Sentenza 18 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/2004, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 7600/2000
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE POSTE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIMINALE 43, rappresentato e difeso dagli avvocati FORTUNATO PAGANO, FABIO LORENZONI, giusta delega a margine del ricorso;
- controricorrente -
e contro
CIMEP CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE, COOPERATIVA EDIFICATRICE LA FELICE S.R.L., ITALPOSTE S.P.A.;
- intimati -
sul 2^ ricorso n. 06088/00 proposto da:
MIMOSA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 187, presso l'avvocato MARCO SAVERIO MONTANARI, che lo rappresenta difende unitamente all'avvocato BRUNO DONDÈ, giusta procura in calce al ricorso notificato dal Ministero delle Poste;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
CIMEP CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE, MINISTERO DELLE POSTE, COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, ITALPOSTE S.P.A.;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 06683/00 proposto da:
CIMEP CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE, in persona dal legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA SVEZIA 11, presso l'avvocato NORBERTO PANDOLFI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MIRCO RIZZOGLIO, ANTONIO DI VITA, giusta mandato a margine dal controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente ricorrente incidentale -
e contro
COOPERATIVA EDIFICATRICE LA FELICE S.R.L., (ORA MIMOSA S.R.L.) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 187, presso l'avvocato MARCO SAVERIO MONTANARI, che lo rappresenta difende unitamente all'avvocato BRUNO DONDÈ, giusta procura in calce al ricorso notificato dal CIMEP;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
COMUNI DI CINISELLO BALSAMO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, rappresentato e difeso dagli avvocati FORTUNATO PAGANO, FABIO LORENZONI, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
MINISTERO POSTE, ITALPOSTE EDIL INTERESSE PUBBLICO S.P.A.;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n. 07600/00 proposto da:
CIMEP CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA SVEZIA 11, presso l'avvocato NORBERTO PANDOLFI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MIRCO RIZZOGLIO, ANTONIO DI VITA, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
COOPERATIVA EDILIZIA LA FELICE S.R.L., MINISTERO POSTE, COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, ITALPOSTE EDIL INTERESSE PUBBLICO S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2038/99 dalla Corte d'Appello di MILANO, depositata il 27/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
Uditi gli Avv.ti Lorenzoni, Pandolfi che si riportano agli scritti;
udito per il resistente Società OS l'Avvocato Montanari che ha chiesto il rigetto del ricorso del Ministero dalle Poste e l'accoglimento del ricorso incidentale solo nella parte proposta contro il ministero delle Poste;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per la cessazione della materia del contendere per i ricorsi della CIMEP;
rigetto del ricorso del Ministero ed il rigetto del ricorso incidentale della società OS;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con sentenza dal 26 marzo 1992, il Tribunale di Milano condannò in solido il Consorzio internazionale milanese per l'edilizia popolare (CIMEF) ed il Ministero delle Foste e telecomunicazioni al risarcimento dal danno nella misura di L.
1.280.000.000 per l'avvenuta occupazione espropriativa di un terreno di proprietà della s.r.l. Coop. edificatrice La EL sito nel comune di LO SA (in catasto all'art. 6260, fg. 13, mapp. 12) ed esteso mq. 7.895, onde realizzare il piano di zona consortile per l'edilizia econ. e popolare;
oltre all'importo ulteriore di L. 64.000.000 annui, agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria al tasso complessivo del 10%.
La Corte di appello di Milano, in parziale accoglimento delle impugnazioni del CIMEP e del Ministero ha ridotto l'importo del risarcimento nella misura di L. 990.000,000, oltre rivalutatone monetaria ed interessi legali, osservando: a)che il valore dell'immobile per la liquidazione del danno, doveva essere determinato con il criterio riduttivo di cui al comma 7^ bis dell'art. 5 bis introdotto dalla legge 662 del 1996; b) che per quanto riguardava gli indici di edificabilità il c.t. aveva tenuto conto non già di quello maggiore di 5 mc./mq., corrispondente ad una possibilità edificatoria teorica di mc. 39.475, bensì dalla minore volumetria di mc. 29.503, che tuttavia non ara stata contestata dalla società cooperativa;
c) che trattandosi di debito di valore l'ammontare del risarcimento doveva essere rivalutato fino alla data dalla decisione;
mentre gli interassi dovevano applicarsi anno par anno sulla somma risultante dall'applicazione dal coefficiente rivalutativo medio, determinato con riferimento alla data intermedia del periodo da considerare, corrispondente con il 24 marco 1987. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Ministero delle poste (R.G. e telecomunicazioni ( 5961/00) per un motivo cui resiste con controricorso la soc. la OS cessionaria dal credito già della cooperativa La EL,la quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale (R.G. 6088/00); ha proposto altresì ricorso la Cimep (R.G. 6683/00; 7600/00) per tre motivi;
cui resistono con controricorso la s.r.l. La OS ed il comune di LO SA. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Con il ricorso proposto, da qualificare principale perché cronologicamente ha preceduto tutti gli altri, il Ministero delle Poste, deducendo violazione delle norme sulla espropriazione per p.u., 2043 cod. civ. n. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. si duole che la Corte di appello abbia respinto il motivo di impugnazione con cui aveva escluso la propria responsabilità nella vicenda ablativa, senza considerare che il titolare, del procedimento espropriativo era soltanto il CIMEP, perciò obbligato a portarlo a compimento con il decreto ablativo a l'acquisizione della proprietà dell'area; e che nel caso è proprio l'ente che in forza dell'occupazione c.d. appropriativa ha acquistato la titolarità dall'immobile. Il motivo è infondato.
È vero, infatti, che gravava il CIMEP, titolare del procedimento espropriativo e beneficiario del decreto di occupazione temporanea, l'onere di concluderlo conseguendo il decreto di espropriazione dell'area. Ma proprio perché anche dopo la concessione di questa al Ministero, il Consorzio ha conservato tutti i suoi poteri-doveri inerenti allo svolgimento di detta procedura e non ha dimostrato di aver esercitato sui poteri di controllo e di stimolo anche affinché la stessa si concludesse formalmente e legittimamente pure in riferimento ai suoi parametri temporali, ne è stata dichiarata da entrambi i giudici di merito la corresponsabilità per avere contribuito con tale comportamento inerte ed omissivo al verificarsi dell'occupazione c.d. acquisitiva del terreno in danno della Coop. La EL.
E tuttavia, quest'ultima si è realizzata, anzitutto, per fatto materiale del Ministero che, come accertato dalla Corte territoriale e ribadito da tutte le parti in causa, ha avuto concessa la superficie dell'immobile ai sensi della normativa contenuta nell'art. 35 della legge 865 del 1971 per la costruzione degli alloggi destinati ai suoi dipendenti;
ed in conseguenza della relativa concessione ha ottenuto il possesso del terreno irreversibilmente trasformandolo per la costruzione dell'opera pubblica preventivata. Sicché correttamente la sentenza impugnata, sulla scia della giurisprudenza di questa Corte, ormai del tutto consolidata al riguardo, lo ha considerato del pari responsabile della definitiva ed illegittima sottrazione dell'immobile al proprietario perché attuata dal Ministero senza coordinare attività materiale ed amministrativa e senza aver conseguito il decreto ablativo: e, quindi, incorrendo nell'area di applicazione dell'art. 2043 cod. civ. per non aver potuto restituire l'immobile alla Cooperativa proprietaria pur dopo la scadenza del termine fino al quale ne era autorizzata l'occupazione temporanea e d'urgenza (Cass. sez. un. 10922/1995 e successive).
Quanto al ricorso incidentale del CIMEP, giova rilevare che detto Consorzio, deducendo che nelle more del giudizio era stato stipulato atto di transazione con la soc. La OS, ha depositato in data 25 febbraio 2002 atto di rinuncia al suddetto ricorso che è stato sottoscritto dal proprio rappresentante legale e dai suoi difensori;
par cui va dichiarata l'estinzione del giudizio proposto da detto ente.
