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Sentenza 26 settembre 2023
Sentenza 26 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2023, n. 39116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39116 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi di LI TE, nato in [...] il [...], IA AU, nato a [...] il [...], EN FA GI, nato a [...] il [...], IA NN, nato a [...] il [...], GA AN, nato a [...] il [...], NO CA, nato a [...] il [...] HI GI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 04/02/2022 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ME IA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, udito per gli imputati IA AU, EN e HI, l'avv. Salvatore Vescera, altresì presente, per delega dell'avv. Fortunato Rendiniello, per LI, e per delega dell'avv. Fernando Antonio Casiere, per NO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 3 Num. 39116 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 31/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 16 giugno 2020 il GUP del Tribunale di Bari ha condannato tutti gli imputati per l'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti, a eccezione di GA, con l'aggravante delle armi, a eccezione che per LI e NO, e con l'aggravante mafiosa per i cugini IA e per EN, nonché per i reati fine di spaccio e armi. Con sentenza in data 4 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato le condanne e le relative pene, a eccezione che per EN e HI cui ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in bilanciamento con le circostanze aggravanti. 2. TE LI ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito al reato associativo, perché era stato imputato solo di due reati fine;
non aveva mai avuto rapporti con gli altri coimputati a eccezione di EN, di cui aveva eseguito gli ordini circa il confezionamento dello stupefacente e l'occultamento della pistola;
non aveva rapporti di parentela con gli altri imputati;
dalla conversazione del 4 giugno 2018 era chiaro che l'acquisto era avvenuto a titolo personale e il fatto rientrava nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; aveva avuto un ruolo marginale, come del resto desumibile dai dialoghi con EN in cui si era limitato a rispondere "à" e "no". Nega l'esistenza di clan nella cronaca giudiziaria garganica. Insiste sulla circostanza che l'arma era necessaria alla difesa personale di EN, precisando peraltro che non era stata mai trovata. Evidenzia la contraddizione della decisione che aveva escluso a suo carico l'aggravante del comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ma aveva confermato la condanna per l'occultamento dell'arma. Con il secondo denuncia la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione sulla pena per il diniego delle generiche e dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., con disparità di trattamento rispetto a EN e HI. 2.1. AU IA ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per difetto di motivazione;
con il secondo nega l'associazione; con il terzo contesta l'aggravante mafiosa. Espone che era stato liberato a luglio 2018 ed era rientrato in carcere il 21 agosto 2018 per cui non aveva avuto tempo per partecipare a un'associazione. Ricorda che era stato assolto dai reati fine dei capi 5) e 6). Richiama in suo favore l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva escluso l'aggravante mafiosa;
contesta le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, IL LL AL, che nulla poteva riferire, essendo stato arrestato già a maggio 2018; precisa che non vi era stato alcun sequestro a suo carico. Ritiene al limite configurabile il comma 6 2 dell'art. 74. Osserva che tutti gli imputati abitavano nello stesso posto, per cui la presenza nei luoghi del monitoraggio non costituiva elemento sintomatico e univoco della partecipazione. Al contrario, era più verosimile che, in quella zona, confluissero più soggetti, ciascuno dei quali operava per proprio conto e in vista di un utile personale, al di fuori di una programmazione unitaria. Era altrettanto credibile che, occasionalmente, il singolo spacciatore si avvaleva della collaborazione sinergica di un altro, al di fuori di un vincolo associativo, collaborazione che consisteva nel recupero di una dose mancante o nella gestione di un cliente. 2.2. FA GI EN contesta il reato associativo e l'aggravante mafiosa perché non c'erano sentenze irrevocabili sul punto. 2.3. NN IA contesta con i primi due motivi l'esistenza dell'associazione e la sua partecipazione. Rappresenta che vi erano state solo tre o quattro transazioni, per cui le intercettazioni si potevano collegare a singole operazioni. Inoltre, era certo che non avesse partecipato alla vendita più significativa del capo 11), cioè della cocaina per euro 70.000. Con il terzo contesta il suo ruolo di capo ed evidenzia le frizioni e gli attriti con HI, NO e RO ER, inconciliabili con un vincolo associativo. Lamenta il diniego delle generiche e l'omessa motivazione della pena. 2.4. AN GA con il primo motivo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle generiche e con il secondo il vizio di motivazione sulla recidiva. 2.5. NO CA nega l'associazione sia sotto il profilo oggettivo, perché era stato coinvolto solo nel reato fine del capo 7), relativo a due chili di marijuana da cui era possibile ricavare 11.110 dosi, per cui l'acquisto era stato al limite personali, sia sotto il profilo soggettivo, per mancanza di dolo. Articola un secondo motivo sull'art. 114 cod. pen. e un terzo sulle generiche. Infine, con il quarto lamenta che i Giudici non avevano valorizzato gli elementi a suo favore. 2.6. GI HI lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al reato associativo perché mancava l'affectio. Vi era stato un solo episodio significativo al capo 5) e pochi incontri nella casa di NN IA. Le dichiarazioni del LL AL erano state contraddittorie perché lo aveva indicato come partecipe, ma non come pusher, né aveva indicato altri ruoli funzionali alla vita dell'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. 3 4. LI, AU e NN IA, HI e NO hanno contestato l'esistenza dell'associazione e il ruolo di ciascuno al suo interno, articolando censure generiche e fattuali. I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto, sulla scorta del cospicuo compendio captativo e dei numerosi servizi di osservazione, nonché delle perquisizioni e dei sequestri, che gli imputati facevano parte di un gruppo criminale operante nell'area garganica e capeggiato da RO ER, dedito al traffico di stupefacenti e contrapposto al clan di AR RA. I contrasti per l'egemonia del territorio erano esitati in episodi eclatanti accaduti a Vieste: il 21 marzo 2018 vi era stato il tentato omicidio di AR RA;
il 6 aprile 2018 l'omicidio di Giambattista Notarangelo;
il 25 aprile 2018 l'omicidio di Antonio Fabbiano;
il 19 giugno 2018 l'omicidio di RC LL e il tentato omicidio di IA IO Trimigno. Gli imputati non hanno contestato le prove, in particolare le intercettazioni, né hanno contestato l'identificazione dei loquenti. AU IA e HI hanno contestato invece le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, IL LL AL, che, tuttavia, non sono state considerate decisive, dal momento che la Corte territoriale ha affermato con nettezza che la piattaforma probatoria a disposizione, sulla base delle intercettazioni e dei servizi investigativi, era sufficiente per confermare le condanne. Pertanto, non mette conto esaminare le sue dichiarazioni per rispondere alla censura dei ricorrenti, i quali hanno, innanzi tutto, contestato il reato associativo, ritenendo, al limite, configurabile il concorso di persone nel reato. E' pacifico in giurisprudenza che la distinzione tra l'associazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e il concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti risieda non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550 - 01). La relativa prova può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate, a livello di prova, alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138 - 01). Tuttavia, è pur sempre necessario che, oltre ai singoli episodi di spaccio, vi sia la prova dell'accordo tra i sodali, dell'esistenza di una struttura organizzativa e dell'a ffectio societatis (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo Rv. 283278 - 01). 4 I Giudici di merito hanno assolto scrupolosamente tale onere motivazionale. Hanno infatti constatato la continuità, frequenza e intensità dei rapporti tra gli associati, sia sulla base delle intercettazioni, anche ambientali, sia sulla base delle verifiche sulla localizzazione e sul posizionamento, sia ancora sulla base delle segnalazioni SDI. Nella sentenza di appello è stato riportato nuovamente l'elenco cronologico delle intercettazioni. All'esito della rivalutazione critica di tutto il materiale a disposizione, i Giudici hanno confermato che i contatti avevano a oggetto tematiche riguardanti gli stupefacenti, le eventuali difficoltà nell'approvvigionamento o nello smercio, i rapporti con i fornitori o con gli intermediari minori e i distributori finali, la destinazione dei proventi illeciti al clan in vista della prosecuzione dell'attività delittuosa e solo in parte agli associati;
in particolare, hanno valorizzato la circostanza che gli inquirenti avevano visto i cugini IA sempre in compagnia di ER prima del suo arresto e anche successivamente, tant'è vero che, proprio per quest'incontro, ER aveva subìto l'aggravamento della misura cautelare dagli arresti domiciliari alla custodia in carcere;
quanto al fine comune, hanno evidenziato la prassi di spartizione dei guadagni come emergente dalle intercettazioni;
