TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 48
TAR
Ordinanza collegiale 10 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Silenzio-inadempimento dell’amministrazione

    Il ricorso è infondato poiché l'amministrazione si era già pronunciata in via definitiva sulle domande di contributo. L'esercizio dell'autotutela è discrezionale e non configura un silenzio-inadempimento. La conoscenza della determinazione amministrativa lesiva, avvenuta al più tardi nel dicembre 2024, rendeva necessaria un'impugnazione tempestiva, non una mera istanza di riesame.

  • Inammissibile
    Impugnazione di provvedimenti amministrativi

    I motivi aggiunti sono irricevibili in quanto notificati tardivamente, oltre il termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle determinazioni amministrative lesive, avvenuta, al più tardi, l'11 dicembre 2024. La ricorrente era consapevole della decisione amministrativa di riduzione del contributo sin da tale data, come dimostrato dalla sua istanza di riesame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 48
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 48
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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