Sentenza 4 novembre 2008
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, l'eliminazione mediante incenerimento di rami d'alberi tagliati non usufruibili in processi produttivi integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, comma primo, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), in quanto tale materiale non costituisce materia prima secondaria riutilizzata in settori produttivi diversi senza pregiudizio per l'ambiente. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che l'utilizzazione delle ceneri come concimante naturale non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali).
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Le modifiche introdotte al codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006) con la legge 116/2014 hanno segnato una netta discontinuità con il passato, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE. Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione affronta il tema in oggetto e statuisce un importante punto fermo in relazione all'abbruciamento dei residui vegetali. La Corte è stata investita dell'argomento con ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino avverso la sentenza che ha dichiarato l'assoluzione del soggetto imputato per aver effettuato senza autorizzazione attività di smaltimento di rifiuti mediante una pratica di incenerimento a terra di scarti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2008, n. 46213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46213 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 04/11/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 02199
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 018929/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EM TT ER, N. IL 14/05/1954;
avverso SENTENZA del 23/01/2008 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMORESANO SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato.
OSSERVA
1) Con sentenza del 6.3.2007 il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, condannava LE TT IN alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a) per aver, in assenza di autorizzazione e quindi in violazione dell'art. 208, medesimo D.Lgs., effettuato o comunque permesso che venissero effettuate operazioni di smaltimento, mediante incenerimento a terra, ex punto D10 dell'allegato B, di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da scarti vegetali (codice CER 01.01.03) provenienti dalle operazioni di abbattimento di piante di abete rosso, effettuate dallo stesso all'interno del terreno di sua proprietà. Pena estinta da indulto.
Con sentenza del 23 gennaio 2008 la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in Euro 1.800,00 di multa (pena interamente condonata), confermando nel resto.
Ritenevano i giudici di merito che il taglio di alberi, se compiuto nell'ambito della silvicoltura, costituisse attività produttiva e che lo smaltimento, mediante incenerimento, delle ramaglie residue fosse illecito (non potendo essere considerato una forma di utilizzazione del prodotto nell'ambito di un'attività produttiva). 2) Propone ricorso per cassazione l'imputato per violazione di legge in relazione all'art. 208 e art. 185, lett. e), per esercizio di potestà non consentita ai pubblici poteri, per vizio di motivazione. La potatura degli alberi non costituisce attività produttiva (specialmente nel caso di specie, non venendo praticata la silvicoltura) e la riutilizzazione delle ramaglie per la concimazione a scopi non imprenditoriali è esclusa dall'applicazione de D.Lgs. n.152 del 2006, (art. 185, lett. e). In proposito si richiama quanto dedotto nella Delib. Giunta Provinciale di Trento 31 agosto 2007, n. 1846.
3) Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni risultanti dagli atti del processo.
È necessario cioè accertare se nell'interpretazione delle risultanze processuali siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1 RV 214567).
I giudici di merito, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, hanno valutato adeguatamente il materiale probatorio, ed hanno ritenuto, da un lato, che il taglio di alberi, eseguito nell'ambito della silvicoltura, costituisca attività produttiva e che quindi trovi applicazione il D.Lgs. n. 152 del 2006 e, dall'altro, che la eliminazione, mediante incenerimento, dei rami degli alberi tagliati (per circa un metro cubo) non usufruibili in processi produttivi non costituisca una forma di utilizzazione nell'ambito di attività produttive. Hanno, inoltre, sottolineato che non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali l'utilizzazione delle ceneri come concimante naturale. Tale materiale pertanto non può essere considerato materia prima secondaria riutilizzata in diversi settori produttivi senza pregiudizio per l'ambiente (Cass. pen. sez. 3, 4.10.2006). Irrilevante è la delibera della Giunta Provinciale, che richiama la L.P. 14 aprile 1998, n. 5, in quanto in forza della stessa è consentita la bruciatura solo degli scarti agricoli di modesta quantità - art. 13, comma 2 bis (nel caso di specie si trattava, invece, non di potatura, come assume il ricorrente, ma di un taglio di alberi).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2008