quanto alla continuità nella consumazione degli illeciti, alla stabilità del vincolo associativo e alla comunione d'intenti, hanno richiamato gli accorgimenti di vario tipo adottati per eludere i controlli delle Forze dell'ordine e per sottrarre ai sequestri i corpi di reato, nonché l'abitudine di entrambi gli IA e di EN a girare armati, i plurimi incontri a casa di NN IA, ove EN e HI si recavano, anche indipendentemente l'uno dall'altro, per organizzare i rifornimenti. Sempre le intercettazioni hanno restituito il dato decisivo dell'aiuto economico ai familiari dei detenuti. AU IA ha molto insistito sul fatto che il suo contributo era stato, a causa dell'arresto, molto limitato nel tempo, per cui non era configurabile né il reato associativo né la sua partecipazione. Si tratta di una censura rivalutativa e quindi inammissibile nella sede di legittimità. A differenza della tesi prospettata, i Giudici di merito hanno accertato che la frequentazione dei ricorrenti, in particolare dei cugini IA con ER era di molto risalente nel tempo. A marzo 2018 per esempio vi era stato l'incontro che aveva portato all'aggravamento della misura nei confronti di ER e aveva quindi consentito ai due IA di prendere le redini dell'associazione. Sebbene il reato associativo sia stato contestato solo da maggio 2018, non può ritenersi l'estraneità di AU IA, il quale è risultato essere addirittura un capo. LI ha negato l'associazione per la mancata conoscenza dei sodali. Già la sentenza di primo grado, tuttavia, aveva osservato che tale eccezione non aveva consistenza. Basta, infatti, per l'integrazione del reato la consapevolezza e volontà di partecipare, insieme ad almeno altre due persone aventi la stessa 5 consapevolezza e volontà a una società criminosa strutturata per il compimento dei reati fine. La tesi affermata è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'associazione è a forma libera e gli associati possono anche non conoscere i capi e gli altri sodali (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250-01 e Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057- 01). LI, AU e NN IA, NO e HI hanno anche lamentato la scarsa pregnanza dei reati-fine ascritti o, nel caso di NN IA, la mancata partecipazione al fatto più rilevante dello spaccio di cocaina del valore complessivo di euro 70.000. Anche queste doglianze sono generiche, perché la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 - 02). EN ha contestato solo l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, eccezione questa comune a AU IA. A tale aggravante la Corte territoriale ha dedicato un intero paragrafo della sentenza in cui ha, dapprima, distinto il metodo mafioso e l'agevolazione mafiosa, poi, ha spiegato che EN e i cugini IA avevano agito nell'ambito di dinamiche afferenti a gravi fatti di sangue e si erano attivati personalmente per procurare armi e stupefacente in rilevanti quantità nell'interesse del proprio clan e ai danni del clan rivale. Ha anche motivatamente disatteso l'impostazione del Tribunale del riesame che aveva escluso tale aggravante, perché ha osservato che proprio la contrapposizione armata operativa al momento delle indagini e le modalità con cui essa si andava sviluppando (vi erano stati morti in ambo i clan) era espressione di quell'indice di mafiosità idoneo a ingenerare un diffuso condizionamento ambientale, timore e omertà. A tali fini, non è necessaria l'esistenza di sentenze irrevocabili in ordine alla mafiosità di gruppi o persone, a differenza di quanto prospettato da LI e EN. Le intercettazioni hanno confermato infatti i propositi di eliminazione fisica degli avversari nell'ambito di una guerra di mafia e l'intensa attività di assistenza e supporto ai familiari dei sodali, in particolare, del capo ER. Pertanto, non illogicamente la Corte territoriale ha concluso che i due IA, che avevano gestito il clan durante la detenzione di ER, e EN, loro immediato e diretto interlocutore subalterno, avevano perpetrato le proprie condotte con le suddette finalità di agevolazione mafiosa, per gestire la piazza di spaccio di Vieste. E' certo che il reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 si era consumato in un contesto di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen. La motivazione è molto ampia sul tema e resiste alle censure sollevate. 6 5. Ripercorrendo le singole posizioni, va osservato che il LI ha predicato la sua estraneità all'associazione, anche perché imputato di soli due reati fine. Tuttavia, si è trattato della detenzione in concorso di 100 grammi di cocaina da cui era possibile ricavare 502 dosi singole. Inoltre, è stato condannato anche per la detenzione in concorso di arma comune da sparo, sebbene sia stata esclusa a suo carico l'aggravante del comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Tale circostanza, apparentemente contraddittoria, è stata enunciata dalla difesa in modo ambiguo sia per contestare la partecipazione al reato associativo che per negare il coinvolgimento nello specifico reato fine. In realtà, il GUP aveva spiegato bene che l'aggravante delle armi presupponeva la conoscenza e prevedibilità dell'uso delle armi da parte dell'associazione, ciò che non era risultato provato per LI, la cui condotta delittuosa era maturata nel rapporto personale con EN. Non conta che l'arma non sia stata trovata, perché il fatto è emerso pacificamente dalle intercettazioni. Per il resto, sempre le intercettazioni hanno consentito di ricostruire il ruolo di LI, come stretto e fidato collaboratore di EN, che lo metteva al corrente dei fatti dell'associazione. La motivazione della sentenza impugnata sul suo ruolo di partecipe è, pertanto, logica e razionale. Per AU IA, già si è detto in merito alla partecipazione in qualità di capo dell'associazione. Va aggiunto che la difesa in secondo grado aveva rinunciato a contestare i reati fine, tra cui l'episodio più significativo della cessione di cocaina per euro 70.000, il che di per sé esclude rilevanza alla richiesta, che pare sia stata formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione, di applicazione dell'attenuante del n. 