Ordinanza collegiale 10 ottobre 2025
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora OL Nassivera, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Mussato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l’accertamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Agea sull’istanza di riesame della ricorrente dell’11 dicembre 2024, in relazione alle Domande Uniche di Pagamento dell’anno 2021 (n. 10265017276), 2022 (n. 20262137647), 2023 (30261359209) e, in particolare, con riguardo al pagamento del premio richiesto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente l’11 aprile 2025:
per l’annullamento
- della comunicazione recante prot. n. AGEA 239242035 del 18 luglio 2024, mai comunicata né notificata;
- della comunicazione recante prot. n. AGEA.ADU.2023.313233 del 31 maggio 2023, mai comunicata né notificata;
- della comunicazione recante prot. n. AGEA 214980086 del 16 novembre 2022, mai comunicata né notificata;
- della comunicazione recante prot. n. AGEA 203285682 dell’8 dicembre 2021, mai comunicata né notificata;
- della comunicazione recante prot. n. AGEA 201531874 del 18 ottobre 2021, mai comunicata né notificata;
- del rapporto informativo n. 0011077 del 12 febbraio 2025, mai comunicato né notificato;
- del fascicolo aziendale della ricorrente presente in A.G.E.A. nella parte in cui, ai fini delle domande uniche 2021, 2022 e 2023 (nonché con riguardo alle annate successive) vengono ritenute ammissibili a premio 45,40 ettari e non i richiesti 97,23 ettari.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agea;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 il dott. DA BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso avverso il silenzio, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Agea sulla propria istanza di riesame dell’11 dicembre 2024, con la quale aveva domandato la revisione della propria posizione in relazione all’attribuzione dei titoli PAC, risultata solo parziale rispetto a quelli richiesti sin dal 2021 e per le successive annualità 2022, 2023 e 2024.
Secondo la ricorrente, l’Agea avrebbe illegittimamente escluso le superfici a pascolo site nel Comune di Prato Carnico, riconoscendo come ammissibili soltanto 45,40 ettari a fronte dei 97,23 richiesti. Tale esclusione, motivata dall’anomalia “ MAN-03 – carico UBA non rispettato in comune non limitrofo ”, sarebbe riconducibile, ad avviso della ricorrente, a un’errata identificazione del codice pascolo, dovuta alla localizzazione del comprensorio malghivo su più Comuni, nonché alla mancata corretta applicazione della normativa regionale di settore.
2. L’Agea si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso e ha eccepito di aver già all’epoca provveduto in modo formale sulle domande di contributo della ricorrente - depositando in giudizio le relative comunicazioni (18 luglio 2024, 31 maggio 2023, 16 novembre 2022, 8 dicembre 2021 e 18 ottobre 2021) caricate sul portale SIAN - senza che l’interessata provvedesse a contestarle o impugnarle tempestivamente.
3. Con atto notificato il 9 aprile 2025 e depositato l’11 aprile successivo, la ricorrente ha quindi impugnato i provvedimenti prodotti in giudizio dall’Agea il 17 febbraio 2025, sostenendo di non averne avuto conoscenza prima del loro deposito in giudizio.
La ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere, ribadendo:
- che le superfici a pascolo escluse ricadono nel Comune di Prato Carnico e sono state erroneamente associate all’anomalia “ MAN-03 – carico UBA non rispettato in comune non limitrofo ”;
- che tale anomalia deriverebbe esclusivamente dal fatto che il pascolo identificato dal codice 107UD14P (“ Comprensorio Parti HE Festons, RU e OD ”) risulta registrato in BDN con riferimento al solo Comune di Sauris, sebbene si estenda anche nel territorio del Comune di Prato Carnico;
- che l’accoglimento solo parziale della domanda di aiuto si fonda quindi su dato incompleto perché, contrariamente a quanto ritenuto dall’Agea, il pascolo costituisce in realtà un unico comprensorio malghivo intercomunale e l’indicazione del solo Comune di Sauris in BDN rappresenterebbe un mero errore tecnico-informatico, come attestato dalle dichiarazioni dei Comuni interessati e dei servizi veterinari;
- che conseguentemente l’Agea avrebbe arrestato l’istruttoria su un dato formale incompleto, senza svolgere le necessarie verifiche sostanziali né considerare la normativa regionale del Friuli Venezia Giulia in materia di alpeggio e di carico minimo UBA/ha, che prevede una deroga pari a 0,0328 UBA/ha, ampiamente rispettata dalla ricorrente;
- che il mancato coordinamento tra dati zootecnici, superfici dichiarate e normativa regionale avrebbe così determinato un’erronea valutazione dell’eleggibilità dei pascoli di Prato Carnico.
4. Con l’ordinanza n. 404/2025, questo T.A.R. ha disposto la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario per l’esame dell’impugnazione delle predette comunicazioni e ordinato all’Agea il deposito in giudizio della prova dell’avvenuta formale comunicazione e/o notificazione alla ricorrente dei seguenti atti:
- comunicazione recante prot. n. AGEA 239242035 del 18 luglio 2024;
- comunicazione recante prot. n. AGEA.ADU.2023.313233 del 31 maggio 2023;
- comunicazione recante prot. n. AGEA 214980086 del 16 novembre 2022;
- comunicazione recante prot. n. AGEA 203285682 dell’8 dicembre 2021;
- comunicazione recante prot. n. AGEA 201531874 del 18 ottobre 2021.
5. L’Agea ha depositato in giudizio una schermata SIAN con l’indicazione dell’avvenuta comunicazione dei richiamati provvedimenti con caricamento al portale e comunicazione via PEC.
6. La ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
7. All’udienza pubblica del 9 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato, mentre i motivi aggiunti sono irricevibili.
