Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2008, n. 46213
CASS
Sentenza 4 novembre 2008

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In tema di gestione dei rifiuti, l'eliminazione mediante incenerimento di rami d'alberi tagliati non usufruibili in processi produttivi integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, comma primo, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), in quanto tale materiale non costituisce materia prima secondaria riutilizzata in settori produttivi diversi senza pregiudizio per l'ambiente. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che l'utilizzazione delle ceneri come concimante naturale non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali).

Commentari2

  • 1Bruciare rami e sterpaglie è reato?
    Lucia Izzo · https://www.studiocataldi.it/ · 4 ottobre 2021

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  • 2La Corte di Cassazione sull'abbruciamento di residui vegetali
    Chiappini Daniele · https://www.diritto.it/ · 7 ottobre 2016

    Le modifiche introdotte al codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006) con la legge 116/2014 hanno segnato una netta discontinuità con il passato, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE. Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione affronta il tema in oggetto e statuisce un importante punto fermo in relazione all'abbruciamento dei residui vegetali. La Corte è stata investita dell'argomento con ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino avverso la sentenza che ha dichiarato l'assoluzione del soggetto imputato per aver effettuato senza autorizzazione attività di smaltimento di rifiuti mediante una pratica di incenerimento a terra di scarti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2008, n. 46213
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46213
Data del deposito : 4 novembre 2008

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