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La difesa inoltre non ha contestato nemmeno un punto decisivo della sentenza di appello, secondo cui nella conversazione del 6 luglio 2018 con GI ER, detto NN, padre di RO ER, capoclan ormai in carcere, il ricorrente aveva specificamente discusso della proposta di tregua proveniente dal clan rivale capeggiato da AR RA, dopo gli efferati omicidi. Tale circostanza rileva anche rispetto alla posizione del cugino NN, per il quale ricorrono numerose altre conversazioni del mese di luglio 2018 dove si discute della pace con AR RA, il quale aveva addirittura inviato come latore delle proposte il nipote Liberantonio Azzarone, detto Anthony. La sentenza impugnata è particolarmente diffusa nel delineare i compiti direttivi dei due cugini, i quali erano costantemente informati di tutte le questioni rilevanti inerenti allo svolgimento dell'attività illecita e valutavano i canali di distribuzione e l'ammissione di ulteriori soggetti nell'organizzazione, quali intermediari o distributori finali, come nel caso di HI e di NO. Né vale invocare in senso contrario la mancata valutazione degli elementi probatori a favore come ha fatto NN IA con il quarto motivo, dal momento che questi sono stati apprezzati con specifica evidenza in un paragrafo della sentenza impugnata e sono 7 stati considerati recessivi rispetto alle prove schiaccianti a suo carico. In tale contesto, va ribadito, nessun rilievo ha la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (tra le più recenti, Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122-01). EN ha svolto delle censure generiche sia sull'associazione che sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa, senza confrontarsi con il cospicuo compendio captativo a suo carico. Del pari, NO ha contestato la partecipazione all'associazione, sebbene l'attività d'indagine abbia rivelato univocamente il suo inserimento nel sodalizio con il ruolo di partecipe, incaricato di provvedere all'occultamento e allo spaccio della droga, in stretta collaborazione con HI e EN. I Giudici di merito hanno scrupolosamente riportato tutte le eloquenti intercettazioni relative all'alacre attività dallo stesso svolta in favore dell'associazione. Quindi, come per LI, anche per lui non costituisce elemento escludente la partecipazione il fatto che è stato condannato solo per il reato-fine della detenzione in concorso dei due chili di marijuana. La Corte territoriale ha risposto in modo ineccepibile al motivo di appello, reiterato in questa sede tal quale, secondo cui vi era stato un concorso episodico e occasionale nel reato fine, perché ha osservato, alla stregua degli elementi istruttori in atto, che NO era risultato pienamente inserito "a cartello aperto" nelle dinamiche e attività del gruppo IA-ER. Infine, anche per HI, la Corte territoriale ha riportato tutte le conversazioni significative, dimostrandone lo zelo nella pianificazione e nella gestione delle attività di spaccio nonché l'attitudine sanguinaria, volendo proseguire gli scontri armati con il clan avversario. Gli argomenti enunciati nel motivo non si confrontano affatto con la decisione. 6. LI, NO, GA e NN IA hanno articolato censure anche sul trattamento sanzionatorio. In particolare, i primi due hanno lamentato il diniego dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., il diniego delle generiche e l'entità della pena. In relazione a tutti e tre i profili, vi è ampia motivazione individualizzata, per cui le censure sono solo reiterative degli stessi argomenti già stimati dalla Corte di appello inidonei a sovvertire le conclusioni cui è pervenuto il GUP con adeguata motivazione. Con riferimento specifico alla doglianza di LI della disparità di trattamento rispetto a EN e HI va considerato che la Corte territoriale ha congruamente giustificato l'attribuzione a costoro delle attenuanti generiche in funzione premiale per la rinuncia ad alcuni motivi di appello. Con riferimento alle generiche e alla pena, GA ha lamentato il diniego delle generiche e l'applicazione della recidiva. La Corte territoriale ha 8 tuttavia spiegato con motivazione immune da censure che la rinuncia ai motivi sulla responsabilità è stata non decisiva in un contesto di prove schiaccianti a suo carico, per cui non ha meritato alcun premio, mentre la recidiva, riconosciuta ma non calcolata dal primo Giudice che si è solo discostato dal minimo edittale, è stata giustificata dai numerosi precedenti penali, anche specifici, tutti elencati nella sentenza di primo grado. Infine, di mero stile è la doglianza di NN IA sulla pena, dal momento che non si confronta affatto con la decisione che ha correttamente negato un trattamento più mite in considerazione delle aggravanti delle armi e dell'agevolazione mafiosa. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 31 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ME IA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, udito per gli imputati IA AU, EN e HI, l'avv. Salvatore Vescera, altresì presente, per delega dell'avv. Fortunato Rendiniello, per LI, e per delega dell'avv. Fernando Antonio Casiere, per NO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 3 Num. 39116 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 31/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 16 giugno 2020 il GUP del Tribunale di Bari ha condannato tutti gli imputati per l'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti, a eccezione di GA, con l'aggravante delle armi, a eccezione che per LI e NO, e con l'aggravante mafiosa per i cugini IA e per EN, nonché per i reati fine di spaccio e armi. Con sentenza in data 4 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato le condanne e le relative pene, a eccezione che per EN e HI cui ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in bilanciamento con le circostanze aggravanti. 2. TE LI ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito al reato associativo, perché era stato imputato solo di due reati fine;
non aveva mai avuto rapporti con gli altri coimputati a eccezione di EN, di cui aveva eseguito gli ordini circa il confezionamento dello stupefacente e l'occultamento della pistola;
non aveva rapporti di parentela con gli altri imputati;
dalla conversazione del 4 giugno 2018 era chiaro che l'acquisto era avvenuto a titolo personale e il fatto rientrava nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; aveva avuto un ruolo marginale, come del resto desumibile dai dialoghi con EN in cui si era limitato a rispondere "à" e "no". Nega l'esistenza di clan nella cronaca giudiziaria garganica. Insiste sulla circostanza che l'arma era necessaria alla difesa personale di EN, precisando peraltro che non era stata mai trovata. Evidenzia la contraddizione della decisione che aveva escluso a suo carico l'aggravante del comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ma aveva confermato la condanna per l'occultamento dell'arma. Con il secondo denuncia la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione sulla pena per il diniego delle generiche e dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., con disparità di trattamento rispetto a EN e HI. 2.1. AU IA ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per difetto di motivazione;
con il secondo nega l'associazione; con il terzo contesta l'aggravante mafiosa. Espone che era stato liberato a luglio 2018 ed era rientrato in carcere il 21 agosto 2018 per cui non aveva avuto tempo per partecipare a un'associazione. Ricorda che era stato assolto dai reati fine dei capi 5) e 6). Richiama in suo favore l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva escluso l'aggravante mafiosa;
contesta le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, IL LL AL, che nulla poteva riferire, essendo stato arrestato già a maggio 2018; precisa che non vi era stato alcun sequestro a suo carico. Ritiene al limite configurabile il comma 6 2 dell'art. 74. Osserva che tutti gli imputati abitavano nello stesso posto, per cui la presenza nei luoghi del monitoraggio non costituiva elemento sintomatico e univoco della partecipazione. Al contrario, era più verosimile che, in quella zona, confluissero più soggetti, ciascuno dei quali operava per proprio conto e in vista di un utile personale, al di fuori di una programmazione unitaria. Era altrettanto credibile che, occasionalmente, il singolo spacciatore si avvaleva della collaborazione sinergica di un altro, al di fuori di un vincolo associativo, collaborazione che consisteva nel recupero di una dose mancante o nella gestione di un cliente. 2.2. FA GI EN contesta il reato associativo e l'aggravante mafiosa perché non c'erano sentenze irrevocabili sul punto. 2.3. NN IA contesta con i primi due motivi l'esistenza dell'associazione e la sua partecipazione. Rappresenta che vi erano state solo tre o quattro transazioni, per cui le intercettazioni si potevano collegare a singole operazioni. Inoltre, era certo che non avesse partecipato alla vendita più significativa del capo 11), cioè della cocaina per euro 70.000. Con il terzo contesta il suo ruolo di capo ed evidenzia le frizioni e gli attriti con HI, NO e RO ER, inconciliabili con un vincolo associativo. Lamenta il diniego delle generiche e l'omessa motivazione della pena. 2.4. AN GA con il primo motivo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle generiche e con il secondo il vizio di motivazione sulla recidiva. 2.5. NO CA nega l'associazione sia sotto il profilo oggettivo, perché era stato coinvolto solo nel reato fine del capo 7), relativo a due chili di marijuana da cui era possibile ricavare 11.110 dosi, per cui l'acquisto era stato al limite personali, sia sotto il profilo soggettivo, per mancanza di dolo. Articola un secondo motivo sull'art. 114 cod. pen. e un terzo sulle generiche. Infine, con il quarto lamenta che i Giudici non avevano valorizzato gli elementi a suo favore. 