Sentenza 6 aprile 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7-bis, cod. pen. è necessaria la sussistenza di due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l'altro oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest'ultima deve essere parte di un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio pubblico. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante dal momento che le tubazioni oggetto di furto erano parte di un'infrastruttura in disuso di proprietà di Poste Italiane s.p.a.).
Commentari • 4
- 1. M. Brunetti Pierri | Sul regime di procedibilità del furto di energia elettrica a seguito della riforma Cartabiahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass. sent. 8 febbraio 2023 (dep. 7 marzo 2023), n. 9452, Pres. Dovere, rel. Pavich 1. Premessa. La riforma Cartabia ha drasticamente ridotto le ipotesi di furto aggravato procedibili d'ufficio; vi è, però, la possibilità, pur all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, di continuare a ritenere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica se ed in quanto vi sia una contestazione formale e specifica delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e n. 7 bis c.p., sub specie di cose destinate a pubblico servizio (e sul punto, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2023) o di componenti metalliche o altro materiale sottratto ad …
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Cass. sent. 8 febbraio 2023 (dep. 7 marzo 2023), n. 9452, Pres. Dovere, rel. Pavich 1. Premessa. La riforma Cartabia ha drasticamente ridotto le ipotesi di furto aggravato procedibili d'ufficio; vi è, però, la possibilità, pur all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, di continuare a ritenere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica se ed in quanto vi sia una contestazione formale e specifica delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e n. 7 bis c.p., sub specie di cose destinate a pubblico servizio (e sul punto, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2023) o di componenti metalliche o altro materiale sottratto ad …
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Cass. sent. 8 febbraio 2023 (dep. 7 marzo 2023), n. 9452, Pres. Dovere, rel. Pavich Leggi la sentenza 1. Premessa. La riforma Cartabia ha drasticamente ridotto le ipotesi di furto aggravato procedibili d'ufficio; vi è, però, la possibilità, pur all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, di continuare a ritenere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica se ed in quanto vi sia una contestazione formale e specifica delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e n. 7 bis c.p., sub specie di cose destinate a pubblico servizio (e sul punto, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2023) o di componenti metalliche o altro materiale …
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Cass. sent. 8 febbraio 2023 (dep. 7 marzo 2023), n. 9452, Pres. Dovere, rel. Pavich Leggi la sentenza 1. Premessa. La riforma Cartabia ha drasticamente ridotto le ipotesi di furto aggravato procedibili d'ufficio; vi è, però, la possibilità, pur all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, di continuare a ritenere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica se ed in quanto vi sia una contestazione formale e specifica delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e n. 7 bis c.p., sub specie di cose destinate a pubblico servizio (e sul punto, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2023) o di componenti metalliche o altro materiale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2017, n. 26447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26447 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2017 |
Testo completo
26447-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 06/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 976/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.45074/2016 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO NY nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/04/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per с Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa F. Loy, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 27/04/2016, la Corte di appello di Palermo, per quanto è qui di interesse, ha confermato la sentenza del 21/03/2014 con la quale il Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato AN ER colpevole del reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, primo comma, nn. 2), 7) e 7 bis) cod. pen., per aver tentato di impossessarsi di tubazioni in ferro sottraendole da un centro di smistamento delle Poste italiane, con le circostanze aggravanti della violazione sulle cose, dell'esposizione delle stesse alla pubblica fede e del fatto commesso su componenti metalliche sottratte ad infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o privati in regime di concessione;
con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti e la riduzione per il rito, l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione AN ER, attraverso il difensore avv. S. Sorbilli, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. inosservanza della legge penale,- violazione delle norme processuali e vizi di motivazione. Nessun dato probatorio attesta che gli imputati abbiano usato violenza sulle cose o utilizzato gli arnesi di cui erano in possesso per recidere i tubi di ferro, tanto più che il teste di p.g. GI AD ha riferito di non avere materialmente visto gli imputati usare detti arnesi e che lo stesso Tribunale di Palermo ha riqualificato il fatto da furto consumato in tentato. Con riferimento alle altre circostanze aggravanti, la struttura ove si svolsero i fatti è abbandonata e, pertanto, inattiva, il che dimostra come sia venuto meno l'interesse pubblico di Poste Italiane. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo in parte fondato.
2. Le censure relative all'applicazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose non meritano accoglimento. La Corte distrettuale ha disatteso il relativo motivo di appello, rilevando come, dalla relazione di servizio della 2 polizia giudiziaria intervenuta, emergesse che gli operanti avevano riferito di avere, prima, sentito dei rumori di martellamento continuo sui tubi e, poi, visto gli imputati martellare sui tubi che stavano cercando di sottrarre. Nei termini, in sintesi, indicati, la motivazione della sentenza impugnata non è inficiata dalle doglianze del ricorrente: quelle incentrate sulle dichiarazioni del teste di p.g. AD si limitano ad offrire al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, così sollecitandolo quest'ultimo ad una inammissibile rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012 - dep. 16/11/2012, P.M. in proc. Aprovitola, Rv. 253774); la riqualificazione del fatto quale tentato furto non esclude la ritenuta violenza sulle cose, laddove le ulteriori censure (in particolare, sull'idoneità degli strumenti sequestrati a recidere i tubi oggetto dell'azione) articolano, al più, questioni di merito, volte ad rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della una valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici.
