Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2003, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
NA E ITALIA N 6 C.C. 70,547 8 O 9 I UBBLICA 1 Z / A 4 / R 6 T N P 2 S I - . I R R G B . A E P . . T L R D U L B L A A I E . R D D B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T I A E S T T N E A N S DI CASSAZIONE I 3 CORTE E 1 I R S Oggetto A BUT RI5.9 E E . T N IRPEF A SEZIONE differenza canone locativo - M obbligazione sostituto d'imposta Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9924/00 - Presidente Dott. Enrico PAPA 12843/00 Rel. Consigliere - Dott. Enrico ALTIERI Cron. 1872 Dott. Massimo ODDO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Ud.06/06/02 Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 70547 sul ricorso proposto da: LE OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZË, UFF DISTRETTUALE II DD PADOVA;
- intimati e sul 2° ricorso n° 12843/00 proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,2002 2484 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 1 rappresenta e difende ope legis;
controricorrente e ricorrente incidentale - e da UFF UNICO ENTRATE PADOVA 1, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente nonchè
contro
LE OL:
- intimato -
avversO la sentenza n. 29/99 della Commissione ildepositata i stributaria regionale di VENEZIA, 25/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. $ 1. Svolgimento del processo 2 L'ufficio delle imposte dirette di Padova, con av- notificati nel 1990, accertava nei confronti di visi Paolo TI, per gli anni 1983 e 1984, un maggior reddito per importi ricevuti dal Credito Italiano, di cui era dipendente, a titolo di differenza canoni di locazione. I separati ricorsi del TI dinanzi al- la commissione tributaria di primo grado di Padova ve- nivano decisi in modo opposto. Le decisioni venivano impugnate, rispettivamente, dall'interessato e dall'ufficio. La commissione tributaria regionale del Veneto, con hond - 25 marzo 1999, riuniti gli ap- sentenza 24 febbraio pelli, rigettava parzialmente quello del contribuente ed accoglieva quello dell'ufficio, osservando che l'in- dennità in questione rientrava nel concetto di retribu- zione globale, e pertanto era soggetta ad i.r.pe.f. In accoglimento del motivo subordinato del TI la corte dichiarava l'inapplicabilità delle sanzioni in riferimento agli articoli 39 bis del d. P. R. n. 636/72 e 8 d.l.vo n.546 / 92, stante l'obiettiva incertezza sul- l'interpretazione delle norme che regolavano la mate- ria. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Car- letti, sulla base di tre mezzi d'annullamento. L'amministrazione finanziaria resiste con controri- 3 corso ed ha, altresì, proposto ricorso incidentale. § 2. I motivi del ricorso principale 2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia viola- zione e falsa degli articoli 112applicazione cod.proc.civ.; 23, 64 e 67 d. P. R. 29 settembre 1973, n. 600; omessa motivazione su un punto della controver- sia prospettato dalle parti;
in relazione all'art.360, comma 1, n.3 e 5, cod. proc. civ. Deduce che la commissione regionale ha omesso di esaminare la questione, svolta in entrambi i gradi di merito, dell'insussistenza dell'obbligazione tributaria ستانا nei confronti del sostituito d'imposta. La sostituzione tributaria, infatti, secondo il citato art.64 determi- nerebbe un vero e proprio mutamento del soggetto passi- vo, ponendo colui che ha corrisposto la somma al posto del percettore del reddito. Il datore di lavoro funge, infatti, da sostituto per gli acconti che devono esse- re versati allo Stato. Pertanto, sarebbe in contrasto con tali principi l'accertamento compiuto nei confronti del dipendente, il quale darebbe luogo ad una doppia imposizione, vie- tata dall'art.67 d. P. R. n.600 / 73. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 48, comma primo, del d. P.R. n.597 / 73 e della nozione giuridica 4 di reddito fiscale;
violazione e falsa applicazione dell'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale;
in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., critica la nozione di reddito accolta dalla sen- tenza impugnata. Rileva che, nonostante la genericità ed ampiezza della definizione contenuta nei d. P.R. n.597 73 e n.917 / 86, la stessa non può ricompren- dere la soma versata per indennizzare il lavoratore di sacrifici provocati da una decisione alla quale egli è L'indennizzo per il maggior canoneestraneo. di loca- zione non è un'erogazione forfettaria, ma è ragguaglia- عشانا to al costo effettivamente sostenuto. Inoltre, nessun argomento può trarsi dal fatto che tra le esenzioni contemplate nel secondo comma del- l'art. 48 non è compresa quella in questione. Tali ipo- tesi, infatti, per la loro natura, dovrebbero rientrare nella base imponibile. Ancora, la tesi dell'amministrazione condurrebbe ad una violazione del principio di capacità contributiva previsto dall'art. 53 Cost., in base al quale è da ri- tenersi escluso un prelievo di entità economica che compensi un danno emergente. Il ricorrente censura, infine, la motivazione della sentenza, nella quale non sarebbe stata considerata la nozione giuridica di reddito tassabile.
2.3. Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 112 cod. proc. civ.; 48, terzo comma, del d. P. R. n.597 / 73, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ., il ri- corrente lamenta che la commissione regionale non avrebbe esaminato le questioni da lui svolte sull'in- dennità di trasferta, erogata unitamente all'indennizzo per maggior canone di locazione ed assoggettata allo stesso regime fiscale di tale emolumento. Il ricorrente invoca, sul punto, la giurisprudenza Скак di questa Corte.
2.4. Con memoria del 29 maggio 2002 la difesa del ricorrente deduce che, con sentenza 19 febbraio 2000, n.557, questa Corte ha risolto con efficacia di giu- dicato la controversia tra il datore di lavoro e l'am- ministrazione finanziaria, nel senso della intassabili- tà del contributo per differenza canone a lui corri- sposto, per uno degli stessi anni in contestazione ( il 1984 ), a titolo di differenza canoni di locazione, e chiede l'estensione di tale giudicato ai sensi del- l'art.1306, comma secondo, cod. civ., almeno per la parte corrispondente alla ritenuta d'acconto pretesa per tale anno. $ 3. Il motivo del ricorso incidentale Denunciando violazione e/o falsa applicazione degli 6 articoli 39 bis del d. P.R. n.636 / 72, 8 d.l.vo n.546 / 92 e 6, secondo comma, del d.l.vo n.472 / 97, nonché erronea e contraddittoria motivazione, l'amministrazio- ne finanziaria censura la mancata applicazione delle sanzioni, osservando che l'evoluzione normativa e giu- risprudenziale avrebbero escluso ogni incertezza circa l'assoggettabilità ad i.r.pe.f. dell'indennità in que- stione. § 4. Motivi della decisione 4.1. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi, proposti nei confronti della stessa sentenza. بھی کیا تا sm 4.2. Il primo motivo del ricorso principale è in- fondato. Secondo una recente e consolidata giurisprudenza della Corte ( fra le altre, sentenze 11 agosto 2000, n.10613; 18 settembre 2000, n.12339 e 12342; 23 maggio 2001, n.7020 ), il fenomeno della sostituzione d'impo- sta non comporta l'esclusiva soggezione del sostituto ai poteri di accertamento e di riscossione dell'Ammini- strazione finanziaria ( nel caso in esame, nei limiti di quanto dovuto a titolo di ritenuta d'acconto ), do- vendosi entrambi i soggetti ritenere solidalmente ob- bligati ( nel caso di compensi corrisposti dal datore di lavoro, per la parte del tributo dovuta a titolo di ritenuta ) nei confronti dell'Amministrazione finanzia- 7 ria. Detto rapporto di solidarietà comporta la reciproca autonomia dei rapporti obbligatori, nel senso che, come la Corte ha più volte affermato sentenza 9 febbraio è 2000, n.1433, e successiva costante giurisprudenza ), l'instaurazione di distinti processi, col possibile temperamento dell'estensione del giudicato formatosi nei confronti di uno dei coobbligati, ai sensi del- l'art.1306, comma secondo, cod. proc. civ. Tale estensione non è però invocabile per la prima volta in sede di legittimità, sia perché la stessa si شنا ricollega all'esercizio di un vero e proprio diritto potestativo sostanziale della parte, incompatibile con la struttura del giudizio di cassazione, sia perché vi osta il divieto di produzione di nuovi documenti di cui all'art. 372 cod. proc. civ.
4.3. E' parimenti da respingere il secondo motivo, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza della Corte ( fra le altre, sentenze 7 giugno 2000, n.7703; 21 novembre 2000, n.15048 ), secondo la quale l'emolu- mento in questione, percepita anteriormente al 1998, è interamente assoggettabile ad i.r.pe.f., non avendo na- tura indennitaria о di rimborso spese, ma costituendo adempimento di un obbligo contrattuale, avente funzione incentivante e requilibratrice del vantaggio che il 8 datore di lavoro riceve dalla prestazione. Sempre in applicazione di principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte ( in particolare, nella sen- tenza 30 ottobre 2001, n.13482 ) deve dichiararsi la manifesta infondatezza, in relazione agli articoli 53 e 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art.48 del d. P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art.3 del d.l.vo 2 settembre 1997, n. 314 ), interpretato nel senso sopra richiamato.
4.4.Neppure il terzo motivo del ricorso principale hevr merita accoglimento. Pur non essendovi un'espressa pro- nuncia sull'indennità di trasferimento, tale omissio- ne, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte ( fra le altre, sentenze 8 marzo 2000, n.2611; 20 no- vembre 2000, n.14995; 8 marzo 2002, n. 3421 ) non com- porta l'annullamento della sentenza impugnata, in quan- to il predetto emolumento, al pari dell'indennità per differenza canone di locazione, doveva considerarsi in- teramente assoggettato ad i.r.pe.f., in base al- l'art. 48 del d. P. R. 29 settembre 1973, n.597, e alla corrispondente norma del d. P.R. 22 dicembre 1986, n.917 ( nel testo anteriore alla modifica del d.l.vo n. 314 / 97 ), a differenza dell'indennità di trasferta. Trattandosi di mera interpretazione applicazione 9 della legge e non essendo necessarie nuove indagini di fatto, la censura può essere direttamente risolta dalla Corte, nell'esercizio del potere di correzione della motivazione in diritto, di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. incidentale, le censure 4.5. Quanto al ricorso finanziariadell'Amministrazione svolte dalla difesa non possono trovare accoglimento, avendo la commissione regionale, con motivazione immune da censure di legit- timità, ritenuto che il mancato assoggettamento a tas- sazione dell'indennità fosse dipeso da errore circa hour l'interpretazione delle norme che regolavano la mate- in proposito, che, contrariamen-ria. La Corte osserva, te a quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, all'epoca della percezione del reddito in questione non esisteva ancora un indirizzo giurisprudenziale consoli- dato a favore della piena tassazione.
4.6. I ricorsi devono essere, pertanto, rigettati. una pronuncia La reciproca soccombenza giustifica di compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 10 la Sezione tributaria, il 6 giugno Il Consigliere estensore Enrico Altieri Thank DEPORTAS LERIA Oggi 2.2 GL 2003 Anold Gien CANI Amalg 11 2002. Il Presidente Enrico (Papa Luico la ido Casa "Glou ELLIERE C1 ESENTE DA REGIST AI SENSI DEL D.P.R. N. 131 TAB. ALL. MATERIA TRI