2.6. GI HI lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al reato associativo perché mancava l'affectio. Vi era stato un solo episodio significativo al capo 5) e pochi incontri nella casa di NN IA. Le dichiarazioni del LL AL erano state contraddittorie perché lo aveva indicato come partecipe, ma non come pusher, né aveva indicato altri ruoli funzionali alla vita dell'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. 3 4. LI, AU e NN IA, HI e NO hanno contestato l'esistenza dell'associazione e il ruolo di ciascuno al suo interno, articolando censure generiche e fattuali. I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto, sulla scorta del cospicuo compendio captativo e dei numerosi servizi di osservazione, nonché delle perquisizioni e dei sequestri, che gli imputati facevano parte di un gruppo criminale operante nell'area garganica e capeggiato da RO ER, dedito al traffico di stupefacenti e contrapposto al clan di AR RA. I contrasti per l'egemonia del territorio erano esitati in episodi eclatanti accaduti a Vieste: il 21 marzo 2018 vi era stato il tentato omicidio di AR RA;
il 6 aprile 2018 l'omicidio di Giambattista Notarangelo;
il 25 aprile 2018 l'omicidio di Antonio Fabbiano;
il 19 giugno 2018 l'omicidio di RC LL e il tentato omicidio di IA IO Trimigno. Gli imputati non hanno contestato le prove, in particolare le intercettazioni, né hanno contestato l'identificazione dei loquenti. AU IA e HI hanno contestato invece le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, IL LL AL, che, tuttavia, non sono state considerate decisive, dal momento che la Corte territoriale ha affermato con nettezza che la piattaforma probatoria a disposizione, sulla base delle intercettazioni e dei servizi investigativi, era sufficiente per confermare le condanne. Pertanto, non mette conto esaminare le sue dichiarazioni per rispondere alla censura dei ricorrenti, i quali hanno, innanzi tutto, contestato il reato associativo, ritenendo, al limite, configurabile il concorso di persone nel reato. E' pacifico in giurisprudenza che la distinzione tra l'associazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e il concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti risieda non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550 - 01). La relativa prova può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate, a livello di prova, alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138 - 01). Tuttavia, è pur sempre necessario che, oltre ai singoli episodi di spaccio, vi sia la prova dell'accordo tra i sodali, dell'esistenza di una struttura organizzativa e dell'a ffectio societatis (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo Rv. 283278 - 01). 4 I Giudici di merito hanno assolto scrupolosamente tale onere motivazionale. Hanno infatti constatato la continuità, frequenza e intensità dei rapporti tra gli associati, sia sulla base delle intercettazioni, anche ambientali, sia sulla base delle verifiche sulla localizzazione e sul posizionamento, sia ancora sulla base delle segnalazioni SDI. Nella sentenza di appello è stato riportato nuovamente l'elenco cronologico delle intercettazioni. All'esito della rivalutazione critica di tutto il materiale a disposizione, i Giudici hanno confermato che i contatti avevano a oggetto tematiche riguardanti gli stupefacenti, le eventuali difficoltà nell'approvvigionamento o nello smercio, i rapporti con i fornitori o con gli intermediari minori e i distributori finali, la destinazione dei proventi illeciti al clan in vista della prosecuzione dell'attività delittuosa e solo in parte agli associati;
in particolare, hanno valorizzato la circostanza che gli inquirenti avevano visto i cugini IA sempre in compagnia di ER prima del suo arresto e anche successivamente, tant'è vero che, proprio per quest'incontro, ER aveva subìto l'aggravamento della misura cautelare dagli arresti domiciliari alla custodia in carcere;
quanto al fine comune, hanno evidenziato la prassi di spartizione dei guadagni come emergente dalle intercettazioni;
quanto alla continuità nella consumazione degli illeciti, alla stabilità del vincolo associativo e alla comunione d'intenti, hanno richiamato gli accorgimenti di vario tipo adottati per eludere i controlli delle Forze dell'ordine e per sottrarre ai sequestri i corpi di reato, nonché l'abitudine di entrambi gli IA e di EN a girare armati, i plurimi incontri a casa di NN IA, ove EN e HI si recavano, anche indipendentemente l'uno dall'altro, per organizzare i rifornimenti. Sempre le intercettazioni hanno restituito il dato decisivo dell'aiuto economico ai familiari dei detenuti. AU IA ha molto insistito sul fatto che il suo contributo era stato, a causa dell'arresto, molto limitato nel tempo, per cui non era configurabile né il reato associativo né la sua partecipazione. Si tratta di una censura rivalutativa e quindi