3. La circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen. è stata contestata e ritenuta con riguardo (non alla fattispecie, delineata dalla medesima disposizione, del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, bensì) alla fattispecie dell'esposizione delle cose alla pubblica fede, rispetto alla quale le censure del ricorrente riferite, come si - vedrà, anche alla diversa circostanza aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7 bis), cod. pen. risultano prive di correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (incentrate, in sintesi, sulla mancanza di vigilanza continua sull'area) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
4. Le censure che investono l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 bis), cod. pen., invece, devono essere accolte, nei termini di seguito indicati.
4.1. La ratio dell'introduzione, ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a), d.l. 14 agosto 2013, conv., con modif., dalla I. 15 ottobre 2013, n. 119, della circostanza aggravante in esame viene comunemente individuata nella finalità di apprestare una peculiare tutela alle infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici (in parte indicati dalla stessa disposizione legislativa) a fronte di fenomenologie delittuose (i cc.dd. "furti di rame"), che, nella valutazione di politica criminale del legislatore, avevano assunto connotazioni allarmanti;
in questa prospettiva, la norma assicura al buon andamento del servizio pubblico 3 una più incisiva tutela attraverso la comminatoria di un aggravamento sanzionatorio per la sottrazione di componenti metalliche o di altro materiale dalle relative infrastrutture, ossia dal complesso delle installazioni e degli impianti funzionali all'erogazione del servizio pubblico stesso. I requisiti della fattispecie circostanziale sono delineati dalla norma su un duplice piano, soggettivo ed oggettivo. Soggetto passivo del reato aggravato è il soggetto pubblico o quello privato che gestisce il servizio pubblico in regime concessorio. Sul piano oggettivo, viene in rilievo una specifica connotazione della res sottratta: essa deve essere parte, ossia componente dell'infrastruttura (non essendo sufficiente ad integrare la fattispecie circostanziale un collegamento tra l'una e l'altra derivante da circostanze occasionali), la quale, a sua volta, deve essere funzionale destinata», nella locuzione legislativa - all'erogazione del - servizio pubblico. Il nesso funzionale che, nei termini indicati, deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico giustifica, sul terreno dell'offensività, l'aggravamento sanzionatorio di un fatto lesivo o, comunque, pericoloso rispetto al buon andamento del servizio pubblico e, dunque, alla conservazione delle condizioni materiali necessarie all'efficiente operatività dell'infrastruttura erogatrice dello stesso servizio.
4.2. Non risponde ai requisiti indicati la fattispecie concreta in esame. Pronunciandosi sul motivo di gravame, la Corte di appello ha rilevato che le tubazioni oggetto del tentato furto appartengono a infrastrutture destinate a servizi pubblici, come quello di Poste Italiane s.p.a., in quanto il servizio postale ha conservato natura pubblicistica. Nei termini indicati, tuttavia, la sentenza impugnata ha preso in considerazione il solo profilo soggettivo della fattispecie circostanziale, omettendo di verificare la sussistenza, nel caso di specie, del requisito oggettivo, ossia della "destinazione" all'erogazione del servizio pubblico dell'infrastruttura dalla quale le tubazioni stavano per essere sottratte: verifica, quest'ultima, che non può essere svolta in termini astrattizzanti, ossia riconoscendo detta destinazione in relazione a qualsiasi infrastruttura riconducibile ad un soggetto erogatore di un servizio pubblico, ma deve essere riferita alla fattispecie concreta, ossia all'effettiva funzionalità dell'infrastruttura all'espletamento del servizio. I dati conoscitivi acquisiti nel processo escludono univocamente detta destinazione: come risulta dalla sentenza di primo grado, infatti, l'infrastruttura in questione, «in passato» era stata adibita a centro di smistamento della posta, mentre oggi è «in disuso» ed è stata più volte saccheggiata da malviventi alla ricerca di ferro»; il che rende ragione dell'insussistenza di un collegamento funzionale tra l'infrastruttura dalla quale la res doveva essere sottratta e l'erogazione del servizio pubblico da parte del soggetto passivo del reato. 4 5. Sussiste, pertanto, il denunciato error in iudicando, sicché, sul punto relativo all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 bis), cod. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con esclusione della circostanza stessa. Rileva il Collegio che tale statuizione è priva di conseguenze sul trattamento sanzionatorio, posto che la sentenza di primo grado, confermata in appello, ha espressamente rilevato che la circostanza in questione è «irrilevante, nella specie, sul piano sanzionatorio», così dando conto dell'inidoneità dell'esclusione della circostanza aggravante ad incidere sull'esito del giudizio di bilanciamento. Di conseguenza, nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 bis) c.p., che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 06/04/2017. A Consigliere estensore impels Caput,Серико Il Presidente Дв DEPOSITATA IN C ALLER addi 26 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Car a Laz eでазит 5