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28 agosto 2015
28 agosto 2015
Art. 15. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale per il personale delle Forze armate 1. L' articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all' articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ». Note all'art. 15:
Il testo dell' articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare di cui al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sostituito dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
penale per il personale delle Forze armate 1. L' articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all' articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ». Note all'art. 15:
Il testo dell' articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare di cui al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sostituito dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
Commentari • 2
- 1. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 05/10/2016 - rif.Autorità nazionale anticorruzione · 5 ottobre 2016 · 1.2847261
Autor rità Naz N zionale A Anticorruz uzione P Presidente te C Comunica ato del 5 ot ttobre 201 16 one applica ativo “Camp pagna trasp parenza”. Interruzio o, in data 8 g giugno 2016 gazzetta uffic ciale (Serie g visione e s , è stato pub semplificazio bblicato in g one delle d 132), il d.lgs. nzione della disposizioni egge 6 nove generale n. 1 a di preven 2, n. 190 e . a o e trasparen 013, n. 33, a 15, n. 124, in del decreto n materia di ecante «Rev , pubblicità 14 marzo 20 azione delle amministraz nza, corretti ai sensi dell' zioni pubbli della legge 7 Decreto Mad posizioni in i n previste dal l d.lgs. 33/2 ivo della le 'articolo 7 d iche» (c.d. D 2013 allo sco opo di …
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Giurisprudenza • 90
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/10/2023, n. 8677Provvedimento: […] con consequenziale perenzione nel caso di specie del potere disciplinare della P.A., essendosi la stessa attivata tardivamente rispetto alla nuova previsione), era applicabile alla fattispecie in esame l'originaria versione dell'art. 1393 d. lgs. n. 66/2010 nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 15 legge n. 124/2015 e dall'art. 4 d. lgs. n. 91/2016, secondo cui “se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall'autorità giudiziaria una delle misure previste dall'articolo 915, comma 1, […]Leggi di più...
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