9. Conviene partire dall’esame dei motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha impugnato i provvedimenti, asseritamente non conosciuti, relativi alle sue domande di aiuto 2021, 2022, 2023 e 2024.
9.1. L’impugnazione dei provvedimenti amministrativi deve essere proposta, di regola, entro il termine decadenziale di sessanta giorni (art. 29 cod. proc. amm.). Tale termine, entro il quale il ricorso deve essere notificato all’amministrazione emanante e ad almeno un controinteressato (art. 41, comma 2, cod. proc. amm.), decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto ovvero, per gli atti non soggetti a notificazione individuale, dalla scadenza del termine di pubblicazione, se prevista dalla legge (art. 41, comma 2, cod. proc. amm.).
Resta ferma la possibilità di proporre motivi aggiunti al fine di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte o domande nuove purché connesse a quelle originarie (art. 43, comma 1, cod. proc. amm.; cfr. ex multis T.A.R. Milano, n. 884/2018).
9.2. La ricorrente sostiene di non aver ricevuto comunicazione dei provvedimenti di accoglimento solo parziale delle proprie domande di aiuto PAC.
Tuttavia, dalla stessa prospettazione attorea – rinvenibile sia nell’istanza dell’11 dicembre 2024, significativamente denominata “ di riesame ” (termine che già di per sé allude al fatto che il richiedente il riesame conosce già una precedente determinazione – negativa – dell’Amministrazione sulla quale chiede una rimeditazione), sia nel ricorso introduttivo – emerge che la decisione definitiva dell’amministrazione circa la riduzione del contributo (45,40 ettari su 97,23 richiesti) era ben nota alla ricorrente almeno dal dicembre 2024, quando essa ha chiesto appunto il riesame della posizione già definita e caricata sul SIAN.
9.3. Il “riesame” è stato infatti richiesto nella piena consapevolezza delle ragioni del diniego parziale, come dimostra l’indicazione della precisa anomalia “ MAN-03 – carico UBA non rispettato in comune non limitrofo ”, che è stata correttamente compresa dalla ricorrente, la quale nell’istanza di riesame aveva già anticipato le medesime censure successivamente formulate, a questo punto tardivamente, con i motivi aggiunti dell’aprile 2025.
9.4. In luogo della proposizione di un ricorso avverso il silenzio sull’istanza di riesame, la ricorrente avrebbe quindi dovuto impugnare tempestivamente il diniego – espresso (com’era) o implicito (come potenzialmente ritenuto dalla ricorrente sul rilievo della mancata formale comunicazione dei provvedimenti) – all’integrale accoglimento della domanda di contributo perché la relativa determinazione amministrativa lesiva della sua posizione giuridica le era comunque nota almeno dal dicembre 2024. Ne conseguiva un onere di immediata impugnazione.
9.5. Non appare, inoltre, credibile che la ricorrente, pur avendo dichiarato di aver consultato il portale SIAN (cfr. la stessa istanza di autotutela dell’11 dicembre 2024), non si sia avveduta che proprio su tale portale erano stati caricati i provvedimenti relativi alle proprie domande di contributo.
Di contro, l’Agea ha documentato il corretto caricamento degli atti sul SIAN, con annotazione dell’avvenuta comunicazione a mezzo PEC; anche in assenza delle ricevute di accettazione e consegna delle singole PEC, rileva in modo decisivo la conoscenza già dal dicembre 2024, ammessa inequivocabilmente dalla stessa ricorrente, della definitiva presa di posizione dell’amministrazione, come emerge dall’istanza di riesame.
Era, si ripete, onere della ricorrente, una volta a conoscenza della determinazione definitiva (e lesiva) dell’Amministrazione, attivarsi per ottenere l’integrale ostensione degli atti sottesi alla decisione – già nota – di non integrale ammissione all’aiuto in discussione e, indi, proporre tempestiva impugnazione.
9.6. Da quanto precede consegue l’irricevibilità dei motivi aggiunti, notificati soltanto il 9 aprile 2025 e dunque tardivi, in quanto proposti oltre il termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle determinazioni amministrative lesive, avvenuta - al più tardi - il giorno 11 dicembre 2024.
10. Il ricorso introduttivo è invece infondato, poiché l’amministrazione, essendosi già determinata in via definitiva sulle domande di contributo PAC, non era tenuta a riscontrare l’istanza di riesame. Nel caso di specie, l’esercizio (o meno) dell’autotutela decisoria ha infatti natura discrezionale e non è idoneo, a fronte di una mera istanza in tal senso, a configurare un silenzio-inadempimento, presupposto dell’azione ex art. 117 cod. proc. amm..
Se è vero, infatti, che un obbligo in tal senso può rinvenirsi anche laddove non previsto espressamente da specifiche disposizioni di legge, quando una revisione delle precedenti determinazioni si imponga per ragioni di giustizia sostanziale (Cons. di Stato, n. 3120/2020), la presente vicenda non è riconducibile a tale ipotesi.
Si rileva, ancora una volta, che nella fattispecie esistono provvedimenti amministrativi, quelli tardivamente impugnati col ricorso per motivi aggiunti, che hanno riconosciuto il parziale accoglimento delle istanze di aiuto, ormai risalenti e consolidati nei loro effetti per mancata impugnazione tempestiva. A ritenere doveroso il loro riesame, in mancanza di sopravvenienze, ne verrebbe eluso il carattere di definitività (T.A.R. F.V.G., n. 472/2022).
11. In conclusione, il ricorso è infondato, mentre i motivi aggiunti sono irricevibili.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
a) respinge il ricorso;
b) dichiara irricevibili i motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agea, delle spese di lite che liquida in € 2.500, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
DA BU, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA BU | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO