Sentenza 11 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di effetto estensivo dell'impugnazione (art. 587 cod. proc. pen.), la mancata citazione dell'imputato non appellante implica una valutazione negativa del giudice in ordine all'estensibilità dei motivi di appello. Tuttavia, nel caso in cui l'imputato non appellante ritenga di avere diritto all'estensione degli effetti dell'appello proposto da altri, può farli valere in sede esecutiva, in quanto essi operano come rimedio straordinario, possibile nonostante il giudicato, e non in sede di legittimità nella quale è preclusa una valutazione sul carattere personale o meno dei motivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2004, n. 17650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17650 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 11/02/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 236
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 013884/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES CA N. IL 23/12/1968;
2) AU AN N. IL 09/04/1976;
avverso SENTENZA del 04/02/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni che ha concluso per: inammissibilità.
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della corte d'appello di Milano in data 04.02.2003, in parziale riforma di quella del tribunale di Milano 25.05.2001 assolveva SA TO dal reato p. e p. dagli artt. 110, 582 c.p. (lesioni ai danni di ZE BR a seguito di aggressione senza apparenti motivi, nella notte sul 14.02.97) e riduceva a mesi 2 di reclusione la pena inflitta a ES CA. Ricorre il ES e chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza, allegando erronea applicazione art. 192 c. 2 c.p.p. e vizio di motivazione, per mancanza di una pluralità di indizi gravi e concordanti.
Ricorre altresì SA NZ, imputato non appellante, allegando la mancata estensione degli effetti dell'impugnazione (art. 587 co. 1 c.p.p.), sia in ordine all'assoluzione del SA dalle lesioni che,
in subordine, alla riduzione di pena concessa al ES, considerato che le argomentazioni addotte in sentenza non erano personali agli altri due imputati.
Il ricorso del ES è inammissibile perché sconfina in valutazioni di merito non consentite in questa sede di legittimità, pur adducendo formalmente contraddittorietà di motivazione e mancata risposta a motivi d'appello.
Anche il ricorso del coimputato non appellante è inammissibile. Invero in ogni caso in cui sia possibile l'estensione dei motivi di appello, il giudice è tenuto a disporre la citazione del coimputato non appellante, qualora ricorra uno dei casi previsti dall'art. 587 c.p.p.. L'omissione della citazione dell'imputato non appellante sta a significare una valutazione negativa in ordine all'estensibilità dei motivi d'appello.
Tuttavia, nel caso in cui l'imputato ritiene di aver diritto all'estensione degli effetti in caso di accoglimento dell'appello proposto da altri, il rimedio non consiste nel ricorso, poiché la corte non potrebbe scendere ad una valutazione sul carattere personale o meno dei motivi.
Siccome il dispiegarsi degli effetti estensivi, i quali operano come rimedio straordinario, è possibile nonostante il giudicato, l'imputato non appellante può farli valere in sede esecutiva (Cass. 26.03.1997, Passalacqua, CED 208743).
Il ricorso per cassazione, pertanto, è inammissibile. Alle diverse pronunce di inammissibilità consegue la condanna in solido dei ricorrenti alle spese processuali;
ciascuno, poi, è tenuto a versare la sanzione civile ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno della somma di E. 500, 00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004