inammissibile nella sede di legittimità. A differenza della tesi prospettata, i Giudici di merito hanno accertato che la frequentazione dei ricorrenti, in particolare dei cugini IA con ER era di molto risalente nel tempo. A marzo 2018 per esempio vi era stato l'incontro che aveva portato all'aggravamento della misura nei confronti di ER e aveva quindi consentito ai due IA di prendere le redini dell'associazione. Sebbene il reato associativo sia stato contestato solo da maggio 2018, non può ritenersi l'estraneità di AU IA, il quale è risultato essere addirittura un capo. LI ha negato l'associazione per la mancata conoscenza dei sodali. Già la sentenza di primo grado, tuttavia, aveva osservato che tale eccezione non aveva consistenza. Basta, infatti, per l'integrazione del reato la consapevolezza e volontà di partecipare, insieme ad almeno altre due persone aventi la stessa 5 consapevolezza e volontà a una società criminosa strutturata per il compimento dei reati fine. La tesi affermata è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'associazione è a forma libera e gli associati possono anche non conoscere i capi e gli altri sodali (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250-01 e Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057- 01). LI, AU e NN IA, NO e HI hanno anche lamentato la scarsa pregnanza dei reati-fine ascritti o, nel caso di NN IA, la mancata partecipazione al fatto più rilevante dello spaccio di cocaina del valore complessivo di euro 70.000. Anche queste doglianze sono generiche, perché la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 - 02). EN ha contestato solo l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, eccezione questa comune a AU IA. A tale aggravante la Corte territoriale ha dedicato un intero paragrafo della sentenza in cui ha, dapprima, distinto il metodo mafioso e l'agevolazione mafiosa, poi, ha spiegato che EN e i cugini IA avevano agito nell'ambito di dinamiche afferenti a gravi fatti di sangue e si erano attivati personalmente per procurare armi e stupefacente in rilevanti quantità nell'interesse del proprio clan e ai danni del clan rivale. Ha anche motivatamente disatteso l'impostazione del Tribunale del riesame che aveva escluso tale aggravante, perché ha osservato che proprio la contrapposizione armata operativa al momento delle indagini e le modalità con cui essa si andava sviluppando (vi erano stati morti in ambo i clan) era espressione di quell'indice di mafiosità idoneo a ingenerare un diffuso condizionamento ambientale, timore e omertà. A tali fini, non è necessaria l'esistenza di sentenze irrevocabili in ordine alla mafiosità di gruppi o persone, a differenza di quanto prospettato da LI e EN. Le intercettazioni hanno confermato infatti i propositi di eliminazione fisica degli avversari nell'ambito di una guerra di mafia e l'intensa attività di assistenza e supporto ai familiari dei sodali, in particolare, del capo ER. Pertanto, non illogicamente la Corte territoriale ha concluso che i due IA, che avevano gestito il clan durante la detenzione di ER, e EN, loro immediato e diretto interlocutore subalterno, avevano perpetrato le proprie condotte con le suddette finalità di agevolazione mafiosa, per gestire la piazza di spaccio di Vieste. E' certo che il reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 si era consumato in un contesto di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen. La motivazione è molto ampia sul tema e resiste alle censure sollevate. 6 5. Ripercorrendo le singole posizioni, va osservato che il LI ha predicato la sua estraneità all'associazione, anche perché imputato di soli due reati fine. Tuttavia, si è trattato della detenzione in concorso di 100 grammi di cocaina da cui era possibile ricavare 502 dosi singole. Inoltre, è stato condannato anche per la detenzione in concorso di arma comune da sparo, sebbene sia stata esclusa a suo carico l'aggravante del comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Tale circostanza, apparentemente contraddittoria, è stata enunciata dalla difesa in modo ambiguo sia per contestare la partecipazione al reato associativo che per negare il coinvolgimento nello specifico reato fine. In realtà, il GUP aveva spiegato bene che l'aggravante delle armi presupponeva la conoscenza e prevedibilità dell'uso delle armi da parte dell'associazione, ciò che non era risultato provato per LI, la cui condotta delittuosa era maturata nel rapporto personale con EN. Non conta che l'arma non sia stata trovata, perché il fatto è emerso pacificamente dalle intercettazioni. Per il resto, sempre le intercettazioni hanno consentito di ricostruire il ruolo di LI, come stretto e fidato collaboratore di EN, che lo metteva al corrente dei fatti dell'associazione. La motivazione della sentenza impugnata sul suo ruolo di partecipe è, pertanto, logica e razionale. Per AU IA, già si è detto in merito alla partecipazione in qualità di capo dell'associazione. Va aggiunto che la difesa in secondo grado aveva rinunciato a contestare i reati fine, tra cui l'episodio più significativo della cessione di cocaina per euro 70.000, il che di per sé esclude rilevanza alla richiesta, che pare sia stata formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione, di applicazione dell'attenuante del n. 