Anche la s.r.l. La OS con atto di pari data ha dichiarato di rinunciare a tutti i propri atti dai giudici in esame;
e tuttavia detta rinuncia ha subordinato espressamente alla condizione non verificatesi "che le altre parti alle quali il presente atto verrà notificato prestino la propria accettazione": ne' il Ministero, ne' l'Italposte, infatti, hanno accettato detta rinuncia per cui il collegio deve esaminare il ricorso incidentale con cui la soc. La OS addebita alla sentenza impugnata violazione delle norme sulla determinazione ed il pagamento dall'indennità di occupazione, nonché omessa motivazione con riguardo alla mancata condanna delle controparti al pagamento dall'indennità, osservando che siffatta domanda era stata accolta dal Tribunale che l'aveva determinato nella misura degli interessi legali annui sul valore dal risarcimento del danno per l'illegittima acquisizione del terreno (L. 64 milioni); e che la Corte di appello si era limitata ad applicare i nuovi e riduttivi criteri introdotti dall'art. 5 bis per la valutazione del bene senza emettere alcuna pronuncia sulla domanda suddetta. E ciò malgrado in tal caso fosse pacifica la competenza del giudice ordinario (e non della Corte di appello in unico grado) a determinare detta indennità e si vertesse in materia di risarcimento dal danno cha par essere completo doveva comprendere anche l'ulteriore danno subito dal proprietario nel periodo di occupazione legittima;
e doveva ora liquidarsi in una somma pari agli interassi legali annui sul valore dell'immobile, pur se calcolato con il nuovo criterio riduttivo.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata, infatti, ha riferito (pag. 18) che il Tribunale aveva condannato in solido il C.I.M.E.P. ed il Ministero delle Poste al risarcimento del danno in favore della Cooperativa La EL cha aveva subito la c.d. occupazione espropriativa del proprio terreno, liquidandolo nella misura di L. 1.280.000.000, pari al valore venale dal bene al momento dalla sua occupazione ed irreversibile trasformazione, oltre "all'ulteriore importo risarcitorio di L. 64.000.000 annue" (ed accessori). Tale capo della sentenza e stato impugnato sia dal Consorzio che dal Ministero i quali hanno lamentato entrambi l'erroneità del criterio di liquidazione del danno in questiona: che la Corte di appello ha condiviso applicando il sopravvenuto criterio riduttivo introdotto dall'art. 5 bis, comma 7 bis della legge 359 del 1992, e perciò limitando l'importo complessivo del risarcimento alla somma di L. 990.000.000 (oltre accessori) in tal modo calcolata. Vero è che anche la Cooperativa aveva proposto appello, ma soltanto per insistere sul maggior valore dell'immobile indicato dal proprio perito in L. 4.350.937.500, oltre rivalutazione ed interessi e per estendere la richiesta di risarcimento del danno anche nei confronti del comune di LO SA (pag. 19 e 20 sentenza). Ed entrambe dette richieste sono state (in parte) respinte dalla Corte di appello che ha invece attribuito al terreno della Cooperativa il valore di L. 1.800.000.000 (superiore a quello ritenuto dal primo giudice). Nessuna richiesta quest'ultima ha, invece, formulato in ordine all'indennità per l'occupazione temporanea che assume protrattasi nel periodo 25 marzo 1981 - 25 marzo 1987: neppure - come del resto riconosce la stessa OS nel ricorso, - nelle conclusioni specifiche precisate nell'udienza del 10 giugno 1998 e riportate dalla decisione impugnata, ove ogni ulteriore deduzione, accertamento e domanda di liquidazione sono stati inequivocabilmente riferiti all'avvenuta occupazione appropriativa;
e senza riferimento alcuno, neanche implicito, all'indennizzo par la dedotta occupazione di urgenza cha andava richiesto proprio all'adita Corte di appello, competente in unico grado a determinarlo par il disposto dall'art. 20 dalla legge 865 dal 1971. E che, dunque, dal tutto correttamente la sentenza impugnata non ha (esaminato ne') liquidato in mancanza di richiesta al riguardo dalla società espropriata.
Questa Corta, infatti, ha ripetutamente affermato cha la relativa domanda non è in rapporto di continenza con quella rivolta ad ottenere il risarcimento del danno per l'irreversibile trasformazione dell'immobile pur in mancanza del previsto decreto ablativo, essendo le due azioni ontologicamente diverse in quanto il fatto costitutivo dal diritto fatto valere è rappresentato quanto alla prima dalla tempestiva emissione di un decreto di occupazione temporanea;
mentre quello costitutivo della seconda è rappresentato da un comportamento illecito dalla P.A. espropriante (Cass. 10535/2002; 11344/2001;). E d'altra parte,siccome anche in ragione di detta diversità del titolo (rispettivamente, fatto illecito e fatto lecito), il credito risarcitorio da occupazione acquisitiva è autonomo e distinto, rispetto a quello inerente all'indennità dovuta per il periodo di detta occupazione, l'azione promossa per far valere il primo diritto non può comportare implicito esercizio del secondo: neppure per il fatto invocato dalla società che il periodo di occupazione temporanea si sia concluso senza il decreto ablativo, bensì mediante l'illegittima acquisizione del bene stesso nell'opera pubblica posto che anche in tal caso la mancata emissione nei termini del decreto di esproprio non vale a far considerare illegittima "ab origine" l'occupazione, in quanto tutto quanto si produce nel periodo di occupazione autorizzata ha, per definizione, carattere di legittimità ed è improduttivo di danni. Mentre soltanto a partire dal momento in cui termina l'occupazione legittima può concettualmente realizzarsi l'illecito aquiliano, ancorché il completamento dell'opera pubblica sia avvenuto in epoca precedente (Cass. 4985/1998; 8740/1997; 6322/1991). Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta quello recante il n. 5961/00 R.G., dichiara inammissibile quello della s.r.l. La OS;
dichiara estinto il ricorso del Consorzio (R.G. 6683 e 7600/00) per rinuncia di detto ente dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004