CASS
Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11298 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PA LU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 1453/2022, emessa il 16 febbraio 2022 dalla Corte d'appello di Roma Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell'udienza del 17 febbraio 2023 la relazione fatta dal Consigliere PI NA SA LI;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma;
Udito l'avv. Ilaria Barsanti, difensore della parte civile in sostituzione dell'avv. Alessandro ET, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
Udito l'avv. Sabrina Ippoliti, difensore del ricorrente in sostituzione dell'avv. ST PA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 febbraio 2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa 111 novembre 2020 dal Tribunale di Velletri, con cui CA PA è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento, con la sospensione condizionale della pena subordinata al Penale Sent. Sez. 2 Num. 11298 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 17/02/2023 pagamento della somma stabilita a titolo di provvisionale in favore della parte civile Trenitalia s.p.a.. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la mancanza di motivazione sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della disposta provvisionale. La Corte di appello non avrebbe valutato le difficoltà economiche dell'imputato, all'epoca dei fatti appena maggiorenne, privo di occupazione e, pertanto, dipendente dal suo nucleo familiare, composto, però, da altri fratelli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte (Sez. 5, n. 46834 del 12/10/2022, Rv. 283902 - 01) ha di recente precisato che il giudice, che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio (nella specie, al pagamento della provvisionale liquidata ex art. 539, comma 2, cod. proc. pen.), è tenuto a valutare, motivando anche sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia concretamente in grado di effettuare il pagamento entro il termine prefissato. Tale pronuncia si pone nel solco di quanto affermato dal AS ON (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01), che, nel decidere sul contrasto relativo alla necessità di apporre un termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio, ha avuto modo di affermare che, quanto agli oneri risarcitori, occorre verificare se e in quale misura la condizione sia ragionevolmente sopportabile dal condannato, soprattutto in considerazione della sua capacità economica e anche in relazione all'entità della somma da risarcire e agli altri elementi desumibili dagli atti o allegati dagli interessati. Quest'approdo, non univocamente adottato nella giurisprudenza di legittimità precedente, come ricordato nella menzionata decisione delle Sezioni Unite, fonda il proprio assunto privilegiando un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 165 cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost. e facendo perciò leva sulle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui consente di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha sottolineato che spetta comunque al giudice la valutazione, caratterizzata da un apprezzamento motivato pur se discrezionale, della capacità economica del condannato e della sua concreta possibilità di 2 Il Presid te sopportare l'onere del risarcimento del danno (Corte cost., sentenza n. 49 del 1975). Difatti, solo una preventiva valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche del condannato costituisce mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico dello stesso condannato in ragione delle sue condizioni economiche. 3. A questi principi non si è attenuta, nel caso in esame, la Corte territoriale, che, dopo avere rimarcato sostanzialmente che non le spettava fare indagini sulla capacità finanziaria dell'imputato, si è limitata ad affermare che l'appellante era un filius familias e che il padre era titolare di reddito. Con tali generiche argomentazioni, però, la Corte d'appello ha omesso di far luogo alla valutazione resa necessaria dal descritto principio di diritto, che impone, come detto, l'apprezzamento delle effettive capacità economiche dell'imputato e la valutazione in ordine alla concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento del danno. 4. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata nei limiti del vizio riscontrato. Il giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della Corte di appello di Roma, sottoporrà a rinnovato esame l'istanza di applicazione della sospensione condizionale della pena, tenendo conto di quanto suesposto;
all'esito provvederà su di essa discrezionalmente, con il solo obbligo di dare adeguata motivazione al deliberato. 5. Si rimette all'esito del giudizio di rinvio la decisione sulle spese della parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sulla sospensione condizionale della pena. Spese della parte civile al definitivo. Così deciso in Roma, udienza del 17 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
Udita nell'udienza del 17 febbraio 2023 la relazione fatta dal Consigliere PI NA SA LI;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma;
Udito l'avv. Ilaria Barsanti, difensore della parte civile in sostituzione dell'avv. Alessandro ET, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
Udito l'avv. Sabrina Ippoliti, difensore del ricorrente in sostituzione dell'avv. ST PA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 febbraio 2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa 111 novembre 2020 dal Tribunale di Velletri, con cui CA PA è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento, con la sospensione condizionale della pena subordinata al Penale Sent. Sez. 2 Num. 11298 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 17/02/2023 pagamento della somma stabilita a titolo di provvisionale in favore della parte civile Trenitalia s.p.a.. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la mancanza di motivazione sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della disposta provvisionale. La Corte di appello non avrebbe valutato le difficoltà economiche dell'imputato, all'epoca dei fatti appena maggiorenne, privo di occupazione e, pertanto, dipendente dal suo nucleo familiare, composto, però, da altri fratelli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte (Sez. 5, n. 46834 del 12/10/2022, Rv. 283902 - 01) ha di recente precisato che il giudice, che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio (nella specie, al pagamento della provvisionale liquidata ex art. 539, comma 2, cod. proc. pen.), è tenuto a valutare, motivando anche sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia concretamente in grado di effettuare il pagamento entro il termine prefissato. Tale pronuncia si pone nel solco di quanto affermato dal AS ON (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01), che, nel decidere sul contrasto relativo alla necessità di apporre un termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio, ha avuto modo di affermare che, quanto agli oneri risarcitori, occorre verificare se e in quale misura la condizione sia ragionevolmente sopportabile dal condannato, soprattutto in considerazione della sua capacità economica e anche in relazione all'entità della somma da risarcire e agli altri elementi desumibili dagli atti o allegati dagli interessati. Quest'approdo, non univocamente adottato nella giurisprudenza di legittimità precedente, come ricordato nella menzionata decisione delle Sezioni Unite, fonda il proprio assunto privilegiando un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 165 cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost. e facendo perciò leva sulle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui consente di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha sottolineato che spetta comunque al giudice la valutazione, caratterizzata da un apprezzamento motivato pur se discrezionale, della capacità economica del condannato e della sua concreta possibilità di 2 Il Presid te sopportare l'onere del risarcimento del danno (Corte cost., sentenza n. 49 del 1975). Difatti, solo una preventiva valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche del condannato costituisce mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico dello stesso condannato in ragione delle sue condizioni economiche. 3. A questi principi non si è attenuta, nel caso in esame, la Corte territoriale, che, dopo avere rimarcato sostanzialmente che non le spettava fare indagini sulla capacità finanziaria dell'imputato, si è limitata ad affermare che l'appellante era un filius familias e che il padre era titolare di reddito. Con tali generiche argomentazioni, però, la Corte d'appello ha omesso di far luogo alla valutazione resa necessaria dal descritto principio di diritto, che impone, come detto, l'apprezzamento delle effettive capacità economiche dell'imputato e la valutazione in ordine alla concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento del danno. 4. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata nei limiti del vizio riscontrato. Il giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della Corte di appello di Roma, sottoporrà a rinnovato esame l'istanza di applicazione della sospensione condizionale della pena, tenendo conto di quanto suesposto;
all'esito provvederà su di essa discrezionalmente, con il solo obbligo di dare adeguata motivazione al deliberato. 5. Si rimette all'esito del giudizio di rinvio la decisione sulle spese della parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sulla sospensione condizionale della pena. Spese della parte civile al definitivo. Così deciso in Roma, udienza del 17 febbraio 2023 Il Consigliere estensore