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La difesa inoltre non ha contestato nemmeno un punto decisivo della sentenza di appello, secondo cui nella conversazione del 6 luglio 2018 con GI ER, detto NN, padre di RO ER, capoclan ormai in carcere, il ricorrente aveva specificamente discusso della proposta di tregua proveniente dal clan rivale capeggiato da AR RA, dopo gli efferati omicidi. Tale circostanza rileva anche rispetto alla posizione del cugino NN, per il quale ricorrono numerose altre conversazioni del mese di luglio 2018 dove si discute della pace con AR RA, il quale aveva addirittura inviato come latore delle proposte il nipote Liberantonio Azzarone, detto Anthony. La sentenza impugnata è particolarmente diffusa nel delineare i compiti direttivi dei due cugini, i quali erano costantemente informati di tutte le questioni rilevanti inerenti allo svolgimento dell'attività illecita e valutavano i canali di distribuzione e l'ammissione di ulteriori soggetti nell'organizzazione, quali intermediari o distributori finali, come nel caso di HI e di NO. Né vale invocare in senso contrario la mancata valutazione degli elementi probatori a favore come ha fatto NN IA con il quarto motivo, dal momento che questi sono stati apprezzati con specifica evidenza in un paragrafo della sentenza impugnata e sono 7 stati considerati recessivi rispetto alle prove schiaccianti a suo carico. In tale contesto, va ribadito, nessun rilievo ha la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (tra le più recenti, Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122-01). EN ha svolto delle censure generiche sia sull'associazione che sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa, senza confrontarsi con il cospicuo compendio captativo a suo carico. Del pari, NO ha contestato la partecipazione all'associazione, sebbene l'attività d'indagine abbia rivelato univocamente il suo inserimento nel sodalizio con il ruolo di partecipe, incaricato di provvedere all'occultamento e allo spaccio della droga, in stretta collaborazione con HI e EN. I Giudici di merito hanno scrupolosamente riportato tutte le eloquenti intercettazioni relative all'alacre attività dallo stesso svolta in favore dell'associazione. Quindi, come per LI, anche per lui non costituisce elemento escludente la partecipazione il fatto che è stato condannato solo per il reato-fine della detenzione in concorso dei due chili di marijuana. La Corte territoriale ha risposto in modo ineccepibile al motivo di appello, reiterato in questa sede tal quale, secondo cui vi era stato un concorso episodico e occasionale nel reato fine, perché ha osservato, alla stregua degli elementi istruttori in atto, che NO era risultato pienamente inserito "a cartello aperto" nelle dinamiche e attività del gruppo IA-ER. Infine, anche per HI, la Corte territoriale ha riportato tutte le conversazioni significative, dimostrandone lo zelo nella pianificazione e nella gestione delle attività di spaccio nonché l'attitudine sanguinaria, volendo proseguire gli scontri armati con il clan avversario. Gli argomenti enunciati nel motivo non si confrontano affatto con la decisione. 6. LI, NO, GA e NN IA hanno articolato censure anche sul trattamento sanzionatorio. In particolare, i primi due hanno lamentato il diniego dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., il diniego delle generiche e l'entità della pena. In relazione a tutti e tre i profili, vi è ampia motivazione individualizzata, per cui le censure sono solo reiterative degli stessi argomenti già stimati dalla Corte di appello inidonei a sovvertire le conclusioni cui è pervenuto il GUP con adeguata motivazione. Con riferimento specifico alla doglianza di LI della disparità di trattamento rispetto a EN e HI va considerato che la Corte territoriale ha congruamente giustificato l'attribuzione a costoro delle attenuanti generiche in funzione premiale per la rinuncia ad alcuni motivi di appello. Con riferimento alle generiche e alla pena, GA ha lamentato il diniego delle generiche e l'applicazione della recidiva. La Corte territoriale ha 8 tuttavia spiegato con motivazione immune da censure che la rinuncia ai motivi sulla responsabilità è stata non decisiva in un contesto di prove schiaccianti a suo carico, per cui non ha meritato alcun premio, mentre la recidiva, riconosciuta ma non calcolata dal primo Giudice che si è solo discostato dal minimo edittale, è stata giustificata dai numerosi precedenti penali, anche specifici, tutti elencati nella sentenza di primo grado. Infine, di mero stile è la doglianza di NN IA sulla pena, dal momento che non si confronta affatto con la decisione che ha correttamente negato un trattamento più mite in considerazione delle aggravanti delle armi e dell'agevolazione mafiosa. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 31 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente