Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2004, n. 17650
CASS
Sentenza 11 febbraio 2004

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In tema di effetto estensivo dell'impugnazione (art. 587 cod. proc. pen.), la mancata citazione dell'imputato non appellante implica una valutazione negativa del giudice in ordine all'estensibilità dei motivi di appello. Tuttavia, nel caso in cui l'imputato non appellante ritenga di avere diritto all'estensione degli effetti dell'appello proposto da altri, può farli valere in sede esecutiva, in quanto essi operano come rimedio straordinario, possibile nonostante il giudicato, e non in sede di legittimità nella quale è preclusa una valutazione sul carattere personale o meno dei motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2004, n. 17650
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17650
    Data del deposito : 11 febbraio 2004

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