità dell'appello (cfr. decisione ha comportato Cass. 5 giugno 1984 n. 3359; Cass. 21 dicembre 1987 n. 9492; Cass. 3 febbraio 1994 n. 1110). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza ora impugnata, a norma dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., restando assorbito l'altro motivo di ricorso, con cui si è censurata la mancata qualificazione del rapporto di lavoro come agricolo. delle spese Si ravvisano giusti motivi per una compensazione dell'intero giudizio.
P.Q.M.
I La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sen- D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T T L tenza e compensa le spese dell'intero giudizio. , R . O A A B ' N S I L E L D 3 P E S 7 Così deciso in Roma 21 novembre 2001. A - I D T 8 N I S - S G 1 Schel Alberta fem O N 1 O P E IL PRESIDENTE ESTENSORE A S M E I D I G E A A , G D O E O E T L R T T T IL CANCELLIERE I S N A I R E I Depositato in Cancelleria L G S D E L E R E O D oggi 29 GEN. 2002 IL CANCELLIEREспрове A T O N S