Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
E N IO 2 O 7 Z - L SSA 0 IN NOME020 92 /0 1 L 1 O 6 A 2 B C L I R I E D D D A 2 4 A M O 6 T E . S OPELO IT LANO R R . P O P SU . P D M TE I l l A a . D b l l a E t SEZIONE PRIMA CIVILE a T . 2 b 2 N a . t E t r 2 S a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2 E . t R.G.N.05891/99 r a Dott. Pasquale Presidente REALE CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giammarco Cron. 4383 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 655 Dott. Stefano BENINI Consigliere Ud. 19/10/00 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:espi opria zione p.i. S EN TENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICI COPIE COMUNE di AGRIGENTO, in persona del Sindaco p.t. Richiesta copia studio dal Sig. LOLE 24 ORE Calogero Sodano, elettivamente domiciliato in Roma, per diritti L. 300 presso la Cancelleria della Corte, rappresentato e || 14 FEB. 2001 IL CANCELLIERE difeso dall'avv. Filippo Pellitteri giusta delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA ricorrente
contro
RT, SE, EL IN, tutti elettivamente CG064145 n.81 domiciliati in Roma, via Luigi Rizzo, presso l'avv. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dall'avv. UFFICIO COPIE Pino D'Alberto, rappresentati e difesi Richieste egpia esecutiva Gaetano Caponnetto giusta delega in atti;
dal Sig. perdi stes. 1 # 3 PER 2001 6/1887 IL CAMELLIERE 2000 controricorrenti avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n.178 del 18.02/09.03.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Libertino Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 18.2/9.3.98 la Corte d'appello di Palermo in parziale accoglimento del gravame del Comune di Agrigento, determinava in lire 728.534.000 il risarcimento del danno per accessione invertita spettante agli eredi di NA IA;
confermava, nel resto, la sentenza del tribunale e compensava le spese. Osservava la sentenza che l'eccezione di prescrizione, sollevata dal Comune LIRE 2000 nell'assunto che il termine prescrizionale era iniziato alla scadenza del CANCELLERIA biennio dalla immissione in possesso e quindi il 20.03.81- si basava su una errata lettura del decreto dichiarativo della pubblica utilità dell'opera, che BB 11841 fissava il biennio per il compimento dei lavori dall'inizio e non LIRE 2000 dall'immissione in possesso ed era onere, nel caso insoddisfatto, della P.A. CANCELLERIA dimostrare quando i lavori erano iniziati e non considerava che lo stesso decreto aveva fissato in anni cinque -sempre dall'inizio dei lavori il termine BB911842 per il compimento delle procedure espropriative: poiché l'atto di citazione era stato notificato nel dicembre 1986, il diritto al risarcimento non era AS609929 2 AS609930برنا prescritto. Anche l'eccezione di difetto di legittimazione della NA, per non aver dimostrato la proprietà dei terreni occupati, doveva essere respinta perché, in sede di risarcimento del danno da accessione invertita, era sufficiente la prova data dalle risultanze catastali -riportate nel p.v. di consistenza e dall'atto con cui la stessa NA cedeva all'Enel terreno limitrofo. Infine, ferma la vocazione edificatoria dei terreni occupati -perché il vincolo ad edilizia pubblica, in quanto preordinato all'esproprio, non va considerato la normativa sopravvenuta comportava la riliquidazione del risarcimento ai sensi dell'art.
3.65 della 1.s. 662/96, da rivalutare d'ufficio dal 20.3.84 alla data della sentenza e con interessi sugli importi annualmente rivalutati, sino al saldo. Contro tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione il Sindaco del Comune di Agrigento, avanzando con atto notificato il 10.03.99 tre motivi di censura: Si sono costituiti gli eredi di IA NA, con controricarso notificato il 17.4.99. Motivi della decisione E' giurisprudenza consolidata che ai fini del computo del termine annuale previsto dall'art. 327 cpc si deve tener conto del o dei periodi feriali che cadono nell'intervallo, prolungando corrispondentemente la scadenza. Poiché il ricorso è stato notificato il 10.3.99 e quindi un anno ed un giorno dopo il deposito della sentenza impugnata, il ricorso è in termini, come la lettura della decisione 7211/94 di questa Corte, a torto richiamata dai controricorrenti, conferma. 3 برة Col primo motivo del ricorso si assume la violazione e falsa applicazione degli art. 2934, 2935, 2944 e 2947 cc in relazione all'art. 1 della 1.s. 1/78 e dell'art. 1 1.r. 35/78. Assume il ricorrente che il termine per l'inizio dei lavori era stato fissato in due mesi dalla registrazione del decreto e quello per il compimento il 24 mesi, biennio che, a decorrere dalla immissione in possesso (20.03.79) veniva a scadere il 20.03.81; era quindi già maturata la prescrizione del diritto al risarcimento quando il 23.12.86 venne notificata la citazione introduttiva in primo grado. Il motivo è inammissibile. La sentenza ha indicato una doppia ratio decidendi, costituita la prima dall' errato riferimento, come dies a quo, all'immissione in possesso, anziché all'inizio dei lavori;
costituita, la seconda, dal rilievo che, per il completamento delle procedure espropriative, lo stesso decreto ha posto un termine quinquennale, sempre dall'inizio dei lavori. Il ricorrente si limita a proporre una diversa (e quindi terza) lettura dello stesso decreto limitatamente al dies a quo del biennio, senza dedurre violazioni ermeneutiche o vizi di motivazione;
trascura completamente la seconda (e decisiva: il die a quo del risarcimento è indicato, dalla sentenza, nel 20.3.84) ragione del decidere, del tutto autonoma dalla prima e basata sul rilievo, del tutto costante in giurisprudenza, che solo con la scadenza di tutti i termini previsti dall'art. 13 l.s. 2359/1865 viene meno, con la dichiarazione di pubblica utilità, il potere d'esproprio della P.A. (S.U. 4571/98; Cass. 9266/94). Col secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 115 e 116 cpc in relazione all'art. 2697 cc;
si afferma il difetto di 4 برة legittimazione attiva e l'insufficiente motivazione su tale punto. Assume il ricorrente che l'attrice ed i suoi aventi causa- dovevano fornire prova della loro legittimazione producendo i titoli di proprietà del bene occupato. E' quindi la qualità di proprietari del bene occupato ad essere posta in discussione e non quella ereditaria dei Corsini La censura, che attiene non alla legittimazione ma alla titolarità, è infondata. La prova della proprietà, ai fini del diritto al risarcimento, può essere data anche per presunzioni e, nel caso, la Corte d'appello ha ritenuto che la dimostrazione data dalla NA di essere intestataria catastale dei beni occupati, di essere stata individuata come controparte dal Comune nella procedura esperita, unitamente al tenore del contratto con cui la stessa NA aveva venduto all'Enel terreno limitrofo costituissero un complesso di elementi indiziari idoneo a dimostrarne la titolarità del rapporto risarcitorio: tale conclusione, conforme alla giurisprudenza di legittimità (lo stesso Comune ricorrente cita la sentenza 2701/97) non può essere disattesa limitandosi a negare la adeguatezza degli elementi, poiché in tal modo, anziché censurare la motivazione della sentenza impugnata, si tende ad investire il giudice di legittimità di una nuova valutazione del merito. Col terzo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5bis della legge 359/92, l' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della qualificazione come terreno edificato del fondo occupato all'epoca di apposizione del vincolo. Sostiene il Comune che i terreni in questione erano, dal programma di fabbricazione all'epoca vigente, destinate a coltivazioni agricole e costruzioni rurali;
che con variante 5 Caf deliberata il 12.4.77 n.70 i terreni in questione vennero inclusi tra quelli destinati alla costruzione degli edifici dell'I.P.S.I.A. (edilizia scolastica); che solo con decreto del 1982 venne approvato il P.R.G. che includeva i terreni in questione per la maggior parte in zona C e per il rimanente in zona E/SP. In conseguenza, all'epoca dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e prescindendo da tale vincolo, i terreni occupati cadevano in zona agricola. Tali dati non erano negati dal c.t.u. che peraltro cadeva in evidente contraddizione accertando la destinazione del terreno sulla base di scelte urbanistiche successive all'apposizione del vincolo e ne determinava il valore come terreno edificabile anziché come terreno agricolo. A sua volta la sentenza impugnata, recependo tale valutazione, incorreva in violazione dell'art. 5bis terzo comma 1.s. 359/92. Inoltre, la stima operata dal c.t.u. era in contrasto con quella -come terreno agricolo- recepita da altra sentenza della stessa Corte per terreno confinante ed era incompleta, non avendo il ctu specificato se nella zona esistevano opere di urbanizzazione primaria e trattandosi di terreno scosceso, distante dal centro urbano km. 1,5 e sito in zona con sporadiche costruzioni agricole e senza agglomerato urbano. La censura è infondata. Oltre ai dubbi già espressi (Cass. 3298/00) sul carattere di vincolo preordinato all'esproprio della destinazione -0 localizzazione: nel caso non è chiaro quale delle due ipotesi ricorra- ad edilizia scolastica, va ricordato "il precetto del terzo comma dell'art. 43 Cost., il quale esige che tendenzialmente l'indennizzo espropriativo sia quantificato tenendo conto delle caratteristiche dell'area espropriata nel momento in cui il proprietario ne e' privato", onde la Corte Costituzionale 6 برة (442/93, §.5) ne traeva la conseguenza che l'art. 5bis 1.s. 359/92, richiamato dal ricorrente, deve essere interpretato nel senso che la qualificazione dell'area va effettuata sulla base della situazione esistente nel momento ablativo, prescindendo dal vincolo preordinato. La questione era stata sollevata dalla C.d.A. di Roma nel dubbio che le scelte urbanistiche iniziali potessero variare nell'intervallo, spesso pluriannale, tra apposizione del vincolo e momento ablativo, dando così luogo ad un indennizzo del tutto avulso dal reale valore del bene e la soluzione accolta può essere estesa alla accessione invertita, data l'identica ratio che la giustifica. Nel caso in esame deve quindi individuarsi la vocazione del terreno non in relazione al risalente p.d.f. ma, prescindendo dal vincolo -ove la destinazione ad edifici . p "I.P.S.I.A." costituisca vincolo- posto con la variante 12.4.77, in base al prg approvato nel 1982 e quindi due anni prima che si completasse, il 20.3.84, la fattispecie ablativa in esame: il terreno, per l'inclusione in zona C, aveva 004 acquistato vocazione edificatoria, né occorre affrontare la problematica che potrebbe sorgere dalla destinazione della piccola parte residua a sede viaria e I D zona E/SP, perché non costituisce oggetto di specifica censura. Spese a carico del comune ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessive lire 3.673 000 di cui lire 9.500.000 per onorari. Roma, 19 ottobre 2000 Il Presidente by Il Cons. est.Mons శిలు"Poffurcis IL CANCELLIERE фраза noNivan DEPOSITATA IN CANCELLERIA 7 Maria Di Nuzzo, 14 FEB. 2001 Cof Oggi, бито IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo -