Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DE03020 /0 1 EGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA е LA CORT RE R I CASSAZIONE Oggetto DA dirit li ESENTE l Risarcimento danni o SEZIONE TERZA CIVILE b Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7201/98 Presidente - Dott. Vittorio DUVA PERCONTE LICATESE Dott. Renato Cron.6329 Consigliere Dott. Ennio MALZONE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Bruno DURANTE - Consigliere Ud.12/07/00 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA EL SO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EZIO 18, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO BALDASSARRI, difeso dall'avvocato GUIDO TORREMAGGIORE (FG)MAIELLARO, con studio in 71017 PIAZZA GRAMSCI, 15, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NA FF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B VICO presso lo studio dell'avvocato MARIA310 2000 SARACINO, difeso dall'avvocato FERNANDO ANTONUCCI, 1378 giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2/97 del Giudice conciliatore di TORREMAGGIORE, emessa il 20/10/1997 depositata il 26/11/97; rg.58/90; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo ed il rigetto del 1°, 3° e 4°. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 26.11.90 AN FF, deducen- do che AN HE FO aveva abusivamente cancel- lato l'epigrafe sul monumento funerario intestato alla madre DA Di Pumpo, convenne in giudizio costui davanti al giudice conciliatore di Torremaggiore, per ivi sentirlo condannare alla reintegrazione in forma specifica di tale epigrafe o in subordine al pagamento, per equivalente, della somma di L. 150.000 a titolo di risarcimento di danni, nonché al pagamento delle spese e competenze legali affrontate per il giudizio penale relativo alla stessa abusiva cancellazione. Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'incompetenza per valore del giudice adito, sulla scorta dell'indeterminatezza del valore delle domande avanzate nei suoi confronti, e nel merito contestava l'avverso dedotto. Con sentenza 20.10.97 il giudice adito rigettava l'eccezione di incompetenza per valore perché infondata e accoglieva nel merito la domanda attrice, condannando il convenuto a ripristinare a proprie spese la scritta "Il figlio FF pose" sul monumento funerario re- cante il nome di DA Di Pumpo, sito nel cimitero di Torremaggiore, nonché a pagare all'attore la somma di L. 363.000 per spese e competenze legali sostenute per la costituzione di parte civile nel giudizio penale iniziato a carico del convenuto davanti al pretore di Torremaggiore, oltre alle spese del processo civile, come liquidate in dispositivo: Per la cassazione della decisione ricorre AN Mi- chele FO esponendo quattro motivi. Resiste l'intimato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Chiaramente infondato è il primo motivo di ricorso con cui si deduce che il giudice conciliatore ha rite- nuto la propria competenza per valore, rigettando la relativa eccezione del convenuto, in violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c., secondo i quali, ai fini della determinazione del valore, le domande proposte contro 3 la medesima persona si sommano tra di loro e se una delle domande è di valore indeterminato, si presume che sia stata proposta nei limiti della competenza per va- lore del giudice adito, con la conseguenza di determi- nare lo spostamento della competenza in favore del giu- dice superiore. Principio generale, desumibile dallo stesso art. 14, comma 2°, cpc, è che la competenza per valore va contestata nella prima difesa: in difetto, la causa re- sta radicata davanti al giudice adito. Orbene, il fatto che non v'è contestazione sul pun- to che la precisazione del valore della seconda domanda è stata fatta contestualmente alla sollevata eccezione di incompetenza, così come è stato dichiarato dal giu- dice conciliatore nella sua sentenza, induce alla con- clusione che la causa è rimasta radicata davanti al giudice adito, se la contestazione del valore non è stata fatta nella prima difesa;
qualora, invece, la contestazione del valore sia avvenuta nella prima dife- sa, l'attore era nella facoltà di precisare il valore della controversia, specificando quello della seconda domanda, perchè nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.. Parimenti infondati sono il terzo e il quarto moti- vo di ricorso con i quali si deduce che il giudice con- ciliatore, in violazione delle norme che regolano 4 l'onere della prova, dopo aver ammesso la prova per te- sti, avendo ritenuto la causa sulla pregiudiziale della competenza, ha deciso anche nel merito, accogliendo la domanda attrice. Ed invero, conclusa la fase preparatoria del pro- cesso, il giudice adito, quale giudice unico, aveva il potere di decidere la causa anche nel merito, avendo ritenuto che la decisione poteva essere presa sulla ba- se della documentazione prodotta, in quanto tale potere gli è conferito dall'art. 187 cpc nella sua ampia for- mulazione ed è pacifico in dottrina che tale normativa trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il giudice istruttore si identifichi con quello che deve decidere la controversia, essendo giudice unico. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia il vizio di ultrapetizione, nel punto in cui il giudice adito ha liquidato le spese sostenute dall'attore per la costituzione di parte civile nel procedimento penale in misura maggiore alla somma pre- cisata dall'attore alla prima udienza di trattazione, nonché gli interessi sulla somma liquidata per le spese del giudizio civile in oggetto. Ben vero, è pacifico, perché lo ammette lo stesso attore, in controricorso che il valore della domanda di pagamento delle spese di costituzione di parte civile S nel processo penale fu specificato in L. 300.000, lad- dove il conciliatore, decidendo sulla base degli atti prodotti in giudizio, ha liquidato l'intero importo e contenuto della parcella del difensore, comprensiva dell'IVA e cap. Parimenti è a dirsi in ordine alla condanna al pa- gamento degli interessi sulla somma liquidata come spe- se del processo civile, sia perché tale voce non è pre- professionale sia perché non havista nella tabella formato oggetto di specifica richiesta da parte del soggetto interessato. Ne consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza sul punto con rinvio al giudice di pace di Foggia, per la decisione anche sulle spese del giudice di cassazio- ne.
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il ricorso;
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al giudice di pace di Foggia. Così deciso in Roma, addì 12.7.00 Il Consigliere est. Il Presidente вы Vitoria touva CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, 11 =2 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni GiambattistaChilly